Sentenza n. 377/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, - della determinazione prot. n. -OMISSIS- del 23.10.2025, notificata il 05.11.2025, a firma del Direttore Generale della D.G.P.M. del Ministero della Difesa, con cui è stata irrogata la sanzione della “perdita del grado per rimozione all’esito del procedimento disciplinare”; - degli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quello impugnato, comunque lesivi dei suoi diritti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, adottata a seguito della positività all’uso di cocaina e relativi metaboliti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui gli è stata irrogata la perdita del grado per rimozione, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione apparente o carente. Ha sostenuto che l’Amministrazione non avesse adeguatamente valutato le circostanze difensive: l’episodicità e occasionalità dell’assunzione di sostanze stupefacenti, avvenuta al di fuori del servizio e in ambiente privato, l’assenza di ripercussioni sull’attività lavorativa o sugli organi di stampa e una situazione personale di particolare disagio psicologico ed emotivo. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di proporzionalità, nonché irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta, assumendo che tali circostanze avrebbero dovuto condurre a una sanzione meno grave.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’uso o la detenzione, anche occasionale, di sostanze stupefacenti da parte di appartenenti a una Forza di polizia militare siano assolutamente incompatibili con i doveri d’istituto e possano giustificare la perdita del grado per rimozione. Ha quindi escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, reputando non decisive le circostanze dell’occasionalità, della consumazione fuori servizio e in ambiente privato e dell’assenza di ripercussioni mediatiche o lavorative. Ha respinto anche la censura di violazione della proporzionalità, rilevando che le sanzioni disciplinari di stato, inclusa la perdita del grado per rimozione, hanno carattere unitario e indivisibile e non sono graduabili tra un minimo e un massimo. Ha infine escluso irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta, richiamando l’incompatibilità oggettiva dell’uso di stupefacenti con i doveri di correttezza, lealtà, esemplarità e prestigio propri dello status militare e del ruolo rivestito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti presenti in camera di consiglio e verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento UE 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’uso o la detenzione, anche occasionale e al di fuori del servizio, di sostanze stupefacenti da parte di un appartenente a una Forza di polizia militare è incompatibile con i doveri d’istituto e può giustificare la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione.
- Nella valutazione disciplinare dell’uso di sostanze stupefacenti da parte di un militare appartenente a una Forza di polizia militare, l’occasionalità della condotta, il suo verificarsi in ambiente privato e l’assenza di ripercussioni sul servizio o sulla stampa non escludono, di per sé, la legittimità della perdita del grado per rimozione.
- Le sanzioni disciplinari di stato, inclusa la perdita del grado per rimozione, hanno carattere unitario e indivisibile e non sono suscettibili di graduazione tra un minimo e un massimo; pertanto, la censura di sproporzione non può fondarsi sulla pretesa modulazione quantitativa della medesima sanzione.
- L’uso di sostanze stupefacenti da parte del militare può essere ritenuto oggettivamente incompatibile con la prosecuzione del servizio e lesivo dei doveri di correttezza, lealtà ed esemplarità nonché del prestigio della Forza armata o del Corpo di appartenenza.
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