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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10657/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un architetto per il pagamento del saldo di compensi professionali relativi alla progettazione del restauro e della riqualificazione di un complesso monumentale, nonché per il rimborso di spese per indagini geognostiche. L'amministrazione regionale oppose di avere già pagato tutto, sostenendo in particolare che fosse stato corrisposto anche il rimborso delle indagini geologiche. Il tribunale revocò il decreto ma riconobbe solo parte del credito; la corte d'appello, invece, accolse l'appello incidentale del professionista e rigettò integralmente l'opposizione, confermando il credito monitoriamente azionato. In Cassazione l'amministrazione dedusse due censure: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., lamentando che la corte d'appello non si fosse espressa sull'istanza di ammissione di prova documentale e, in subordine, di giuramento decisorio; 2) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per avere la corte ritenuto ammissibile e valutato in appello la documentazione relativa al rimborso di euro 7.500,00 per le indagini geognostiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il vizio di omessa pronuncia non riguarda le mere istanze istruttorie, ma solo domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione sul diritto sostanziale; in ogni caso, il documento indicato dall'amministrazione era stato esaminato dalla corte territoriale e ritenuto non idoneo a provare il pagamento contestato. Quanto al giuramento decisorio, la Corte ha rilevato che esso era stato chiesto solo in subordine e che il giudice di merito aveva comunque valutato il documento ritenuto rilevante, escludendo la prova del pagamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché la dedotta violazione dell'art. 345 c.p.c. non integra di per sé nullità della sentenza e, nel merito, la documentazione prodotta non dimostrava il credito/pagamento invocato dall'amministrazione; inoltre, il ricorrente non aveva indicato altri documenti decisivi non esaminati. Il ricorso è stato respinto con condanna dell'amministrazione alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice ometta di decidere su domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione sul diritto sostanziale, non sulle semplici istanze istruttorie.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di deduzione del vizio processuale di omessa pronuncia o di nullità della sentenza.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    La dedotta violazione sull'ammissibilità della prova in appello non è stata ritenuta idonea a fondare la nullità denunciata; nel caso concreto, il documento era stato comunque esaminato.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato come fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 384 c.p.c.

    Letto in senso costituzionalmente orientato per consentire alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato dovuto in esito al rigetto.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande, eccezioni o questioni di merito, non rispetto a mere richieste istruttorie la cui mancata decisione può integrare, semmai, un vizio motivazionale.
  • Il giuramento decisorio può integrare un'omessa pronuncia se la sua mancata ammissione o valutazione incide potenzialmente sul decisum; tuttavia, se la questione subordinata è comunque assorbita dall'esame della prova principale e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può evitare la cassazione con rinvio e decidere nel merito.
  • La deduzione di violazione dell'art. 345 c.p.c. deve confrontarsi con la concreta valutazione compiuta dal giudice di merito sulla prova apposta in appello; se il documento è stato ammesso ed esaminato ma ritenuto inidoneo, non è sufficiente prospettare astrattamente l'illegittimità dell'ammissione.
  • Chi deduce in cassazione il travisamento o l'omesso esame di documenti deve indicare in modo specifico gli ulteriori elementi decisivi non valutati, nel rispetto del principio di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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