Cassazione Penale, Sentenza n. 27406/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso in estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Denunciano: 1) vizio di motivazione e valutazione errata dei gravi indizi, con particolare riguardo all'interpretazione delle captazioni ambientali (sostengono che Mallamaci, sotto pressione, avrebbe fatto nomi per cercare una via d'uscita); 2) vizio di motivazione sull'aggravante del metodo mafioso; 3) vizio di motivazione e genericità riguardo alle esigenze cautelari (prevenzione sociale e pericolo di inquinamento probatorio).
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame era coerente, logica e sufficiente a dimostrare la gravità indiziaria richiesta per la misura cautelare, senza che la Corte di legittimità possa riesaminare i fatti o riformulare una diversa valutazione degli indizi. Sono state altresì ritenute fondate le esigenze cautelari (rischio di inquinamento probatorio, recidiva e l'esistenza di una rete di relazioni criminali) e negata l'idoneità della detenzione domiciliare a recidere i legami criminali. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (circostanze aggravanti di tipo mafioso)
L'aggravante viene richiamata per qualificare le modalità e il contesto dell'estorsione come riconducibili a contesti mafiosi o a soggetti orbitanti attorno ad organizzazioni criminali; la Corte ha ritenuto che gli elementi indicassero la maturazione del reato nel contesto di imposizioni promananti dalla cosca o soggetti ad essa collegati.
art. 273 c.p.p. (misure cautelari e gravità indiziaria)
Richiama il requisito della "gravità degli indizi" per l'adozione della misura cautelare; la Corte ricorda che per la cautela è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità e che il sindacato in legittimità è limitato a verificare adeguatezza, completezza e logicità della motivazione del giudice di merito, senza riemettere una nuova valutazione dei fatti.
art. 192 c.p.p. (onere della prova e valutazione degli indizi)
La Corte distingue tra i requisiti probatori per il giudizio di merito (tra cui il comma 2 che richiede precisione e concordanza) e quelli per le misure cautelari: per la cautela non è richiesto lo stesso grado di precisione e concordanza, come indicato dall'art. 273 c.p.p. che richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192 ma non il comma 2.
art. 94 comma 1-ter Disp. Att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; menzionata nelle determinazioni finali del provvedimento.
Massime di principio
- In impugnazioni contro misure cautelari la Corte di legittimità non può rivedere i fatti né riconsiderare liberamente lo spessore degli indizi: il controllo è limitato alla verifica della logica, completezza e conformità giuridica della motivazione del giudice di merito.
- Per la custodia cautelare è sufficiente un grado di probabilità qualificata ("gravi indizi"), diverso e meno stringente rispetto ai criteri probatori richiesti per la condanna definitiva; pertanto i ricorsi che prospettano semplicemente una diversa lettura dei medesimi elementi rischiano di essere inammissibili.
- Le captazioni e le dichiarazioni sotto pressione possono essere interpretate in modi diversi: per ottenere successo in sede di impugnazione è necessario dimostrare che il giudice abbia omesso di considerare alternative rilevanti, abbia motivato in modo illogico o abbia escluso elementi dirimenti, non limitandosi a proporre una diversa lettura possibile dei colloqui.
- L'aggravante "mafiosa" richiede la valutazione del contesto e dei collegamenti tra comportamento e struttura criminale; per contrastare tale qualificazione è opportuno fornire elementi concreti che escludano la riconducibilità dell'azione al contesto associativo.
- Le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, reiterazione del reato, pericolosità sociale) devono essere contestate con prove e argomentazioni specifiche (ad es. attività investigative che smentiscano i contatti sul territorio o la capacità di influire sulle vittime), altrimenti la motivazione del giudice che si fonda su precedenti penali e relazioni sociali può reggere il vaglio di legittimità.
- Gli appelli generici o meramente fattuali sono spesso inammissibili: chi impugna deve focalizzarsi su vizi di diritto, lacune logiche nella motivazione o omissioni specifiche di elementi probatori essenziali.
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