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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26819/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la sua richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza del 18/05/2017 emessa dal Tribunale di Ortona. La censura principale era che il titolo esecutivo si sarebbe formato in modo irregolare per l'omessa notificazione del provvedimento che dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione d'appello: il ricorrente sosteneva che la notificazione doveva essere effettuata personalmente all'imputato anche quando l'appello era stato proposto e firmato dal difensore. In subordine deduceva violazione dell'art. 24 Cost. e del principio della effettiva conoscenza dell'atto, lamentando che il difensore non aveva potuto tempestivamente conoscere la notificazione per cause a lui non imputabili (computer del difensore in riparazione).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 591, comma 3, c.p.p., il provvedimento che dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione va notificato a chi ha proposto l'impugnazione e, se quest'ultimo è l'imputato, anche al difensore; quindi se l'impugnazione è stata proposta dal difensore la notificazione al difensore è sufficiente e la formazione del titolo è rituale. Ha escluso l'illegittimità costituzionale della norma. Sul secondo motivo ha osservato che la mancata conoscenza per cause connotate da un'irregolarità della comunicazione dei provvedimenti attiene alla disciplina della rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) e non era pertinenza del ricorso in esame. Perciò il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 3, cod. proc. pen.

    La notificazione del provvedimento che dichiara l'inammissibilità è diretta a chi ha proposto l'impugnazione; se il proponente è l'imputato, la norma prevede la notifica anche al difensore. Ne consegue che se l'impugnazione è stata proposta dal difensore la notifica al difensore è regolare e non vige un obbligo automatico di notifica personale all'imputato.

  • art. 24 Cost.

    L'insufficiente conoscenza dell'atto per ragioni soggettive del difensore (p.es. impossibilità materiale a conoscere la comunicazione) non è stata ritenuta motivo idoneo in questa sede; eventuali rimedi specifici vanno esperiti con gli strumenti previsti dal codice (es. rescissione).

  • art. 629-bis, cod. proc. pen.

    La mancata conoscenza dell'atto per cause non imputabili all'imputato e idonea ad incidere sul giudicato trova rimedio, se ricorrono i presupposti, nella procedura di rescissione del giudicato prevista da questa norma, e non tramite la censura svolta nel presente ricorso.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente soccombente, applicata dalla Corte in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 33530 del 16/06/2021 (non massimata)

    Riferimento di orientamento che sostiene la compatibilità dell'art. 591, comma 3, con i principi di ragionevolezza e diritto di difesa; la Corte lo richiama per escludere rilievo costituzionale alla doglianza.

Massime di principio

  • La notificazione del provvedimento che dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione deve essere fatta al soggetto che ha proposto l'impugnazione; se l'impugnazione è stata proposta dal difensore la notificazione al difensore è sufficiente.
  • L'imputato non ha un diritto assoluto e automatico alla notificazione personale di quel provvedimento quando l'impugnazione è stata proposta dal difensore; occorre guardare al soggetto destinatario dell'atto di impugnazione.
  • Le censure relative alla mancata conoscenza dell'atto per cause non imputabili all'imputato (es. impossibilità materiale del difensore) possono trovare tutela tramite l'azione di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) e non necessariamente tramite un ricorso in cassazione volto a censurare la formazione del titolo esecutivo.
  • Prima di proporre impugnazioni o azioni contro la formazione del titolo esecutivo verificare con attenzione la documentazione sulle notificazioni: il soggetto che ha proposto l'impugnazione è colui cui deve essere notificato il provvedimento.
  • Le doglianze basate su principi generici di ragionevolezza o di diritto alla difesa richiedono una valutazione puntuale della norma; non sempre portano a profili di incostituzionalità se la legge disciplina espressamente i destinatari della notificazione.

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