Sentenza n. 1115/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1066/2024, pubblicata il 28/8/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o ritardata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1066/2024, limitatamente al pagamento delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1066/2024, passata in giudicato, nella parte relativa alle spese legali liquidate. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio, a seguito dell'istruttoria disposta dal TAR, è stato comunicato che il pagamento dovuto al docente era stato effettuato il 23 febbraio 2026 e che le spese legali erano state pagate già il 27 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il pagamento intervenuto nel corso del giudizio ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata dai ricorrenti. Ha tuttavia regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo il Ministero sostanzialmente soccombente rispetto alla necessità di promuovere il giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione delle spese in favore del difensore. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto nel corso del processo, quando soddisfa integralmente la pretesa sostanziale risultante dal titolo esecutivo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adempimento sopravvenuto, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, valutando la necessità originaria di ricorrere al giudice.
Come è indicizzato
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