Corte di giustizia, Sentenza C-216/22
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell' 8 febbraio 2024. — A. A. contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen. — Rinvio pregiudiziale – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e articolo 40, paragrafi 2 e 3 – Domanda reiterata – Presupposti per il rigetto di tale domanda in quanto inammissibile – Nozione di “elementi o risultanze nuovi” – Sentenza della Corte concernente una questione di interpretazione del diritto dell’Unione – Articolo 46 – Diritto ad un ricorso effettivo – Competenza del giudice nazionale a statuire sul merito di una domanda siffatta in caso di illegittimità della decisione di rigetto di una domanda in quanto inammissibile – Garanzie procedurali – Articolo 14, paragrafo 2. — Causa C-216/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito che una propria sentenza può integrare un "elemento nuovo" rilevante per rendere ammissibile una domanda reiterata di asilo, anche quando si limiti a interpretare il diritto dell’Unione. La rilevanza dipende però dal fatto che l’interpretazione incida in modo significativo sulla probabilità di ottenere la protezione internazionale. Quanto al controllo giurisdizionale sull’inammissibilità, la direttiva 2013/32 non impone al giudice nazionale di decidere sempre nel merito dopo l’annullamento, ma gli consente di farlo se il diritto interno lo prevede e se sono rispettate le garanzie procedurali della direttiva.
Domanda reiterata di protezione internazionale: se una sentenza della Corte costituisca "elemento nuovo" e se il giudice possa decidere nel merito dopo aver annullato l’inammissibilità.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’ammissibilità di una domanda reiterata di protezione internazionale, una sentenza della Corte di giustizia che interpreta il diritto dell’Unione possa costituire un "elemento o risultanza nuovo" anche quando non dichiari l’incompatibilità di una norma nazionale; e se, in caso di accoglimento del ricorso contro l’inammissibilità, il giudice nazionale possa o debba statuire direttamente sul merito della domanda reiterata, con eventuale necessità di rispettare le garanzie procedurali del capo II della direttiva 2013/32.
Principio di diritto
Qualsiasi sentenza della Corte di giustizia, anche se si limita a interpretare una disposizione del diritto dell’Unione già vigente al momento della decisione sulla prima domanda, può costituire un "elemento nuovo" ai fini dell’ammissibilità di una domanda reiterata di protezione internazionale, purché aumenti in modo significativo la probabilità di riconoscimento della protezione. Inoltre, l’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), ii), della direttiva 2013/32 consente ma non impone agli Stati membri di attribuire al giudice, dopo l’annullamento dell’inammissibilità, il potere di decidere direttamente nel merito della domanda reiterata, a condizione che siano rispettate le garanzie del capo II della direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2013/32/UE
- Articolo 33, paragrafo 2, lettera d), direttiva 2013/32/UE
- Articolo 40, paragrafi 2, 3, 4 e 5, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), ii), e paragrafo 3, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 14, paragrafo 2, direttiva 2013/32/UE
- Direttiva 2011/95/UE
- Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), direttiva 2011/95/UE
- Articolo 10, direttiva 2011/95/UE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Domanda reiterata di protezione internazionale e rilevanza di una sentenza della Corte
La pronuncia interviene su un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Sigmaringen nell’ambito di una controversia tra un cittadino siriano e la Repubblica federale di Germania. Il caso riguarda il rigetto per inammissibilità di una domanda reiterata di asilo fondata dal richiedente su una precedente sentenza della Corte in materia di obiezione al servizio militare e persecuzione.
Fatti e procedimento principale
Il richiedente aveva ottenuto in Germania la protezione sussidiaria, ma non lo status di rifugiato, con decisione definitiva del 16 agosto 2017. Successivamente ha presentato una nuova domanda di asilo, sostenendo che la sentenza della Corte del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo) (C‑238/19), costituiva un mutamento della situazione di diritto e imponeva un nuovo esame nel merito.
L’Ufficio federale per i migranti e i rifugiati ha respinto la domanda come inammissibile, ritenendo che la sentenza invocata non integrasse i presupposti per riaprire il procedimento. Il giudice nazionale ha quindi chiesto chiarimenti sulla nozione di "elementi o risultanze nuovi" e sull’ampiezza del controllo giurisdizionale previsto dall’articolo 46 della direttiva 2013/32.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 18 della direttiva 2013/32, relativo all’esigenza di decisioni rapide ma adeguate;
- il considerando 36, che giustifica l’inammissibilità delle domande reiterate prive di elementi nuovi;
- l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), sulla domanda reiterata in assenza di elementi o risultanze nuovi;
- l’articolo 40, paragrafi 2, 3 e 4, sulla verifica preliminare e sul successivo esame nel merito;
- l’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), ii), e paragrafo 3, sul diritto a un ricorso effettivo e sull’esame completo ed ex nunc;
- l’articolo 14, paragrafo 2, sulle ipotesi di omissione del colloquio personale;
- la direttiva 2011/95, in particolare gli articoli 9 e 10, richiamati per il merito della domanda di protezione;
- l’articolo 267 TFUE e gli articoli 18 e 47 della Carta.
Le questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sintesi:
- se una sentenza della Corte che interpreta il diritto dell’Unione possa essere considerata un elemento nuovo anche se non dichiara l’illegittimità di una norma nazionale;
- se tale qualifica dipenda dalla data della sentenza o dalla sua capacità di incidere sulla probabilità di riconoscere la protezione;
- se, quando il giudice annulla la decisione di inammissibilità, debba limitarsi a rinviare il fascicolo all’autorità accertante oppure possa decidere direttamente sul merito;
- se, in quest’ultima ipotesi, debbano essere rispettate le garanzie procedurali del capo II della direttiva 2013/32.
Ragionamento della Corte sulla nozione di "elementi o risultanze nuovi"
La Corte ricorda anzitutto che l’elenco delle ipotesi di inammissibilità dell’articolo 33, paragrafo 2, è esaustivo e deve essere interpretato restrittivamente, mentre le ipotesi in cui una domanda reiterata deve essere ammessa vanno interpretate estensivamente.
Sottolinea poi che la nozione di "elementi o risultanze nuovi" non riguarda solo mutamenti di fatto, ma anche elementi di diritto. In questa prospettiva, una sentenza della Corte può assumere rilievo quale elemento nuovo anche se:
- è stata pronunciata prima o dopo la decisione sulla domanda precedente;
- si limita a interpretare il diritto dell’Unione già in vigore;
- non accerta l’incompatibilità di una norma nazionale con il diritto dell’Unione.
La Corte valorizza l’effetto utile del diritto alla protezione internazionale e l’esigenza di evitare che un errore di diritto si riproduca nelle successive domande. Restringere la nozione di elemento nuovo alle sole sentenze che dichiarano l’incompatibilità di una norma nazionale comprometterebbe anche l’effetto erga omnes delle sentenze pregiudiziali e la funzione dell’articolo 267 TFUE di assicurare un’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione.
Resta però necessario che la sentenza invocata sia pertinente: l’elemento nuovo deve aumentare in modo significativo la probabilità che il richiedente ottenga la protezione internazionale. La Corte precisa inoltre che la mancata invocazione di una sentenza già esistente nel procedimento precedente non può, di per sé, essere considerata colpa del richiedente ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4.
Applicazione al caso concreto
Quanto alla sentenza del 19 novembre 2020 invocata da A.A., la Corte non decide direttamente sulla sua rilevanza nel merito, ma spetta al giudice nazionale verificare se essa aumenti in modo significativo la probabilità di riconoscere lo status di rifugiato. La Corte chiarisce tuttavia che, con quella sentenza, aveva solo affermato che, in certe circostanze, esiste una "forte presunzione" di nesso tra il rifiuto del servizio militare e uno dei motivi di persecuzione dell’articolo 10 della direttiva 2011/95, senza introdurre una presunzione assoluta.
Ricorso effettivo e poteri del giudice dopo l’annullamento
Sul terzo quesito, la Corte ribadisce che l’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), ii), garantisce un ricorso effettivo contro le decisioni di inammissibilità. L’articolo 46, paragrafo 3, impone un esame completo ed ex nunc dei fatti e del diritto, e ciò può includere anche la valutazione delle esigenze di protezione internazionale.
Da qui deriva che il giudice deve poter svolgere un controllo pieno e aggiornato, ma la direttiva non impone una regola uniforme sul seguito dell’annullamento. Gli Stati membri possono prevedere che il fascicolo sia rinviato all’autorità accertante per una nuova decisione. Tuttavia, tale autorità è vincolata alla decisione giurisdizionale e alle sue motivazioni, e deve adottare una nuova decisione in tempi brevi.
La Corte aggiunge che, se il giudice nazionale decide di pronunciarsi direttamente sul merito della domanda reiterata, deve rispettare mutatis mutandis i principi di base e le garanzie fondamentali del capo II della direttiva 2013/32. In particolare, richiama il tema del colloquio personale: se non svolto dinanzi all’autorità accertante, il suo svolgimento dinanzi al giudice deve avvenire nel rispetto delle condizioni della direttiva; inoltre, è possibile rinunciarvi quando il giudice sia già in grado di concedere positivamente lo status di rifugiato sulla base delle prove disponibili.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- qualsiasi sentenza della Corte può costituire un elemento nuovo ai sensi degli articoli 33, paragrafo 2, lettera d), e 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32, anche se si limita a interpretare una norma dell’Unione già vigente;
- ciò vale solo se la sentenza aumenta in modo significativo la probabilità che il richiedente ottenga la protezione internazionale;
- l’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), ii), consente ma non impone agli Stati membri di attribuire al giudice il potere di decidere direttamente nel merito dopo l’annullamento dell’inammissibilità, purché siano rispettate le garanzie previste dal capo II della direttiva.
Principio affermato
La pronuncia conferma una lettura ampia della nozione di "elementi o risultanze nuovi" nelle domande reiterate di asilo, includendovi le sentenze interpretative della Corte, e al tempo stesso ribadisce che il diritto a un ricorso effettivo non comporta necessariamente la decisione immediata nel merito da parte del giudice nazionale, ma esige che il sistema processuale assicuri un esame completo, aggiornato e conforme alle garanzie procedurali europee.
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