Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 620/2026 - Catania, Sezione 3

per il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente al comportamento antisindacale dell’Amministrazione Penitenziaria;

Giustizia amministrativa202402033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: comportamenti e atti dell’Amministrazione penitenziaria ritenuti antisindacali, consistenti nell’irrogazione di una sanzione disciplinare e nel progressivo declassamento dei rapporti informativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dalla condotta antisindacale dell’Amministrazione penitenziaria. Ha dedotto di avere subito, dopo l’assunzione di un incarico sindacale, il peggioramento delle valutazioni annuali, l’avvio e l’irrogazione di una sanzione disciplinare per un comunicato sindacale e un clima persecutorio che avrebbe determinato un disturbo psichico, l’inidoneità permanente al servizio nella Polizia Penitenziaria e la dispensa anticipata dal servizio. Ha invocato il riconoscimento giudiziale, da parte del giudice ordinario, della natura antisindacale della condotta disciplinare e ha domandato il ristoro del danno biologico, esistenziale, da perdita di reddito e pensionistico. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e la tardività dell’azione, chiedendo comunque il rigetto nel merito. Il ricorrente ha inoltre sostenuto l’illegittimità dei rapporti informativi relativi agli anni 2020-2023 e ha chiesto CTU medica e contabile e prova testimoniale.

La decisione

Il TAR ha esaminato direttamente il merito, ritenendo infondata la domanda e assorbendo le eccezioni preliminari. Ha ricondotto la responsabilità dedotta al paradigma aquiliano dell’art. 2043 c.c. e ha affermato che il ricorrente deve allegare e provare integralmente condotta illecita, danno, elemento soggettivo e nesso causale, senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. Quanto alla sanzione disciplinare, il giudice ha riconosciuto che la natura antisindacale della condotta era stata accertata dal Tribunale di Siracusa, ma ha ritenuto non provato il nesso causale tra tale condotta e la patologia, l’inidoneità al servizio e gli ulteriori danni. La mera successione temporale degli eventi e le relazioni mediche basate anche sulle dichiarazioni del ricorrente, prive di un accertamento concreto ed esclusivo della derivazione causale della patologia dalle condotte amministrative, non sono state ritenute sufficienti; non risultava inoltre esclusa l’incidenza di concause personali, familiari o ambientali. Il danno non patrimoniale non è stato considerato conseguenza automatica dell’illegittimità della condotta e neppure è stata fornita prova concreta del pregiudizio biologico o esistenziale e del relativo nesso eziologico. Le domande relative al danno patrimoniale da congedo anticipato e al pregiudizio pensionistico sono state assorbite, poiché dipendenti dal medesimo nesso causale non dimostrato. Quanto ai rapporti informativi, quello del 2020 era stato già ritenuto legittimo con sentenza del TAR passata in giudicato, con conseguente esclusione dell’ingiustizia del danno per tale annualità. I rapporti del 2021, 2022 e 2023 non erano stati impugnati e, comunque, il ricorrente non aveva formulato censure puntuali idonee a dimostrarne l’illegittimità; la pronuncia del giudice ordinario sulla sanzione disciplinare non si estendeva alle autonome valutazioni professionali. Anche rispetto a tali rapporti non era stato provato il nesso causale con i danni dedotti. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità dedotta per i danni derivanti dall’attività amministrativa illegittima è ricondotta al paradigma della responsabilità aquiliana.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    Nel giudizio risarcitorio il principio dispositivo opera pienamente: il ricorrente deve provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, inclusi danno, condotta illecita, elemento soggettivo e nesso causale.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    Il TAR richiama il termine decadenziale di 120 giorni per l’azione risarcitoria da lesione di interessi legittimi, rilevandone la possibile tardività rispetto ai rapporti informativi del 2021-2023, senza tuttavia fondare su tale profilo la decisione finale.

  • art. 28 l. 300/1970

    È la disposizione in base alla quale il sindacato aveva agito davanti al giudice ordinario per ottenere l’accertamento della condotta antisindacale dell’Amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto per la diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo avente a oggetto il risarcimento dei danni da attività amministrativa, la responsabilità è ricondotta all’art. 2043 c.c.; il ricorrente deve allegare e provare integralmente condotta illecita, danno ingiusto, elemento soggettivo e nesso causale, senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.
  • L’accertamento dell’illegittimità o dell’antisindacalità della condotta amministrativa non determina automaticamente il diritto al risarcimento: occorre una distinta e positiva dimostrazione del danno-conseguenza e del nesso causale tra la condotta e ciascuna voce di pregiudizio.
  • La mera coincidenza temporale tra una condotta amministrativa e l’insorgenza di una patologia non prova il nesso eziologico; le relazioni mediche fondate su dichiarazioni della parte e su giudizi ipotetici non sono sufficienti se non accertano concretamente la derivazione della patologia dalle specifiche condotte e non escludono possibili concause.
  • Il danno biologico, esistenziale e, più in generale, il danno non patrimoniale non costituisce conseguenza automatica dell’illegittimità della condotta datoriale o amministrativa: il danneggiato deve allegare e provare un pregiudizio concreto, oggettivamente accertabile, e il relativo nesso causale.
  • Il giudicato che riconosce l’antisindacalità di una sanzione disciplinare non si estende automaticamente ad autonome valutazioni professionali contenute nei rapporti informativi, se queste hanno presupposti, oggetto e finalità distinti.
  • La perdita di reddito e il pregiudizio pensionistico conseguenti alla cessazione anticipata dal servizio non possono essere riconosciuti quando manca la prova del nesso causale tra la condotta amministrativa e l’inidoneità o la cessazione dal servizio, poiché tali poste dipendono dal medesimo presupposto eziologico.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoRapporto di impiego non privatizzato
RamiResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsi
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.