Cassazione Penale, Sentenza n. 25982/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bergamo che non aveva convalidato l'arresto di Andrea Donati per reati relativi al furto (art. 624-bis, con aggravanti art. 625 n.2 e n.7 e circostanze di cui all'art. 61 n.5 cod. pen.). Il PG ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali (art. 391 c.p.p. in relazione all'art. 380, comma 2, lett. e-bis e art. 381 c.p.p.), sostenendo che il giudice di merito aveva fatto riferimento a elementi sopravvenuti (le giustificazioni fornite dall'arrestato sul possesso degli arnesi) e non alla situazione conoscibile al momento dell'arresto; inoltre il Tribunale aveva ritenuto insussistente la flagranza o la quasi-flagranza per carenza di osservazione diretta da parte degli agenti e per la mancata corrispondenza fra gli oggetti descritti dai denuncianti e quelli trovati nell'auto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che il giudice di merito abbia errato nel basare la decisione su elementi successivi (dichiarazioni/giustificazioni rese dall'arrestato) anziché sulla situazione "ex ante" conosciuta al momento dell'arresto. La Corte ha ricordato il principio consolidato secondo cui la convalida dell'arresto va valutata tenendo conto esclusivamente degli elementi noti o conoscibili all'epoca dell'arresto e ha affermato che la quasi-flagranza può sussistere anche quando la polizia non abbia percepito direttamente il reato ma abbia avuto cognizione immediata dell'inseguimento da parte delle vittime e del reperimento di cose/tracce collegabili all'autore. Avendo la polizia trovato strumenti e reperito tracce e avendo intervenuto nell'immediatezza dell'inseguimento, l'arresto è stato ritenuto legittimo. La Corte ha annullato l'ordinanza di non convalida senza rinvio, perché ormai decorso il termine perentorio per la convalida e un rinvio sarebbe stato privo di effetti sostanziali.
Norme richiamate
art. 391 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso relativa ai motivi di impugnazione; la Corte valuta l'errore di applicazione in relazione al procedimento di convalida dell'arresto
art. 380, comma 2, lett. e-bis cod. proc. pen.
Richiamata come norma procedurale rilevante nel procedimento di convalida/arresto; la contestazione riguarda la corretta applicazione delle disposizioni procedurali inerenti l'arresto e la sua convalida
art. 381 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nel ricorso; contestata l'erronea applicazione delle regole sulla convalida e sulle modalità di valutazione degli elementi conoscitivi
art. 382 cod. proc. pen.
Nella motivazione la Corte richiama i principi relativi alla flagranza e alla "quasi-flagranza": l'articolo riguarda le fattispecie di arresto per flagranza e la possibilità di arresto anche sulla base dell'immediata percezione dell'inseguimento o del rinvenimento di cose/tracce
art. 624-bis cod. pen. e art. 625 cod. pen. (n.2 e n.7) e art. 61 n.5 cod. pen.
Norme penali che individuano i reati contestati (furto aggravato e circostanze aggravanti); rilevanti per la valutazione dell'astratta configurabilità del reato al momento dell'arresto
Massime di principio
- Per la convalida dell'arresto il giudice deve valutare solo gli elementi conosciuti o conoscibili al momento dell'arresto (valutazione ex ante); elementi sopravvenuti o dichiarazioni raccolte dopo non possono essere utilizzati per negare la convalida.
- La "quasi-flagranza" può essere configurata quando vi sia un inseguimento immediatamente successivo al reato: è sufficiente che la polizia abbia avuto cognizione dell'inseguimento e del collegamento tra inseguito e condotta delittuosa, non è indispensabile che gli agenti abbiano direttamente assistito al reato.
- Il ritrovamento immediato di oggetti o tracce collegabili al reato in prossimità o in possesso dell'arrestato rafforza la legittimità dell'arresto ai fini della convalida, purché tali elementi fossero conoscibili al momento dell'atto.
- Se il termine per la convalida è ormai decorso, l'annullamento dell'ordinanza di non convalida va disposto senza rinvio, perché un nuovo esame sarebbe formale e privo di effetti sostanziali.
- Per gli operatori di polizia giudiziaria: è cruciale documentare tempestivamente la situazione (posizione delle persone, ritrovamento di strumenti/tracce, dichiarazioni immediate delle vittime) per consentire al giudice di valutare la legittimità dell'arresto sulla base degli elementi disponibili al momento.
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