Cassazione Civile, Ordinanza n. 08558/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di responsabilità promossa dal fallimento di una società cooperativa a r.l. contro alcuni ex amministratori, ritenuti responsabili di mala gestio e di distrazione di beni. Secondo la curatela, nel bilancio 2010 risultavano azzerate senza giustificazione immobilizzazioni materiali e immateriali, vi erano costi del personale ingiustificati e una voce per partite straordinarie altrettanto non spiegata; inoltre gli amministratori avrebbero proseguito l'attività nonostante la perdita integrale del capitale, con movimentazioni bancarie anche dopo l'apertura della procedura concorsuale, e non avrebbero mai consegnato la documentazione contabile agli organi fallimentari. Il tribunale aveva accolto la domanda nei limiti ritenuti provati e la corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione gli amministratori deducevano: 1) vizio di motivazione, violazione dell'art. 116 c.p.c. ed errore di fatto, per mancanza di prova concreta della distrazione e assenza di nesso causale tra condotte e danno; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova, perché sarebbe stato richiesto loro di giustificare poste di bilancio anomale in assenza di prova delle condotte distrattive; 3) violazione dell'art. 146 L.F. e degli artt. 2393 e 2394 c.c. per avere liquidato un danno ritenuto eccessivo e superiore alla massa dei debiti della fallita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che non fosse proponibile la censura per omesso esame di fatti decisivi, poiché la decisione impugnata era conforme a quella di primo grado e, quindi, operava il vincolo della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; in tale situazione i fatti restano fissati come accertati nei giudizi di merito. Ha poi osservato che le doglianze dei ricorrenti miravano in realtà a contestare la ricostruzione storica dei fatti e la valutazione delle prove, profilo non deducibile in cassazione. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 2697 c.c., la Corte ha affermato che la sentenza non aveva fatto applicazione del criterio residuale di riparto dell'onere della prova, ma aveva deciso sulla base dell'apprezzamento diretto di documenti, c.t.u. e indizi ricavabili dalle poste di bilancio azzerate o non riscontrate in cassa. Infine, la doglianza sull'asserita eccedenza del danno rispetto ai debiti non risultava adeguatamente supportata né emergeva dal testo della sentenza. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 210 c.p.c.
ordine di esibizione di alcuni libri sociali
richiamato come strumento istruttorio rimasto infruttuoso rispetto alla produzione della documentazione contabile richiesta
art. 116 c.p.c.
violazione articolo 116 c.p.c.
invocato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura sostanzialmente diretta contro l'apprezzamento del merito
art. 2697 c.c.
la Corte ha escluso che vi fosse stata inversione dell'onere della prova, precisando che la decisione di merito si fondava sull'apprezzamento delle prove già acquisite
art. 146 L.F.
richiamato nel terzo motivo insieme agli artt. 2393 e 2394 c.c.; la censura è stata ritenuta inconferente e non autosufficiente
art. 2393 c.c.
violazione e falsa applicazione degli artt. 2393 e 2394 c.c.
richiamato come base dell'azione di responsabilità verso gli amministratori
art. 2394 c.c.
violazione e falsa applicazione degli artt. 2393 e 2394 c.c.
richiamato come base dell'azione di responsabilità verso gli amministratori
art. 348-ter c.p.c.
testo conseguente al d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni, in l. n. 134 del 2012
in presenza di doppia conforme impedisce il ricorso per cassazione sul solo omesso esame di fatti decisivi, con fissazione dei fatti accertati nei giudizi di merito
d.l. n. 83 del 2012
convertito con modificazioni, in l. n. 134 del 2012
richiamato quale fonte della disciplina dell'art. 348-ter c.p.c. applicabile ratione temporis
L. n. 134 del 2012
convertito con modificazioni
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
applicato come conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado, il ricorso per cassazione non può essere costruito come censura per omesso esame di fatti decisivi, poiché i fatti storici restano fissati dall'accertamento coincidente dei giudici di merito.
- Le doglianze che mirano soltanto a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione, soprattutto quando la decisione impugnata si fonda su prove documentali, consulenza tecnica e indizi convergenti.
- Non ricorre violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito decide sulla base del materiale probatorio acquisito e non effettua una vera e propria inversione dell'onere della prova.
- La censura relativa alla quantificazione del danno deve essere specifica e autosufficiente: non basta affermare in modo generico che l'importo liquidato sarebbe superiore ai debiti della società o privo di base istruttoria.
- Nell'azione di responsabilità contro gli amministratori, poste di bilancio azzerate senza giustificazione, mancate rispondenze contabili e assenza di consegna dei libri sociali possono costituire elementi indiziari idonei, se valutati unitamente alla c.t.u., a sorreggere l'accertamento del danno da mala gestio.
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