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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-750/21

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 febbraio 2024. — Pilatus Bank plc contro Banca centrale europea (BCE). — Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti della Banca centrale europea (BCE) – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 6, paragrafo 5, lettera b) – Vigilanza diretta dalla BCE su un ente creditizio – Presupposti – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Rappresentanza di una parte – Mandato conferito all’avvocato – Rappresentante nominato irregolarmente. — Causa C-750/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla l’ordinanza del Tribunale perché quest’ultimo non aveva verificato d’ufficio la regolarità del mandato dell’avvocato della Pilatus Bank, nonostante numerosi indizi facessero dubitare della legittimazione del consiglio di amministrazione a rappresentare la banca dopo la nomina di una persona competente dalla MFSA. Decidendo definitivamente la controversia, la Corte respinge però il ricorso di primo grado come irricevibile. La pronuncia ribadisce che la rappresentanza processuale delle persone giuridiche davanti ai giudici UE è una questione di ordine pubblico e che il giudice deve controllarne la regolarità quando emergano dubbi seri.

Impugnazione sulla regolarità della rappresentanza processuale di una banca maltese, con decisione finale di irricevibilità del ricorso contro un messaggio BCE per difetto di valido mandato all’avvocato

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse dovuto verificare d’ufficio la regolarità del mandato conferito all’avvocato dalla Pilatus Bank, alla luce della nomina di una persona competente da parte della MFSA con poteri di rappresentanza legale e giudiziaria della banca; in caso positivo, se il ricorso di annullamento contro il messaggio di posta elettronica della BCE fosse irricevibile per difetto di valida rappresentanza processuale della persona giuridica.

Principio di diritto

Quando una persona giuridica agisce dinanzi ai giudici dell’Unione, il giudice deve verificare d’ufficio, se vi sono elementi seri di dubbio, che il mandato dell’avvocato sia stato conferito validamente da un organo effettivamente competente secondo il diritto nazionale applicabile; se una persona competente nominata dall’autorità nazionale ha assunto anche la rappresentanza legale e giudiziaria della banca, il consiglio di amministrazione non è più legittimato a conferire un mandato processuale in nome della banca. In mancanza di valida rappresentanza, il ricorso di annullamento è irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 252 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 51, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 1 del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 4, paragrafi 1, lettera a), e 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

Impugnazione su rappresentanza processuale e irricevibilità del ricorso contro la BCE

La Corte di giustizia, Seconda Sezione, decide su un’impugnazione proposta dalla Pilatus Bank plc avverso un’ordinanza del Tribunale che aveva respinto, come manifestamente infondato in diritto, il ricorso di annullamento contro un messaggio di posta elettronica della BCE del 21 dicembre 2018. La controversia si colloca nel contesto della vigilanza prudenziale bancaria e della revoca dell’autorizzazione dell’ente creditizio maltese.

Contesto normativo

La Corte richiama il regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. In particolare rilevano:

  • l’articolo 1, che delimita oggetto e finalità del regolamento;
  • l’articolo 2, paragrafi 2 e 3, sulle definizioni di autorità nazionale competente ed ente creditizio;
  • l’articolo 4, paragrafi 1, lettera a), e 3, sulla competenza esclusiva della BCE per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e sull’applicazione del diritto UE e nazionale di recepimento;
  • l’articolo 6, che disciplina il funzionamento del meccanismo di vigilanza unico e la ripartizione di compiti tra BCE e autorità nazionali competenti, compresa la facoltà della BCE di esercitare direttamente i poteri su alcuni enti meno significativi;
  • l’articolo 14, paragrafo 5, sulla revoca dell’autorizzazione. È inoltre richiamato il regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4, paragrafo 1, punto 1, per la nozione di ente creditizio.

Fatti essenziali e svolgimento del procedimento

La Pilatus Bank era un ente creditizio meno significativo soggetto alla vigilanza della MFSA, autorità nazionale competente maltese. Dopo l’arresto negli Stati Uniti del principale azionista indiretto e la fuga di depositi, la MFSA adottò nel marzo 2018 diverse direttive, tra cui la nomina di una persona competente con il mandato di assumere tutti i poteri, funzioni e doveri della banca, inclusa la rappresentanza legale e giudiziaria della banca, con esclusione della banca e di ogni altra persona. Successivamente, la MFSA propose alla BCE la revoca dell’autorizzazione della banca, che la BCE adottò il 2 novembre 2018. La banca, tramite un avvocato nominato dal consiglio di amministrazione, chiese poi alla BCE di esercitare la vigilanza diretta e di ordinare alla persona competente di autorizzare il pagamento degli onorari dell’avvocato. La BCE rispose nel messaggio contestato che, essendo revocata l’autorizzazione dal 5 novembre 2018, non era più competente ad adottare provvedimenti nei confronti della banca. Il Tribunale respinse il ricorso della banca in quanto manifestamente infondato, senza pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE.

Questione decisiva in impugnazione

Dinanzi alla Corte, la questione centrale non è tanto il merito del messaggio BCE, quanto la ricevibilità del ricorso originario. La Corte esamina se il Tribunale avesse dovuto verificare d’ufficio la regolarità del mandato conferito all’avvocato della Pilatus Bank, alla luce della nomina della persona competente e dei dubbi sulla capacità del consiglio di amministrazione di impegnare la banca in giudizio.

Ragionamento della Corte sulla regolarità del mandato

La Corte ricorda che la rappresentanza delle persone giuridiche davanti ai giudici dell’Unione è soggetta all’articolo 19 dello Statuto della Corte, e che la regolarità del mandato dell’avvocato è questione di ordine pubblico. Se il mandato è contestato, la parte deve dimostrarne la regolarità; inoltre il Tribunale deve verificarla d’ufficio quando il mandato appaia manifestamente irregolare o vi siano elementi tali da far sorgere seri dubbi. Nel caso concreto, diversi elementi avrebbero dovuto indurre il Tribunale a dubitare seriamente:

  • la nomina della persona competente, alla quale era stata attribuita anche la rappresentanza legale e giudiziaria della banca;
  • il testo stesso del mandato conferito dall’organo amministrativo, che manifestava incertezza sulla propria legittimazione;
  • il fatto che il ricorso riguardasse proprio la risposta BCE alla richiesta di pagare gli onorari dell’avvocato, circostanza che rafforzava il dubbio sulla competenza del consiglio di amministrazione a conferire il mandato. La Corte distingue questa situazione da quella decisa nella sentenza Trasta Komercbanka: lì la revoca del mandato da parte del liquidatore, designato in conflitto di interessi, comprometteva il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva; qui, invece, la persona competente non è stata dimostrata in conflitto di interessi e il suo mandato differiva strutturalmente da quello del liquidatore in un contesto liquidatorio.

Decisione della Corte sulla rappresentanza e sulla ricevibilità

La Corte afferma che, tenuto conto del mandato della persona competente, il consiglio di amministrazione della Pilatus Bank non era più legittimato a rappresentare la banca in giudizio né a incaricare un avvocato a tal fine. La sentenza maltese richiamata dalla banca non conduce a diversa conclusione, perché non dimostra che gli amministratori conservino il potere di conferire mandato processuale quando una persona competente abbia assunto anche la rappresentanza giudiziaria. La Corte dichiara quindi che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo il controllo d’ufficio della regolarità del mandato. Annulla l’ordinanza impugnata e, statuendo definitivamente sulla controversia ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto, respinge il ricorso di primo grado come irricevibile.

Spese

Poiché la Pilatus Bank è rimasta soccombente e la BCE aveva chiesto la condanna alle spese, la Corte condanna la banca a sopportare le proprie spese nonché quelle della BCE, sia nel giudizio di primo grado sia nell’impugnazione.

Principio affermato

La pronuncia conferma che la validità del mandato conferito all’avvocato di una persona giuridica è un requisito sostanziale della rappresentanza processuale dinanzi ai giudici UE e che il giudice deve controllarlo d’ufficio quando emergano dubbi seri. Se, secondo il diritto nazionale applicabile, un organo esterno alla banca ha assunto anche la rappresentanza legale e giudiziaria, il consiglio di amministrazione non può più conferire validamente il mandato processuale in nome della banca.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariameccanismo di vigilanza unicorappresentanza processualeirricevibilità del ricorsoimpugnazione dinanzi alla corte di giustizia

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