Sentenza n. 1334/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'ottemperanza - della Sentenza n. 168/2024 pubblicata il 26/03/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo, Sez. Lavoro RG n. 114/2024, provvedendo, anche direttamente, all'assegnazione alla Prof.ssa PANICUCCI CHIARA (C.F. PNCCHR89A48I155F) della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2023/2024 e per un importo complessivo di Euro 500,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto alla docente il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente ed era stato condannato il Ministero al pagamento dell'importo relativo all'annualità 2023/2024, oltre interessi. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell'amministrazione il 27 marzo 2024 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Non risultando intervenuta l'esecuzione, la ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la fissazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione del titolo giudiziale passato in giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione immediata e integrale al giudicato, se e nella misura in cui l'importo fosse ancora dovuto, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e senza diritto a compenso, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dopo la scadenza del termine concesso al Ministero. Ha inoltre ritenuto giustificata, in ragione del ritardo nell'adempimento, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata in euro 10 giornalieri dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato all'amministrazione fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alla rifusione delle spese, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 114 c.p.a.
La norma costituisce la base dell'azione di ottemperanza e consente, in particolare, la nomina del commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il testo richiama la penalità di mora di cui all'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
La penalità di mora può essere applicata in presenza di ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata fissata in euro 10 giornalieri dalla scadenza del termine assegnato al Ministero fino all'insediamento del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Il testo richiama il termine dilatorio di cui all'art. 14, co. 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997.
L'azione di ottemperanza è stata ritenuta procedibile dopo la notifica del titolo alla sede reale dell'amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Il testo richiama l'emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997.
L'ordinativo di pagamento in conto sospeso è stato indicato quale modalità possibile per dare esecuzione al giudicato relativo al pagamento di somme da parte dell'amministrazione.
art. 1, comma 12, l. 107/2015
Il testo richiama la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo prevista dall'art. 1, co. 12, della l. 13 luglio 2015 n. 107.
La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto nel giudizio presupposto.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non esegue spontaneamente un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare gli adempimenti necessari, assegnando un termine perentorio e indicando, ove occorra, anche le modalità concrete di pagamento previste dalla legge.
- Decorso inutilmente il termine assegnato all'amministrazione per adempiere, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere in via sostitutiva tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta quando il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato risulti ingiustificato; la decorrenza può essere fissata dalla scadenza del termine giudiziale assegnato per adempiere fino all'insediamento del commissario ad acta.
- Ai fini dell'ottemperanza a un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme, è necessario che il titolo sia stato notificato all'amministrazione debitrice e che sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
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