Cassazione Penale, Sentenza n. 38704/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato per remissione di querela e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Inoltre, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 c.p.p., ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli per inosservanza della legge processuale; tuttavia, durante il procedimento di cassazione è intervenuta una remissione della querela (originariamente sporta il 18/11/2015) effettuata il 16/06/2023 e pedissequamente accettata, con trasmissione degli atti via p.e.c., che ha determinato una causa sopravvenuta di estinzione del reato rendendo irrilevanti i vizi processuali dedotti.
Norme richiamate
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681
Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la remissione della querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivamente proposto.
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 (dep. 2021), Rv. 281326
Conferma il principio che la remissione di querela accettata durante il giudizio di legittimità estingue il reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità; il giudice di legittimità deve rilevarla.
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Rv. 268625
Afferma che la remissione della querela, quale legittimo motivo di ricorso, estingue il reato e rende ammissibile il ricorso anche se proposto solo al fine di introdurre nel processo la remissione intervenuta dopo la sentenza impugnata.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla regolazione delle spese processuali: in assenza di diversa pattuizione ai sensi di tale disposizione, le spese seguono la disciplina ordinaria e i ricorrenti vanno condannati al loro pagamento.
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della decisione di cassazione e ritualmente accettata, estingue il reato e deve essere dichiarata dalla Corte di Cassazione.
- Il ricorso per cassazione è ammissibile anche se proposto esclusivamente per far abitare nel processo la remissione della querela intervenuta successivamente alla sentenza impugnata.
- L'estinzione del reato per remissione di querela prevale su eventuali vizi processuali o cause di inammissibilità emersi nella decisione impugnata; tali vizi diventano irrilevanti.
- Perché la remissione produca effetto estintivo occorre che sia validamente effettuata e, quando previsto dalla prassi, che la relativa accettazione sia documentata e tempestivamente comunicata (es. trasmissione via p.e.c.).
- In assenza di diversa pattuizione tra le parti ex art. 340, comma 4 c.p.p., l'estinzione del reato non esonera gli imputati dall'obbligo di contribuire alle spese processuali secondo le regole ordinarie.
- Il giudice di legittimità deve rilevare d'ufficio la sopravvenuta causa di estinzione del reato qualora sia documentata nei termini e consente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
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