Sentenza n. 2572/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla osta per la ricostruzione di un rudere in zona B del Parco dell’Etna, oltre alla presupposta comunicazione d’improcedibilità
Esito
Favorevole al resistente (ente parco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva chiesto il nulla osta, ai sensi dell’art. 24 della l.r. n. 14/1988, per ricostruire un rudere rurale da adibire a deposito. Il Parco aveva negato l’assenso perché non era possibile determinare gli elementi essenziali e la consistenza del fabbricato preesistente e perché le opere erano incompatibili con la disciplina della zona B, il D.P.R.S. 17 marzo 1987 e il parere del CTS n. 2/1993. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001, difetto d’istruttoria e di motivazione e violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990: sosteneva che gli atti pubblici, catastali e cartografici, le ortofoto e gli altri elementi integrativi provassero preesistenza e consistenza del manufatto e che la comunicazione del 17 marzo 2023 non costituisse un effettivo preavviso di rigetto, poiché le carenze documentali segnalate erano state colmate. Con il secondo motivo denunciava genericità della motivazione, travisamento, difetto d’istruttoria e illogicità, lamentando che il richiamo al D.P.R.S. e al parere CTS non individuasse le specifiche ragioni d’incompatibilità con la zona B. In memoria ha inoltre sostenuto che la fedele ricostruzione rientrasse nell’eccezione al divieto di edificazione prevista per la manutenzione di costruzioni esistenti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha chiarito che l’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001 consente di provare lo stato legittimo anche mediante documenti e riprese storiche, ma non sostituisce l’accertamento della natura concreta dell’intervento. Risanamento e ristrutturazione presuppongono un organismo edilizio materialmente riconoscibile, almeno nelle mura perimetrali, nelle strutture orizzontali e nella copertura; quando residuano soltanto ruderi o tracce insufficienti, la ricostituzione integra nuova costruzione. Nel caso concreto, la perizia del ricorrente ricostruiva la consistenza per inferenza da ortofoto, ombre e rilievi, confermando che gli elementi essenziali non erano più riconoscibili; la pregressa demolizione abusiva e la successiva rimozione degli abusi avevano inoltre eliso il corpo di fabbrica originario. Il nulla osta del 2018 aveva autorizzato soltanto la demolizione degli abusi e il ripristino ambientale, escludendo espressamente l’assenso alla ricostruzione. Il TAR ha quindi ritenuto non irragionevole né carente d’istruttoria la valutazione del Parco. Ha respinto anche la censura sulla disciplina della zona B: il divieto di edificazione su fondi inferiori a 10.000 mq non è superato dall’eccezione per la manutenzione di costruzioni esistenti, che riguarda organismi ancora materialmente presenti e non può estendersi, per analogia, alla loro integrale riedificazione. La motivazione del diniego, valutata unitariamente con la comunicazione del 17 marzo 2023, esponeva con sufficiente chiarezza entrambe le ragioni ostative. Non sussisteva violazione dell’art. 10-bis: la comunicazione aveva indicato i motivi, consentito osservazioni e integrazioni, e il ricorrente aveva effettivamente partecipato; l’Amministrazione aveva considerato le integrazioni, ritenendole non idonee a superare i rilievi. Nessuna liquidazione delle spese, poiché l’Ente Parco non si era costituito.
Norme richiamate
art. 24 l.r. Sicilia 9 agosto 1988, n. 14
Giova premettere che il rilascio di concessioni e autorizzazioni per interventi comportanti trasformazione del territorio del Parco è subordinato, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 14/1988, al preventivo nulla osta dell’Ente Parco, il quale verifica la conformità dell’intervento alle previsioni della disciplina speciale dell’area protetta.
Il nulla osta preventivo è necessario per gli interventi che trasformano il territorio del Parco e comporta una verifica sostanziale di conformità alla disciplina speciale dell’area protetta.
art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Essa, tuttavia, non elide né sostituisce il distinto e concorrente accertamento circa la natura urbanistica dell’intervento concretamente progettato, né consente di degradare a manutenzione o ristrutturazione di un organismo edilizio esistente ciò che, per lo stato materiale dei residui e per l’ampiezza della ricostruzione programmata, presenta i caratteri oggettivi della nuova costruzione.
Le modalità documentali di prova dello stato legittimo non determinano la qualificazione urbanistico-edilizia dell’intervento: questa va accertata autonomamente in base alla consistenza materiale dei residui e all’ampiezza delle opere.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La partecipazione procedimentale è stata concretamente assicurata mediante la comunicazione del 17 marzo 2023, con la quale l’Ente ha indicato compiutamente le ragioni ostative, ha assegnato all’interessato termine per osservazioni e integrazioni documentali e ha preannunciato che dell’esito di tale valutazione sarebbe stata data ragione nel provvedimento finale ricorrente ha effettivamente esercitato tale facoltà, depositando documentazione integrativa il 5 giugno 2023.
La garanzia del preavviso di rigetto è soddisfatta quando l’Amministrazione comunica in modo compiuto i motivi ostativi, consente osservazioni e integrazioni e dà conto nel provvedimento finale della valutazione delle deduzioni, anche se la comunicazione è formalmente qualificata in modo diverso.
D.P.R.S. 17 marzo 1987, istitutivo del Parco dell’Etna
La comunicazione del 17 marzo 2023 riporta analiticamente le disposizioni del D.P.R.S. 17 marzo 1987 rilevanti nella fattispecie, le quali consentono nella zona "B", tra l’altro, la manutenzione, il restauro e la ristrutturazione di edifici rurali, nonché la realizzazione di strutture necessarie per la conduzione del fondo, ma vietano la realizzazione di nuove costruzioni e ogni altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Nella zona B sono ammessi gli interventi conservativi e le opere consentite per la conduzione del fondo, mentre è vietata la nuova costruzione e ogni altra trasformazione non consentita.
Parere n. 2/1993 del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ente Parco dell’Etna
Il tenore letterale dell’eccezione è inequivoco: essa si riferisce a interventi conservativi e manutentivi su costruzioni già esistenti, vale a dire su organismi edilizi che permangono nella realtà materiale e che necessitano di essere conservati o mantenuti in efficienza.
L’eccezione al divieto di edificazione su fondi inferiori a 10.000 mq per opere di manutenzione riguarda costruzioni materialmente esistenti e non comprende la ricostruzione integrale di un rudere.
Massime di principio
- La prova dello stato legittimo di un immobile mediante atti pubblici o privati, dati catastali o riprese aerofotogrammetriche non sostituisce l’autonomo accertamento della natura urbanistico-edilizia dell’intervento concretamente progettato.
- Gli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione presuppongono la permanenza di un organismo edilizio materialmente riconoscibile nei suoi elementi essenziali; se restano soltanto ruderi o tracce insufficienti e la consistenza va ricostruita per via inferenziale, la riedificazione costituisce nuova costruzione anche quando riproduca fedelmente l’edificio preesistente.
- L’eccezione al divieto di edificazione prevista per la manutenzione di costruzioni già esistenti va interpretata restrittivamente e non si estende alla ricostruzione integrale di un manufatto materialmente scomparso o gravemente degradato.
- La motivazione del diniego può essere apprezzata unitariamente considerando il provvedimento finale e gli atti procedimentali cui esso si collega, quando questi espongano chiaramente le ragioni ostative e il diniego finale confermi che le integrazioni non le hanno superate.
- La garanzia partecipativa del preavviso di rigetto è rispettata se l’interessato riceve l’indicazione dei motivi ostativi, può presentare osservazioni e documenti e l’Amministrazione considera le deduzioni nel provvedimento finale; essa non attribuisce il diritto all’accoglimento delle osservazioni.
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