Cassazione Penale, Sentenza n. 37439/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per vizi di motivazione: la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la natura dolosa dell'incendio, avrebbe motivato in modo parcellizzato e illogico l'assoluzione di Marigliano. In particolare non avrebbe adeguatamente confrontato gli elementi indiziari (assenza di segni di effrazione, documentazione contabile sospetta, anomalie nelle fatture, valutazioni della Guardia di Finanza, coincidenze grafiche dei documenti) con la posizione processuale dell'imputato, limitandosi ad affermare l'assenza di movente e a valorizzare taluni elementi senza spiegare perché escludessero la responsabilità. Le parti civili hanno inoltre sostenuto che, alla luce delle risultanze, doveva essere esclusa l'insussistenza del fatto o quantomeno riconsiderata la qualificazione in tentata truffa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi nei limiti indicati, ritenendo viziata la motivazione della sentenza impugnata. Ha precisato che la Corte d'appello non ha spiegato in modo logico e adeguato il proprio convincimento circa l'inesistenza del coinvolgimento di Marigliano, specie rispetto all'assenza di segni di effrazione, alle anomalie documentali e alla provenienza grafomotoria dei documenti. Ha inoltre chiarito che la legittimazione delle parti civili (Generali/Cattolica) è comunque rilevante benché assicurato fosse solo il coimputato. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame; ogni ulteriore censura è stata assorbita e la regolamentazione delle spese rinviata alla decisione di merito.
Norme richiamate
art. 423 cod. pen.
Articolo riferito alla specifica imputazione originaria; citato in relazione alle contestazioni penali mosse contro l'imputato.
art. 367 cod. pen.
Articolo richiamato tra le norme contestate nella imputazione iniziale; presente negli atti impugnati.
art. 640 cod. pen.
Norma sulla truffa; la Corte osserva che, pur contestata, la corretta valutazione degli elementi probatori non è stata adeguatamente svolta e quindi la decisione di merito va riesaminata.
art. 642 cod. pen.
Norma sulla truffa aggravata (specifica fattispecie); richiamata tra le imputazioni oggetto del giudizio e della censura sulle motivazioni.
art. 56 cod. pen.
Richiamato in relazione alla partecipazione al reato (concorso); indicazione della qualità della condotta contestata.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale che disciplina la presentazione della requisitoria scritta in Cassazione; applicata per la presentazione delle conclusioni dal Sostituto Procuratore generale e dalle parti civili.
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità dei motivi in cassazione; richiamato per delimitare l'esame dei ricorsi.
Massime di principio
- La valutazione delle prove in casi di reati dolosi (es. incendio) richiede un esame logico, globale e motivato: il giudice deve confrontare tutte le risultanze (assenza di segni di effrazione, documentazione contabile, indagini di polizia giudiziaria) e spiegare perché esclude la responsabilità.
- L'assenza di segni di effrazione nel luogo del fatto è un elemento indiziario rilevante e il giudice deve motivare esplicitamente la sua incidenza rispetto alla riferibilità dell'evento a chi aveva il godimento del luogo.
- Anomalie nella documentazione contabile e la coincidenza grafomotoria dei documenti possono assumere rilievo probatorio ai fini della valutazione della frode assicurativa, ma il loro valore probatorio deve essere adeguatamente esaminato e giustificato.
- La legittimazione a costituirsi parte civile è mantenuta anche se il rapporto assicurativo riguarda solo uno dei concorrenti: la pretesa risarcitoria può riguardare il danno subito dalle parti civili per i fatti contestati in concorso.
- La rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato incide sulla possibilità di riesame del merito, rendendo necessario che la decisione sia sorretta da motivazione completa e coerente.
- La Corte di Cassazione può annullare con rinvio quando riscontra carenze logiche o argomentative nella motivazione di merito; ciò non decide la responsabilità definitiva ma impone un nuovo esame conforme ai principi di adeguata motivazione.
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