Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3170/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 666/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice dott. Lisi, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 3585/2022, pubblicata in data 04/04/2024, passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso dal ricorrente, così disponendo: <<[…] 1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta elettronica per un importo di €.2.000,00, oltre interessi legali come per legge.

Giustizia amministrativa202511773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che aveva ordinato l'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero all'attivazione della carta per l'importo complessivo di 2.000 euro, oltre interessi legali. Il TAR rileva che il ricorso è stato erroneamente proposto presso la sede di Roma, mentre, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., l'ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario deve essere proposta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire. Poiché la sentenza indicata in motivazione risulta emessa dal Tribunale di Frosinone, la controversia rientra nella competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Latina del TAR Lazio, secondo il riparto previsto dall'art. 47 c.p.a.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio, ritenuta territorialmente competente. Il giudizio potrà essere riassunto dinanzi a tale sede nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La sede di Latina dovrà svolgere ogni ulteriore valutazione, comprese quelle relative alle spese di lite. L'ordinanza non decide nel merito dell'inadempimento del Ministero né sull'effettiva esecuzione del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Per l'ottemperanza di sentenze passate in giudicato e di altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la decisione da eseguire.

  • art. 47 c.p.a.

    Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR nel capoluogo e la sezione staccata; nel caso concreto conduce all'individuazione della competenza della sezione staccata di Latina.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Individua i termini per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale appartiene al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza da eseguire.
  • La competenza individuata dall'art. 113, comma 2, c.p.a. è territoriale inderogabile e prevale sul criterio ordinario di riparto interno tra la sede centrale del TAR e la relativa sezione staccata.
  • Quando il ricorso per ottemperanza è proposto presso la sede non competente del medesimo TAR, il giudice deve rimettere l'affare alla sezione staccata competente; il giudizio può essere riassunto nei termini stabiliti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.