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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-256/22

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 febbraio 2024. — Pilatus Bank plc contro Banca centrale europea (BCE). — Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Revoca dell’autorizzazione – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Rappresentanza di una parte – Mandato conferito all’avvocato – Rappresentante nominato irregolarmente. — Causa C-256/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, decidendo su un’impugnazione in materia di revoca dell’autorizzazione bancaria, ha stabilito che il Tribunale avrebbe dovuto controllare d’ufficio la regolarità del mandato dell’avvocato che aveva introdotto il ricorso per Pilatus Bank plc. Poiché la normativa e gli atti nazionali attribuivano a una persona competente anche la rappresentanza legale e giudiziaria della banca, il consiglio di amministrazione non era più autorizzato a conferire il mandato. La sentenza del Tribunale è stata quindi annullata e il ricorso di annullamento originario è stato dichiarato irricevibile.

Impugnazione in materia di vigilanza bancaria: la Corte annulla la sentenza del Tribunale e dichiara irricevibile il ricorso di primo grado per difetto di regolare mandato all’avvocato della persona giuridica ricorrente.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse dovuto verificare d’ufficio la regolarità del mandato conferito all’avvocato che rappresentava Pilatus Bank plc nel ricorso di annullamento contro la decisione BCE di revoca dell’autorizzazione; in particolare, se la nomina da parte dell’autorità maltese di una persona competente, con potere di assumere anche la rappresentanza legale e giudiziaria della banca, privasse il consiglio di amministrazione della banca della facoltà di conferire validamente mandato a un avvocato.

Principio di diritto

In caso di ricorso proposto da una persona giuridica dinanzi ai giudici dell’Unione, il Tribunale deve verificare d’ufficio la regolarità del mandato conferito all’avvocato quando emergano elementi seri che ne mettano in dubbio la validità; se, secondo il diritto nazionale applicabile, un organo come una "persona competente" ha assunto anche la rappresentanza legale e giudiziaria dell’ente creditizio con esclusione del consiglio di amministrazione, quest’ultimo non è più legittimato a conferire validamente mandato per introdurre il ricorso. La Corte annulla pertanto la sentenza impugnata e respinge il ricorso di primo grado come irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 56 Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 19 Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 252 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 61 Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 6, regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 14, paragrafo 5, regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 51, paragrafi 3 e 4, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 83 regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafo 1, regolamento di procedura della Corte

Impugnazione contro la sentenza Pilatus Bank e Pilatus Holding/BCE

La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento avverso la decisione BCE del 2 novembre 2018 di revoca dell’autorizzazione di Pilatus Bank plc all’attività di ente creditizio. La controversia si colloca nel quadro della vigilanza prudenziale bancaria affidata alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

Fatti e svolgimento del procedimento

Pilatus Bank plc era un ente creditizio meno significativo soggetto alla vigilanza della MFSA, autorità nazionale competente maltese. Dopo l’arresto dell’azionista indiretto di controllo e una grave crisi di liquidità, la MFSA adottò varie direttive, tra cui la nomina di una "persona competente" incaricata di assumere tutti i poteri, funzioni e doveri della banca, compresa la rappresentanza legale e giudiziaria, con esclusione della banca e di ogni altra persona.

Successivamente la MFSA propose alla BCE la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013. La BCE consultò la banca, acquisì osservazioni e adottò la decisione di revoca. Dinanzi al Tribunale il ricorso fu proposto da Pilatus Bank e Pilatus Holding tramite l’avvocato nominato dal consiglio di amministrazione della banca e dal direttore della holding. Il Tribunale dichiarò irricevibile il ricorso della holding e respinse nel merito quello della banca.

Domanda di riapertura della fase orale

In impugnazione, la BCE ha chiesto la riapertura della fase orale ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte, sostenendo che le conclusioni dell’avvocato generale avevano valorizzato un profilo non adeguatamente discusso. La Corte ha respinto la richiesta, rilevando di disporre già di tutti gli elementi necessari e che gli argomenti addotti non integravano fatti nuovi idonei a incidere in modo decisivo sulla decisione.

Questione centrale: regolarità del mandato processuale

La Corte ricorda che la questione della rappresentanza delle persone giuridiche e della regolarità del mandato conferito all’avvocato rientra tra i profili di ordine pubblico che può e deve sollevare d’ufficio. Ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, le persone giuridiche devono essere rappresentate da un avvocato abilitato; inoltre, l’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale impone il deposito del mandato.

La Corte ribadisce che, se la regolarità del mandato è contestata o se esistono elementi seri di dubbio, la parte deve dimostrare che il mandato è stato validamente conferito da un soggetto competente secondo il diritto nazionale applicabile. Nel caso di specie, la nomina della persona competente da parte della MFSA, con attribuzione della rappresentanza legale e giudiziaria della banca, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a verificare d’ufficio se il consiglio di amministrazione fosse ancora autorizzato a conferire mandato ad un avvocato.

Distinzione dalla sentenza Trasta Komercbanka

La Corte distingue il caso dalla sentenza Trasta Komercbanka. In quella causa la revoca del mandato da parte di un liquidatore in conflitto di interessi aveva compromesso il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva dell’ente creditizio. Qui, invece, la banca non ha dimostrato che la persona competente si trovasse in conflitto di interessi o che il suo mandato fosse incompatibile con la rappresentanza processuale dell’ente. La sola circostanza che la persona competente fosse stata nominata dall’autorità nazionale che aveva formulato la proposta di revoca non basta, di per sé, a provare un conflitto di interessi.

La Corte valorizza inoltre il contenuto del mandato della persona competente, che le attribuiva tutti i poteri, funzioni e doveri della banca, inclusa la rappresentanza legale e giudiziaria, con esclusione della banca stessa e di ogni altra persona. In tale quadro, il consiglio di amministrazione non era più legittimato a rappresentare la banca in giudizio né a conferire validamente mandato all’avvocato.

Decisione e conseguenze sulle spese

La Corte accoglie l’impugnazione, annulla la sentenza del Tribunale e, statuendo definitivamente sulla controversia, respinge il ricorso di primo grado come irricevibile. La Pilatus Bank plc è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della BCE per il primo grado e per l’impugnazione; la Commissione europea sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia afferma che:

  • la regolarità del mandato processuale della persona giuridica è questione di ordine pubblico;
  • il giudice dell’Unione deve verificarla d’ufficio quando vi siano seri dubbi;
  • se, secondo il diritto nazionale, i poteri di rappresentanza sono stati trasferiti a un organo nominato dall’autorità di vigilanza, il consiglio di amministrazione non può più validamente introdurre un ricorso per conto dell’ente;
  • la sola eventuale rivendicazione della qualità di destinatario della decisione impugnata non basta a fondare la legittimazione processuale del consiglio di amministrazione a conferire mandato all’avvocato.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariadiritto processuale dell’unionericevibilità del ricorsorappresentanza delle persone giuridichemeccanismo di vigilanza unico

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