Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 446/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensiva, ex art. 55 c.p.a, a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Verbale di Gara n.1 del 22/10/2025 Città di Acireale Commissione di Concorso (nominata con Determinazione n. 116 del 18.07.2025) - Progressione Verticale in Deroga per n. 3 Funzionari di Vigilanza; - della Determinazione Dirigenziale n. 178 del 30/10/2025 Città di Acireale 1.2 Settore Direzione Strategica e Del Personale, avente ad oggetto: “Approvazione della graduatoria della “procedura selettiva interna per titoli, per la progressione tra aree “in deroga” di n. 3 funzionari di vigilanza, ai sensi dell'art. 13 comma 6 CCNL 16/11/2022, riservato al personale dipendente a tempo indeterminato inquadrato nel profilo professionale di agente di polizia municipale”; - nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi, ad essi antecedenti, contestuali e/o susseguenti, anche se non conosciuti ovvero non conoscibili dal ricorrente; e per la condanna - dell’Amministrazione alla riedizione integrale della fase di valutazione dei titoli da parte di una Commissione neutrale o in diversa composizione e, comunque, alla a ricollocazione del ricorrente in posizione utile (entro i primi tre posti) nella graduatoria, con ogni conseguente effetto di legge; b) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato, in data 8/2/2026, da Santo Musmarra: per l’annullamento: - della graduatoria della medesima procedura selettiva, nella parte concernente l’attribuzione dei punteggi al ricorrente incidentale e al ricorrente principale; - del presupposto verbale n. 1 del 22/10/ 2025 della Commissione esaminatrice; - della determinazione dirigenziale n.178 del 30.10.2025 del Settore direzione strategica del personale del Comune di Acireale di approvazione della graduatoria della “procedura selettiva interna per titoli, per la progressione tra aree “in deroga” di n. 3 funzionari di vigilanza nei limiti di interesse; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, comunque pregiudizievole per il ricorrente incidentale, ivi compreso, ove occorra, il bando di concorso approvato con Determinazione del Settore Direzione Strategica del Personale del Comune di Acireale n. 63 del 16/05/2025, nella parte in cui dovesse ritenersi escludere la valutazione alla voce “Esperienza” di cui all’art.11 lett. a) del bando medesimo, del periodo di servizio militare di leva.

Giustizia amministrativa202600146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della commissione di gara e determinazione di approvazione della graduatoria della procedura selettiva interna per la progressione verticale in deroga di tre funzionari di vigilanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente principale ha impugnato il verbale della commissione esaminatrice e la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria relativa alla procedura selettiva interna per titoli, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato con profilo di agente di polizia municipale, chiedendo la riedizione integrale della valutazione dei titoli da parte di una commissione neutrale o diversamente composta e la ricollocazione in posizione utile. Nel giudizio è stato proposto anche ricorso incidentale da un altro partecipante, diretto a contestare l’attribuzione dei punteggi al ricorrente principale e al ricorrente incidentale, nonché, ove occorrente, la disciplina del bando nella parte in cui avrebbe escluso la valutazione del periodo di servizio militare di leva alla voce esperienza. Alla camera di consiglio il ricorrente principale ha chiesto l’autorizzazione a integrare il contraddittorio nei confronti del secondo classificato, controinteressato necessario, sostenendo che tale adempimento non era stato possibile perché neppure il riscontro all’istanza di accesso aveva consentito di ricavarne residenza o domicilio.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta processuale di integrazione del contraddittorio, autorizzando il ricorrente principale a notificare il ricorso al secondo classificato in graduatoria, individuato nel testo, e onerando il Comune di Acireale di fornire tempestivamente e in via collaborativa i recapiti necessari. Il ricorrente dovrà effettuare la notificazione entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e depositare l’attestazione dell’adempimento entro i successivi 10 giorni. Il Collegio non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla valutazione dei titoli, ai punteggi, alla composizione della commissione o al servizio militare. Ha ritenuto inoltre che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 5 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    previa sospensiva, ex art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere assicurata anche mediante la fissazione celere dell’udienza di merito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    alla data del 5 maggio 2026

    Il giudice può definire la domanda cautelare fissando sollecitamente l’udienza di merito, quando tale misura è idonea a soddisfare le esigenze cautelari.

  • art. 13, comma 6, CCNL 16/11/2022

    Progressione tra aree “in deroga” di n. 3 funzionari di vigilanza

    È indicato quale base contrattuale della procedura selettiva interna oggetto di impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide sulla posizione di un partecipante collocato in graduatoria in posizione potenzialmente pregiudizievole, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, purché non siano ravvisabili profili decadenziali.
  • Qualora il ricorrente dimostri di non aver potuto individuare residenza o domicilio del controinteressato neppure attraverso un’istanza di accesso, il giudice può onerare l’amministrazione, in via collaborativa, di fornire i recapiti necessari alla notificazione.
  • In sede cautelare, le esigenze di tutela possono essere soddisfatte mediante la fissazione celere dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza esaminare anticipatamente nel merito le censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.