Ordinanza n. 7321/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 74/2025 pubbl. il 22/01/2025 RG n. 3850/2024 passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Frosinone n. 74/2025, passata in giudicato, della cui esecuzione è stata chiesta l'ottemperanza
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. È stata quindi esaminata la competenza territoriale tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata, alla luce dell'art. 47 c.p.a.
La decisione
Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata del TAR Lazio, sede di Latina, ritenuta territorialmente competente in quanto il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire, il Tribunale di Frosinone, ricade nella relativa circoscrizione. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR di Latina nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La decisione sulle spese di lite è stata rimessa al giudice competente.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.a.
il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.
La competenza territoriale per l'ottemperanza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
art. 47 c.p.a.
Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata; nel caso concreto conduce alla competenza della sezione staccata di Latina.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Individua i termini da rispettare per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente.
Massime di principio
- Per l'ottemperanza diretta a ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.
- Quando, nell'ambito del TAR competente, la controversia rientra nella competenza di una sezione staccata, il giudizio deve essere trattato da tale sezione e non dalla sede centrale.
- La dichiarazione di incompetenza territoriale consente la riassunzione davanti al giudice indicato come competente entro i termini stabiliti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; la regolazione delle spese può essere rimessa al giudice della riassunzione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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