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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06439/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La motivazione si fonda sulla genericità delle doglianze e sul mancato confronto con la puntuale motivazione della Corte territoriale, ritenuta corretta nel confermare la responsabilità per truffa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per il delitto di truffa contestato al capo B). Nel ricorso ha dedotto un vizio motivazionale, contestando le risultanze istruttorie poste a base del giudizio di colpevolezza e l'affermazione della sussistenza di artifizi e raggiri. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure generiche e meramente assertive, prive del necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato puntualmente il compendio probatorio a sostegno della condanna.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    è richiamato come titolo del delitto di truffa contestato al capo B), ritenuto integrato sulla base del compendio probatorio valorizzato dalla Corte di appello

  • art. 616 c.p.p.

    la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche e assertive del giudizio di responsabilità, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • In tema di truffa, la censura sulla sussistenza di artifizi e raggiri deve misurarsi con la valutazione del compendio probatorio operata dai giudici di merito; in assenza di tale confronto, il motivo non è scrutinabile nel merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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