Cassazione Penale, Ordinanza n. 26905/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in relazione alla detenzione per la vendita di calzature recanti marchio contraffatto e al delitto di ricettazione. Dai passaggi motivazionali richiamati emerge che i motivi di ricorso investivano, da un lato, la qualificazione giuridica dei fatti con riferimento alla contraffazione del marchio, sostenendo la rilevanza della pretesa contraffazione grossolana o della parziale difformità tra prodotti originali e prodotti posti in vendita; dall'altro, il difetto di elemento soggettivo del delitto di ricettazione, dedotto in ragione della natura delle cose e della loro provenienza. La Corte rileva che il giudice di merito si è uniformato ai principi consolidati in tema di contraffazione e ricettazione, ritenendo sufficiente, per la ricettazione, la disponibilità di beni di provenienza illecita e l'assenza di una credibile spiegazione della loro origine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica operata dalla Corte di appello in relazione al marchio contraffatto, osservando che la fattispecie di cui all'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica ed è un reato di pericolo, per il quale non rileva la dedotta grossolanità della contraffazione né è necessario che l'inganno si realizzi. Quanto alla ricettazione, ha ritenuto corretta la conclusione di merito sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, valorizzando la disponibilità di calzature di provenienza illecita e l'omessa o non attendibile indicazione della loro origine, indice di acquisto in mala fede o quantomeno di dolo eventuale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
È il reato in relazione al quale è proposto il ricorso; la Corte richiama la giurisprudenza sull'elemento soggettivo della ricettazione e sulla sufficienza di indici fattuali quali la mancata o inattendibile spiegazione della provenienza del bene.
art. 474 c.p.
La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra il delitto; non rileva la contraffazione grossolana e il reato tutela principalmente la fede pubblica come affidamento nei marchi e segni distintivi.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il delitto di cui all'art. 474 c.p. è configurabile anche quando i prodotti recanti marchio contraffatto presentino una contraffazione grossolana o una difformità solo parziale rispetto agli originali, purché sussista la detenzione per la vendita di tali prodotti; il reato tutela la fede pubblica e non richiede la prova dell'effettivo inganno dell'acquirente.
- Ai fini della ricettazione, la prova del dolo può essere tratta dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, poiché tale omissione è indice di occultamento e quindi di acquisto in mala fede.
- Nel delitto di ricettazione, è sufficiente anche il dolo eventuale, ravvisabile quando l'agente accetta consapevolmente il rischio che la cosa acquistata o ricevuta provenga da reato; non basta una mera negligenza nel verificare la provenienza del bene.
- L'imputato non ha un onere di prova della lecita provenienza del bene, ma soltanto un onere di allegazione di elementi idonei a offrire una spiegazione attendibile dell'origine del possesso; spetta poi al giudice di merito valutarli secondo il libero convincimento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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