Sentenza del 03/02/2016 n. 2109 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva accolto il ricorso dell'Ufficio, denunciando omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La decisione impugnata si limitava infatti a dichiarare di condividere il ricorso dell'Ufficio e a rinviare genericamente ai relativi motivi, senza esporli, senza confrontarli con le difese del contribuente e senza rendere riconoscibile il percorso logico seguito dal giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo apparente e non adeguata la motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale. Ha precisato che la motivazione per relationem o la riproduzione di atti di parte non è automaticamente nulla, ma lo diventa quando non consente di individuare una valutazione effettiva e autonoma del giudice. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione di Palermo, per un nuovo esame, con rimessione allo stesso giudice anche della decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha deciso definitivamente la questione dell'imposta di successione e del rimborso, ma soltanto il vizio di motivazione.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa o comunque insufficiente motivazione
La disposizione consente di denunciare in cassazione il vizio della motivazione della sentenza. Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta solo apparente perché non illustrava le ragioni effettivamente valutate dal giudice.
Art. 366-bis c.p.c.
La Corte ha escluso l'applicabilità della norma, ormai abrogata, che imponeva la formulazione di un quesito di fatto per le censure relative ai vizi di motivazione, poiché la sentenza impugnata era stata depositata il 5 febbraio 2010 e la controversia non rientrava nell'ambito temporale di applicazione della disposizione.
D.L. n. 492 del 1982, convertito dalla L. n. 516 del 1982
La normativa viene richiamata in relazione al condono fiscale richiesto dai coeredi, ma la sentenza di cassazione non definisce nel merito gli effetti del condono, della successiva pronuncia civile sulle quote ereditarie o del rimborso dell'imposta.
Cass., Sezioni Unite, 16 gennaio 2015, n. 642
la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte senza niente aggiungervi non è in sè nulla, sempre che "le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo"
La motivazione per relationem o la riproduzione di un atto di parte è ammissibile solo se consente di attribuire chiaramente la decisione al giudice e rende comprensibile il ragionamento seguito. Il mero rinvio generico, privo di confronto con le difese contrapposte, non soddisfa l'obbligo di motivazione.
Cass. civ., sezione tributaria, 8 maggio 2015, n. 9334
La pronuncia è richiamata come conforme al principio secondo cui la motivazione riproduttiva di un atto di parte non è di per sé invalida, ma deve comunque esporre in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni riconducibili al giudice.
Massime di principio
- Una sentenza non è nulla soltanto perché riproduce o richiama le argomentazioni di una parte; è però viziata quando il richiamo è generico e non consente di capire quali fatti e argomenti siano stati autonomamente valutati dal giudice.
- La motivazione deve permettere alle parti e al giudice dell'impugnazione di ricostruire il percorso logico e giuridico che ha condotto alla decisione, compreso il confronto con le tesi contrapposte.
- Il semplice rinvio a un atto processuale, senza indicarne il contenuto essenziale e senza spiegare perché le sue argomentazioni siano preferibili, può integrare motivazione apparente e comportare la cassazione della sentenza.
- Quando la cassazione rileva un vizio di motivazione, normalmente non decide il merito della controversia: annulla la sentenza e rinvia al giudice competente per un nuovo esame.
- Nel valutare una sentenza occorre distinguere tra errore sul merito della decisione e mancanza di motivazione: nel secondo caso il risultato può essere la rinnovazione del giudizio, senza che ciò implichi automaticamente la vittoria definitiva della parte ricorrente sulla questione sostanziale.
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