Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1476/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’annullamento del decreto prefettizio di rigetto della istanza di concessione della cittadinanza italiana

Giustizia amministrativa202300325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato nel 2018 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992. La Prefettura di Crotone aveva rigettato l'istanza con decreto del 6 dicembre 2022, notificato il 12 dicembre 2022, richiamando quale causa ostativa l'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, in ragione di una condanna irrevocabile per commercio di prodotti falsi e ricettazione, ai sensi degli artt. 474 e 648, comma 2, c.p. Il primo motivo deduceva la carenza assoluta di potere, sostenendo che la Prefettura fosse competente soltanto per il vaglio di regolarità e completezza della domanda e che il rigetto potesse essere adottato esclusivamente dal Ministro dell'interno, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 91/1992. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 9 della medesima legge e l'eccesso di potere, lamentando che l'amministrazione avesse desunto automaticamente la mancanza dell'interesse pubblico dalla sola esistenza del precedente penale, senza valutare il disvalore concreto dei reati, la condizione sociale del richiedente, la sua permanenza e integrazione in Italia e il radicamento familiare sul territorio.

La decisione

Il TAR, dopo avere sottoposto alle parti la questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito i due motivi di ricorso. Ha ritenuto che la domanda di cittadinanza proposta ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992 riguardasse una situazione giuridica soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo. Tale situazione si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando il diniego sia fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992, implicanti valutazioni discrezionali dell'amministrazione. Nel caso concreto il diniego era invece fondato sulla causa ostativa oggettiva di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), ossia una condanna irrevocabile per delitti non colposi puniti con pena edittale massima non inferiore a tre anni. La controversia spetta quindi al giudice ordinario. Il TAR ha rimesso le parti davanti a tale giudice ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, e ha compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 91/1992

    La domanda di concessione della cittadinanza per matrimonio dà luogo, secondo la decisione, a una situazione giuridica soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992

    La condanna irrevocabile per delitti non colposi puniti con pena edittale massima non inferiore a tre anni costituisce una causa ostativa oggettiva alla concessione della cittadinanza; il diniego fondato su tale causa non comporta l'affievolimento del diritto a interesse legittimo.

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992

    Il diniego fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica implica valutazioni discrezionali dell'amministrazione e radica la giurisdizione del giudice amministrativo.

  • artt. 8 e 9 l. 91/1992

    Le disposizioni erano richiamate dal ricorrente per contestare la competenza della Prefettura, ma il TAR non ha esaminato la censura per difetto di giurisdizione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio una questione decisiva e di assegnare alle parti un termine per il contraddittorio scritto prima della decisione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992, la situazione giuridica del richiedente ha consistenza di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando il rigetto sia fondato sulla mancanza di requisiti o su cause ostative oggettive previste dagli artt. 5 e 6 della legge n. 91/1992.
  • La situazione giuridica relativa alla concessione della cittadinanza si affievolisce a interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, soltanto quando il diniego sia fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992 e presupponga valutazioni discrezionali dell'amministrazione.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, deve rimettere le parti davanti al giudice munito di giurisdizione, consentendo la riproposizione della causa nei termini di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.