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Ordinanza

Ordinanza n. 236/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento adottato dal Consiglio di Classe della IV^ B del Liceo Scientifico “-OMISSIS-” in data 5.09.24, reso pubblico mediante condivisione nel registro elettronico in data 7.09.24 nella parte in cui non ammetteva alla classe successiva lo studente -OMISSIS-; - di ogni altro atto connesso ivi inclusa la convocazione del Consiglio di classe per la valutazione del rendimento dello studente;

Giustizia amministrativa202402798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Consiglio di classe di non ammissione dello studente alla classe successiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I genitori dello studente hanno impugnato la deliberazione del Consiglio di classe della classe IV B di un liceo scientifico, adottata il 5 settembre 2024 e resa nota mediante il registro elettronico il 7 settembre 2024, nella parte in cui disponeva la non ammissione dello studente alla classe successiva. È stata altresì contestata la convocazione del Consiglio di classe e ogni atto connesso. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo. Il giudice, richiamata una precedente ordinanza cautelare, ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una precisazione motivata circa la permanenza dell'interesse alla decisione di merito, nonché un aggiornamento sulla situazione concreta e sugli eventuali fatti o atti sopravvenuti; la parte è stata inoltre invitata a indicare l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.

La decisione

Il TAR non definisce il merito della controversia e dispone un incombente istruttorio finalizzato a verificare se permanga l'interesse alla definizione del ricorso. I ricorrenti devono depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria e nelle forme del processo amministrativo telematico, una breve memoria contenente la dichiarazione motivata sulla permanenza o meno dell'interesse, l'aggiornamento della vicenda e l'indicazione di eventuali esigenze istruttorie. Il giudice avverte espressamente che l'inerzia potrà essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'adozione dell'ordinanza e agli incombenti istruttori.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base per valutare il comportamento processuale della parte e trarre elementi ai fini della decisione sulla permanenza dell'interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'attività istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    L'inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, può essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse e comportare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore, dei genitori o tutori e degli altri interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla controversia e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base dell'inerzia della parte, il giudice può disporre un incombente istruttorio assegnando un termine perentorio di adempimento e formulando uno specifico avvertimento sulle conseguenze processuali del mancato deposito.
  • In presenza di una controversia la cui attualità non sia immediatamente verificabile, il giudice può richiedere alla parte ricorrente di aggiornare la situazione sostanziale e processuale, indicando gli atti o fatti sopravvenuti e le eventuali esigenze istruttorie, al fine di decidere sulla prosecuzione e sulla calendarizzazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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