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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-514/22

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 febbraio 2024. — Tirrenia di navigazione SpA contro Commissione europea. — Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Servizio di interesse economico generale – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo – Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Aiuto per il salvataggio – Compatibilità con il mercato interno – Termine di sei mesi – Proroga – Obbligo di presentare un piano di ristrutturazione o liquidazione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Esenzione fiscale – Vantaggio – Pregiudizio agli scambi tra gli Stati membri – Lesione della concorrenza – Durata eccessiva del procedimento – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buon andamento dell’amministrazione – Principio di proporzionalità – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione incombente al Tribunale – Errore manifesto di valutazione – Libertà d’impresa – Diritto di proprietà – Arricchimento senza causa – Regolamento di procedura del Tribunale – Presentazione tardiva di un elemento probatorio. — Causa C-514/22 P

Giurisprudenza europea62022CO0514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza ex articolo 181 del regolamento di procedura, respinge come manifestamente infondata l’impugnazione di Tirrenia contro la sentenza del Tribunale sugli aiuti di Stato nel contesto della privatizzazione del gruppo Tirrenia. Conferma la qualificazione come aiuti illegittimi della proroga dell’aiuto per il salvataggio e di talune esenzioni fiscali, nonché la legittimità dell’ordine di recupero. Respinge anche le doglianze sulla durata del procedimento, sul legittimo affidamento e sulla mancata ammissione di un elemento probatorio depositato tardivamente.

Impugnazione respinta: la Corte conferma la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il ricorso di Tirrenia contro la decisione della Commissione sugli aiuti di Stato relativi alla proroga dell’aiuto per il salvataggio, ad alcune esenzioni fiscali e all’ordine di recupero.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse commesso errori di diritto nel respingere il ricorso di Tirrenia avverso la decisione della Commissione che dichiarava incompatibili con il mercato interno: la proroga dell’aiuto per il salvataggio, alcune esenzioni fiscali e l’utilizzo di fondi per l’ammodernamento delle navi; e se il Tribunale avesse inoltre errato nel valutare la durata del procedimento amministrativo, il legittimo affidamento, i diritti della difesa e l’ammissione tardiva di un elemento probatorio.

Principio di diritto

La Corte conferma che un aiuto per il salvataggio non può essere considerato prorogato legittimamente se, entro il termine di sei mesi previsto dagli orientamenti, non è stato presentato alla Commissione un piano di ristrutturazione o di liquidazione; la semplice conoscenza informale del processo di privatizzazione da parte della Commissione non equivale a tale presentazione. Inoltre, l’esenzione fiscale configura un aiuto di Stato quando il beneficiario acquisisce un diritto incondizionato al vantaggio, anche se la sua concreta utilità economica dipende da eventi futuri e incerti. La Corte respinge anche tutte le censure sulla durata del procedimento, sul legittimo affidamento, sui diritti della difesa e sulla tardiva produzione probatoria, e pertanto conferma integralmente il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 296, secondo comma, TFUE
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 76, primo comma, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
  • Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004)
  • Regolamento (CE) n. 794/2004
  • Regolamento (CE) n. 271/2008
  • Decisione (UE) 2020/1412
  • Decisione (UE) 2022/756

Proroga dell’aiuto per il salvataggio e agevolazioni fiscali a favore di Tirrenia

L’ordinanza riguarda un’impugnazione proposta da Tirrenia di navigazione SpA avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione del 2 marzo 2020 in materia di aiuti di Stato connessi alla privatizzazione del gruppo Tirrenia e alla successiva cessione del ramo d’azienda alla CIN. La controversia attiene in particolare alla proroga di un aiuto per il salvataggio, ad alcune esenzioni fiscali e all’ordine di recupero delle somme ritenute incompatibili con il mercato interno.

Contesto fattuale e procedimento amministrativo

La Corte ricostruisce che il gruppo Tirrenia operava servizi di trasporto marittimo sulla base di convenzioni iniziali con lo Stato italiano, successivamente prorogate in vista della privatizzazione. Nel 2011 la Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e nel 2012 lo ha esteso ad altre misure. La decisione controversa del 2020 ha poi qualificato come aiuti di Stato, tra l’altro, la proroga dell’aiuto per il salvataggio dall’11 luglio 2011 al 18 settembre 2012, l’esenzione da imposte indirette e l’esenzione dall’imposta sul reddito connessa alla cessione del ramo d’azienda, dichiarandoli incompatibili con il mercato interno e ordinandone il recupero.

Normativa e criteri rilevanti

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 107 TFUE e l’articolo 108 TFUE;
  • gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, in particolare i punti 15, 25 e 26, che limitano l’aiuto per il salvataggio a una tregua temporanea di sei mesi e impongono la presentazione di un piano di ristrutturazione o liquidazione;
  • l’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, sulla produzione tardiva di prove;
  • l’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, che consente di respingere con ordinanza le impugnazioni manifestamente infondate.

Esame del primo motivo: proroga dell’aiuto per il salvataggio

Tirrenia sosteneva che la Commissione fosse già a conoscenza del piano di liquidazione e del processo di privatizzazione, sicché la mancata presentazione formale di un piano non avrebbe dovuto impedire la proroga dell’aiuto. La Corte respinge la censura: il Tribunale non aveva affermato che la Commissione disponesse effettivamente del piano, né che la mera conoscenza del processo di privatizzazione equivalga alla presentazione formale richiesta dagli orientamenti. La motivazione del Tribunale è ritenuta sufficiente e non contraddittoria, poiché consente di comprendere che nessun piano era stato presentato entro il termine di sei mesi e che la notifica della concentrazione era comunque successiva alla scadenza del termine.

Esame del secondo motivo: esenzioni fiscali e nozione di aiuto di Stato

Quanto alle imposte indirette, la Corte conferma che il Tribunale poteva dichiarare irricevibile la censura per difetto di specificità nel ricorso di primo grado: l’affermazione secondo cui le esenzioni non avrebbero comportato un vantaggio selettivo non equivaleva a una contestazione concreta dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Quanto all’esenzione dall’imposta sul reddito, la Corte ribadisce il principio secondo cui un aiuto si considera concesso quando il beneficiario acquisisce un diritto incondizionato a riceverlo, anche se il vantaggio economico si materializzerà solo in futuro. Per questo motivo, l’esenzione del 1° ottobre 2010 costituiva un vantaggio imputabile allo Stato, a prescindere dall’esito successivo della liquidazione.

La Corte conferma anche che il Tribunale ha correttamente ravvisato un pregiudizio agli scambi tra Stati membri e un potenziale effetto distorsivo della concorrenza, poiché Tirrenia era ancora attiva sul mercato dei trasporti marittimi al momento rilevante.

Esame del terzo motivo: durata del procedimento, legittimo affidamento e diritti fondamentali

La Corte ritiene infondate le doglianze sulla durata del procedimento amministrativo. Il Tribunale non aveva constatato una durata eccessiva né un’inerzia sostanziale della Commissione, la quale aveva invece svolto attività costante acquisendo informazioni sulle varie misure concesse al gruppo Tirrenia. La scelta di trattare le diverse misure in un unico procedimento rientrava nell’autonomia organizzativa della Commissione e non violava il principio di buon andamento dell’amministrazione.

Ne consegue che non poteva neppure fondarsi su tale presunta inerzia un legittimo affidamento idoneo a impedire il recupero. La Corte respinge inoltre le censure relative ai diritti della difesa, alla certezza del diritto, alla libertà d’impresa e al diritto di proprietà, osservando che il mero pregiudizio economico derivante dagli interessi di recupero non integra, di per sé, una violazione di tali diritti. Viene anche esclusa la contraddittorietà della sentenza impugnata, proprio perché il Tribunale non aveva riconosciuto l’esistenza di un ritardo indebito.

Esame del quarto motivo: elemento probatorio depositato tardivamente

Tirrenia lamentava che il Tribunale non avesse versato nel fascicolo una decisione della Commissione relativa alla Saremar, depositata tardivamente. La Corte rileva che, anche a voler considerare tale documento come elemento probatorio, il suo deposito è intervenuto solo mesi dopo la decisione del Tribunale di statuire senza fase orale. Pertanto, i presupposti dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale non erano soddisfatti e il Tribunale non era tenuto a motivare sul punto.

Decisione

La Corte respinge integralmente l’impugnazione come manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura e condanna Tirrenia alle spese. La decisione del Tribunale, che aveva confermato la validità sostanziale della decisione della Commissione sugli aiuti di Stato, resta quindi ferma.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statotrasporto marittimofiscalità e agevolazioni fiscaliprocedimento giurisdizionale uediritti della difesa e principi generali

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