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Sentenza

Sentenza n. 538/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva: del provvedimento emesso dal Questore di Agrigento in data 28/11/2025, con il quale è stata dichiarata irricevibile l’istanza di conversione del permesso per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202600228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere presentato il 13 febbraio 2023 domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione territoriale il 13 novembre 2023 ma ritenuta meritevole di esame dal Questore ai fini del rilascio di un permesso per protezione speciale, ha ottenuto tale permesso il 6 maggio 2024 e ne ha chiesto la conversione in permesso per lavoro subordinato. La Questura ha dichiarato irricevibile l'istanza ritenendo decisiva la data successiva di rilascio del permesso, intervenuta dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, convertito nella l. n. 50/2023, che ha abrogato la possibilità di conversione prevista dall'art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, come modificato dalla l. n. 50/2023, sostenendo che la disciplina transitoria fa salve le istanze di protezione internazionale già presentate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 97 Cost. e l'eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta, poiché la diversa durata delle procedure amministrative avrebbe determinato un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti nella medesima situazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata e ha annullato il provvedimento di irricevibilità. Ha ritenuto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a), e comma 2, d.l. n. 20/2023, come modificato dalla l. n. 50/2023, lo sbarramento temporale rilevante per la convertibilità del permesso non coincida con la data di rilascio del permesso per protezione speciale, ma con la data di presentazione della domanda di protezione internazionale, purché a tale domanda sia seguito il rilascio del permesso per protezione speciale. Sono quindi convertibili i titoli collegati a domande di protezione internazionale presentate entro il 5 maggio 2023, giorno precedente all'entrata in vigore della l. n. 50/2023. Poiché la domanda del ricorrente era stata presentata il 13 febbraio 2023, essa è stata ritenuta ricevibile. L'annullamento comporta l'effetto conformativo dell'obbligo per la Questura di Agrigento di esaminare nel merito la domanda di conversione alla luce dei requisiti previsti dalla legge. Le spese sono state compensate in ragione della poca chiarezza della normativa.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. 50/2023

    La disposizione, coordinata con il comma 2, individua il regime transitorio applicabile alle istanze collegate a domande di protezione internazionale presentate prima dell'abrogazione della possibilità di conversione.

  • art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. 50/2023

    Lo sbarramento temporale per la convertibilità è individuato nella data di presentazione della domanda di protezione internazionale, non nella data successiva di rilascio del permesso per protezione speciale; sono ricevibili le istanze relative a domande presentate entro il 5 maggio 2023.

  • art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione previgente prevedeva la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato; la sua abrogazione opera nel rispetto della disciplina transitoria.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008

    Costituisce la base normativa della vicenda di rilascio del permesso per protezione speciale conseguente alla trasmissione degli atti della Commissione territoriale al Questore.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buona amministrazione e ragionevolezza, nonché alla dedotta disparità derivante dai diversi tempi di lavorazione delle pratiche.

  • artt. 55 e 60 c.p.a.

    Hanno consentito la trattazione della domanda cautelare e la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione del regime transitorio che salva la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale dopo l'abrogazione dell'istituto, rileva la data di presentazione della domanda di protezione internazionale, purché a essa sia seguito il rilascio del permesso per protezione speciale, e non la data di rilascio di quest'ultimo titolo.
  • Sono suscettibili di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato le posizioni derivanti da domande di protezione internazionale presentate entro il 5 maggio 2023, anche quando il permesso per protezione speciale sia stato rilasciato successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina.
  • L'annullamento del diniego o dell'irricevibilità non comporta automaticamente il rilascio del permesso richiesto, ma impone all'amministrazione di riesaminare la domanda alla luce dei requisiti sostanziali previsti dalla legge, secondo l'effetto conformativo della pronuncia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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