Corte di giustizia, Sentenza C-733/22
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell' 8 febbraio 2024. — Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite contro « Valentina Heights » EOOD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 12 – Aliquota IVA ridotta applicabile all’alloggio fornito da alberghi e simili – Applicazione di tale aliquota soltanto alle strutture ricettive che dispongono di un certificato di classificazione – Principio di neutralità fiscale. — Causa C-733/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la legittimità, alla luce della direttiva IVA, della normativa bulgara che consente l’aliquota ridotta del 9% per l’alloggio solo alle strutture ricettive classificate o provvisoriamente classificate. Ha ricordato che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nell’applicazione selettiva delle aliquote ridotte, ma tale facoltà è limitata dai criteri degli aspetti concreti e specifici e dal principio di neutralità fiscale. La Corte ha quindi stabilito che la disciplina nazionale è incompatibile con il diritto UE se il requisito di classificazione non delimita realmente una sottocategoria autonoma oppure se introduce una disparità ingiustificata tra servizi simili.
Aliquota IVA ridotta per alloggio alberghiero: compatibilità con il diritto UE di una condizione nazionale di classificazione della struttura ricettiva
La questione giuridica
Si chiede se l’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12, osti a una normativa nazionale che subordina l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta per l’alloggio fornito da alberghi e strutture simili al possesso di un certificato di classificazione o di un certificato provvisorio di classificazione; in subordine, se una simile disciplina possa costituire un’applicazione selettiva lecita dell’aliquota ridotta a elementi concreti e specifici della categoria, nel rispetto del principio di neutralità fiscale.
Principio di diritto
L’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva IVA, letto con l’allegato III, punto 12, osta a una normativa nazionale che riservi l’aliquota IVA ridotta all’alloggio fornito da alberghi e strutture simili solo alle strutture munite di certificato di classificazione o di classificazione provvisoria, salvo che tale requisito delimiti effettivamente un aspetto concreto e specifico della categoria di servizi interessata e, in ogni caso, senza violare il principio di neutralità fiscale. In pratica, uno Stato membro non può trasformare un requisito amministrativo nazionale in una condizione che esclude dall’aliquota ridotta prestazioni che rientrano comunque nella categoria armonizzata dell’alloggio alberghiero, se ciò altera il trattamento di servizi simili in concorrenza.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 96 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 135, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
- Allegato III, punto 12, della direttiva 2006/112/CE
Aliquota IVA ridotta per alloggio alberghiero e requisito di classificazione
La causa, decisa in sede di rinvio pregiudiziale dal Varhoven administrativen sad bulgaro, riguarda l’interpretazione dell’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e dell’allegato III, punto 12, in materia di IVA. Il tema centrale è se uno Stato membro possa subordinare l’aliquota ridotta per l’alloggio fornito da alberghi e strutture simili al possesso di un certificato di classificazione della struttura ricettiva.
Contesto normativo dell’Unione
La Corte richiama innanzitutto il quadro della direttiva IVA: l’articolo 96 prevede l’aliquota normale; l’articolo 98 consente agli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte soltanto alle categorie indicate nell’allegato III; l’articolo 135, paragrafo 2, lettera a), esclude dall’esenzione per la locazione immobiliare le prestazioni di alloggio nel settore alberghiero o in settori analoghi, "quali sono definite dalla legislazione degli Stati membri". L’allegato III, punto 12, comprende l’"alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte".
Normativa nazionale e vicenda controversa
Secondo la normativa bulgara richiamata in sentenza, l’aliquota ordinaria è del 20%, mentre l’aliquota del 9% si applica all’alloggio fornito da alberghi e strutture simili. Tuttavia, il regolamento di attuazione della legge sull’IVA richiede, per provare il diritto all’aliquota ridotta, tra l’altro, il certificato di classificazione della struttura turistica. La legge sul turismo stabilisce che le attività alberghiere possano essere esercitate solo in strutture classificate, o dotate di certificato provvisorio durante il procedimento di classificazione.
Nel procedimento principale, Valentina Heights aveva applicato l’aliquota del 9% pur non disponendo, per un certo periodo, di un certificato valido di classificazione, poiché il precedente era stato revocato e il nuovo procedimento amministrativo era ancora pendente. L’amministrazione fiscale ha quindi recuperato l’IVA al 20%, mentre il giudice di primo grado aveva annullato l’avviso di accertamento.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se l’aliquota ridotta possa essere negata quando la struttura non è classificata secondo il diritto nazionale;
- in subordine, se la classificazione possa essere considerata un elemento concreto e specifico tale da consentire una selezione lecita della categoria agevolata.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l’articolo 98 della direttiva IVA attribuisce agli Stati membri una facoltà, non un obbligo, di applicare aliquote ridotte e che essi possono, in linea di principio, riservarle ad alcuni servizi della categoria dell’allegato III, purché rispettino due condizioni: l’isolamento di elementi concreti e specifici della categoria e il rispetto del principio di neutralità fiscale.
Quanto al primo profilo, la Corte osserva che nel diritto bulgaro l’"alloggio" è definito con riferimento alla legge sul turismo e che, in tale sistema, le strutture ricettive devono essere classificate per poter operare legalmente. Se ciò è corretto, l’alloggio in strutture non classificate non costituirebbe una sottocategoria autonoma dell’allegato III, punto 12, ma una prestazione non conforme alla normativa nazionale. In tale ipotesi, il requisito di classificazione non limiterebbe l’aliquota ridotta a un aspetto concreto e specifico della categoria armonizzata, perché coprirebbe in realtà tutte le prestazioni che rientrano nella nozione di alloggio alberghiero.
Quanto al secondo profilo, la Corte afferma che il giudice nazionale deve verificare se l’alloggio in struttura classificata sia effettivamente percepito dal consumatore medio come servizio distinto rispetto all’alloggio in struttura non classificata. In questo esame possono rilevare la classificazione ufficiale, ma anche altri elementi come recensioni, foto e voti sulle piattaforme online. Tuttavia, se i servizi sono simili e si trovano in concorrenza, il trattamento fiscale differenziato viola il principio di neutralità fiscale.
La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui il principio di neutralità fiscale impedisce una differenziazione generalizzata tra operazioni lecite e illecite ai fini dell’IVA.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 98, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12, della direttiva IVA, osta a una disciplina nazionale che subordini l’aliquota ridotta all’esistenza di un certificato di classificazione o di classificazione provvisoria, salvo che tale disciplina limiti realmente l’agevolazione a un aspetto concreto e specifico della categoria e, in ogni caso, rispetti il principio di neutralità fiscale.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore alberghiero, la pronuncia conferma che la sola mancanza di un titolo amministrativo nazionale non basta, di per sé, a giustificare l’esclusione dall’aliquota ridotta se la prestazione resa rientra materialmente nella categoria armonizzata dell’alloggio alberghiero. Per l’amministrazione finanziaria, la decisione impone una verifica sostanziale della natura del servizio e della compatibilità della disciplina nazionale con i criteri dell’Unione, soprattutto sotto il profilo della neutralità fiscale.
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