Corte di giustizia, Ordinanza C-515/22
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 febbraio 2024. — Tirrenia di navigazione SpA contro Commissione europea. — Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Servizio di interesse economico generale – Aiuto concesso a un’impresa di trasporto marittimo – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Interessi maturati – Termine di prescrizione – Aiuto nuovo – Incompatibilità con il mercato interno – Effetti di un’intesa sul mercato – Durata eccessiva del procedimento – Tutela del legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buon andamento dell’amministrazione. — Causa C-515/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione della Tirrenia contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione sugli aiuti di Stato al gruppo Tirrenia. Conferma che il recupero degli interessi relativi all’aiuto all’Adriatica non era prescritto, che la misura poteva essere qualificata come aiuto nuovo e che la durata del procedimento, pur lunga, non rendeva illegittima la decisione. Respinta anche la censura relativa al mancato deposito nel fascicolo di una decisione della Commissione prodotta tardivamente.
Impugnazione respinta: la Corte conferma che parte degli aiuti al gruppo Tirrenia era nuova e che il recupero degli interessi sull’aiuto all’Adriatica non era prescritto, non ravvisando neppure violazioni per la durata del procedimento o per l’omesso deposito di un documento.
La questione giuridica
La Corte è stata chiamata a verificare se il Tribunale avesse errato: 1) nel ritenere non prescritto il potere della Commissione di ordinare il recupero degli interessi relativi all’aiuto concesso all’Adriatica; 2) nel confermare la qualificazione di tale aiuto come aiuto nuovo e la sua incompatibilità con il mercato interno; 3) nel respingere le censure sulla durata eccessiva del procedimento e sulle conseguenze in termini di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto, buon andamento, proporzionalità e diritti fondamentali; 4) nel non censurare l’omesso versamento nel fascicolo di una decisione della Commissione presentata tardivamente.
Principio di diritto
In materia di aiuti di Stato, il recupero deve ristabilire la situazione anteriore e comprende anche gli interessi maturati fino al recupero effettivo; pertanto, il mancato recupero di una sola quota di interessi non richiede un procedimento autonomo e non fa decorrere la prescrizione se, nel frattempo, la Commissione ha compiuto atti interruttivi ai sensi dell’articolo 17 del regolamento 2015/1589. Inoltre, un regime di compensazione per servizi di trasporto marittimo può essere qualificato come aiuto nuovo quando la misura originaria è stata sostanzialmente modificata; la partecipazione del beneficiario a un’intesa anticoncorrenziale può giustificare la dichiarazione di incompatibilità dell’aiuto ove ciò incida sugli effetti distorsivi della misura. La Corte esclude infine che la durata del procedimento, nel caso concreto, abbia violato certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, buon andamento o proporzionalità, e respinge la censura sul documento tardivamente prodotto.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 106, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CEE) n. 3577/92
- Regolamento (CE) n. 794/2004
- Regolamento (CE) n. 271/2008
- Convenzione del 7 febbraio 1970 relativa al trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per via ferroviaria
Aiuto di Stato al gruppo Tirrenia e recupero degli interessi sull’aiuto all’Adriatica
L’ordinanza riguarda un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale nella causa T-601/20. La controversia ruota attorno alla decisione della Commissione del 2 marzo 2020 sugli aiuti concessi dall’Italia alle società del Gruppo Tirrenia, con particolare riferimento all’Adriatica e alla linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso.
Contesto fattuale e amministrativo
La Commissione aveva avviato nel 1999 un procedimento sugli aiuti versati alle società del gruppo Tirrenia per servizi di trasporto marittimo svolti in base a convenzioni di servizio pubblico. Dopo una prima decisione annullata dal Tribunale nel 2009, la Commissione ha riaperto l’istruttoria e, nel 2020, ha adottato la decisione controversa. Per l’Adriatica ha concluso che i contributi relativi alla linea internazionale indicata costituivano aiuti nuovi; ne ha dichiarato una parte incompatibile con il mercato interno e ne ha ordinato il recupero con interessi.
Normativa richiamata
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) 2015/1589, soprattutto gli articoli 16 e 17 su recupero e prescrizione;
- gli articoli 106, paragrafo 2, 108, paragrafi 2 e 3, e 101 TFUE;
- l’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, base del rigetto con ordinanza motivata;
- l’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale;
- gli articoli 41, 16 e 17 della Carta, nonché gli articoli 296 TFUE e 36 dello Statuto per il dovere di motivazione.
Primo motivo: prescrizione del recupero degli interessi
La Tirrenia sosteneva che il potere della Commissione di ordinare il recupero degli interessi non ancora versati per il periodo 1° gennaio-26 marzo 2007 fosse prescritto. La Corte respinge l’argomento: osserva che il Tribunale aveva già verificato che, alla data della decisione, il potere della Commissione non era prescritto e che, dopo la ripresa del procedimento successiva alla sentenza del 2009, vi erano stati vari atti della Commissione idonei a interrompere il termine di prescrizione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589.
La Corte aggiunge che il recupero deve ristabilire lo stato anteriore e comprende anche gli interessi maturati fino al recupero effettivo, secondo l’articolo 16 del regolamento 2015/1589 e la giurisprudenza richiamata, per cui non era necessario un procedimento autonomo per i soli interessi residui.
Secondo motivo: qualificazione dell’aiuto come aiuto nuovo e incompatibilità
La ricorrente contestava la qualificazione come aiuto nuovo, sostenendo che la linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso sarebbe stata compresa nei decreti-legge del 1936 e che il regime originario non avrebbe subito modifiche sostanziali. Contestava inoltre il rilievo attribuito dalla Commissione alla partecipazione dell’Adriatica a un’intesa sui prezzi e il collegamento con la dichiarazione di incompatibilità.
La Corte conferma il ragionamento del Tribunale: la ricorrente non ha dimostrato che quella specifica linea fosse effettivamente compresa nel regime storico; anzi, dalle informazioni richiamate emerge che sarebbe stata introdotta solo nel 1978. Il Tribunale ha inoltre correttamente ritenuto sostanziali le modifiche intervenute nel 1974, relative al meccanismo di compensazione, al periodo di erogazione e alle risorse di bilancio. Non vi era quindi continuità tale da mantenere la natura di aiuto esistente.
Quanto all’incompatibilità, la Corte osserva che il Tribunale ha spiegato che l’aiuto e l’intesa anticoncorrenziale avevano effetti convergenti nel distorcere la concorrenza, amplificando gli effetti distorsivi della misura di sostegno. Il fatto che l’intesa avesse un oggetto più ristretto dell’aiuto non escludeva la rilevanza del nesso considerato dalla Commissione. La censura di proporzionalità è respinta anche perché, secondo la Corte, il recupero dell’aiuto e l’ammenda per la violazione dell’articolo 101 TFUE perseguono finalità distinte.
Terzo motivo: durata del procedimento, affidamento e certezza del diritto
La Tirrenia lamentava che il procedimento fosse durato eccessivamente, con conseguente violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione, della certezza del diritto, del legittimo affidamento e della proporzionalità, oltre che dei diritti garantiti dalla Carta. La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente rilevato la complessità del fascicolo e, soprattutto, le difficoltà incontrate dalla Commissione nell’ottenere informazioni dalle autorità italiane; il ritardo, secondo il Tribunale, era in larga misura imputabile a queste ultime.
La Corte conferma anche il rigetto dell’argomento sul legittimo affidamento: la sentenza del 2009 che annullava la precedente decisione non equivaleva a una rinuncia della Commissione al recupero, né costituiva una notifica dell’aiuto. Non risultavano circostanze eccezionali idonee a fondare un affidamento tutelabile. Neppure le dedotte violazioni degli articoli 16 e 17 della Carta sono accolte, poiché l’argomentazione presupponeva una durata eccessiva che la Corte non riconosce.
Quarto motivo: omesso deposito di un documento nel fascicolo del Tribunale
La Tirrenia si doleva del fatto che il Tribunale non avesse inserito nel fascicolo una decisione della Commissione del 2021, prodotta tardivamente. La Corte osserva che l’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale consente il deposito tardivo solo in via eccezionale e con ritardo giustificato; nel caso di specie, il documento era stato trasmesso molti mesi dopo la decisione del Tribunale di statuire senza fase orale. Ne consegue che il Tribunale non era tenuto a pronunciarsi su un elemento che manifestamente non poteva essere versato nel fascicolo.
Decisione
La Corte, facendo applicazione dell’articolo 181 del regolamento di procedura, respinge l’impugnazione in quanto manifestamente infondata e condanna la Tirrenia alle spese.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che, in materia di aiuti di Stato, il recupero si estende agli interessi maturati e la prescrizione non opera se il termine è stato interrotto da atti della Commissione; inoltre, una misura di compensazione per servizi marittimi può essere trattata come aiuto nuovo quando il regime originario ha subito modifiche sostanziali, e la durata elevata del procedimento non basta, da sola, a paralizzare il recupero se è giustificata dalla complessità del caso e dal comportamento delle autorità nazionali.
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