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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14994/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una verifica ispettiva dell'ente previdenziale, svolta presso una società italiana, che aveva ritenuto irregolare un asserito distacco comunitario di dodici lavoratori inviati da una società rumena tra dicembre 2011 e novembre 2012. Secondo l'accertamento di merito, il distacco era in realtà una mera fornitura di manodopera: la società estera non svolgeva reale attività in Italia, aveva aperto la sede secondaria per eludere la normativa previdenziale e fiscale, i lavoratori non avevano un legame organico con la distaccante, erano già residenti in Italia e venivano reclutati direttamente per essere inviati presso l'utilizzatrice. La società utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione degli artt. 2697, 112 e 115 c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente posto a suo carico l'onere di provare l'esistenza dei certificati A1, asseritamente pacifica; 2) violazione di principi di diritto internazionale e dell'art. 10 Cost., per avere la Corte disapplicato il modello A1 e negato il difetto di giurisdizione; 3) violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società estera, ritenuta datore interposto in una presunta simulazione; 4) violazione dell'art. 17 d.lgs. 124/2004 per la asserita invalidità formale del verbale ispettivo e il potere del giudice di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo; 5) violazione delle norme sul procedimento ispettivo, per mancata previa esplicitazione delle finalità dell'accesso e della facoltà di farsi assistere da un professionista; 6) violazione del giusto procedimento amministrativo per mancato contraddittorio preventivo; 7) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte fondato la decisione sul verbale ispettivo senza prova sufficiente di alcuni fatti posti a base dell'accertamento (residenza in Italia e precedenti rapporti con imprese italiane).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la valutazione sulla contestazione dell'esistenza dei certificati A1 appartiene al giudice di merito; infondato il secondo perché, in mancanza di prova documentale del distacco comunitario, si applica la regola secondo cui il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato in cui svolge l'attività, quindi quella italiana; infondato il terzo perché, nelle controversie sull'intermediazione illecita di manodopera e sull'effettivo datore di lavoro, non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto interposto; inammissibili i motivi quarto e quinto per difetto di specificità, non essendo stato trascritto o riassunto il verbale ispettivo, e comunque infondati perché il giudizio era rivolto al rapporto contributivo e non all'atto amministrativo; assorbito il sesto; inammissibile il settimo perché diretto a censurare un accertamento di fatto, oltre che privo di specificità e in presenza di doppia conforme. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo è respinto o dichiarato inammissibile quando mira a sovvertire un apprezzamento di fatto del giudice di merito sull'onere e sulla prova, senza evidenziare una reale violazione della regola di riparto probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come parametro della censura; la Corte non ravvisa ultrapetizione o omissione decisiva nel giudizio di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; non consente in cassazione di rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di merito.

  • art. 102 c.p.c.

    Nelle azioni dirette ad accertare l'intermediazione illecita di manodopera e il rapporto con l'effettivo datore di lavoro non è necessario il litisconsorzio con il soggetto interposto.

  • art. 17 d.lgs. n. 124/2004

    Richiamato per sostenere l'invalidità del verbale ispettivo; la Corte afferma che il giudizio di accertamento negativo del credito contributivo non è un giudizio sull'atto amministrativo ma sul rapporto sostanziale.

  • art. 13 d.lgs. n. 124/2004

    È richiamato per le doglianze sul contenuto dell'accesso ispettivo; la censura è ritenuta inammissibile e comunque infondata per difetto di specificità e perché non investe il merito della pretesa contributiva.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere il rispetto dei principi internazionali; la Corte ritiene non pertinente il richiamo in assenza di prova del certificato A1 e di un valido distacco comunitario.

  • art. 11 del regolamento (CE) n. 883/2004

    In mancanza del modello A1, il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui svolge l'attività di lavoro subordinato.

  • art. 12 del regolamento (CE) n. 883/2004

    Richiamato in relazione al distacco comunitario e alla certificazione A1 che attesta la permanenza nella legislazione dello Stato di invio.

  • art. 11 n. 1 lett. b) del regolamento n. 574/72

    Norma richiamata per descrivere la funzione del modello A1 quale attestazione della legislazione previdenziale applicabile al lavoratore distaccato.

  • art. 37 R.D.L. n. 1827/1935

    Conferma il principio generale per cui il lavoratore è assoggettato alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge l'attività lavorativa.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    I motivi sono inammissibili se non riportano in ricorso gli atti o i documenti su cui si fondano, almeno per sintesi adeguata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che non può essere utilizzato per censurare meri accertamenti di fatto o valutazioni probatorie del giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio motivazionale non è più deducibile nei limiti prospettati dal ricorrente, specie in presenza di doppia conforme sui medesimi fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge, mira in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti e delle prove riservato al giudice di merito.
  • In materia di distacco di lavoratori nell'Unione europea, la prova documentale del titolo di distacco e della relativa copertura previdenziale è decisiva; in mancanza di tale prova opera la regola generale di assoggettamento alla legislazione dello Stato in cui la prestazione è effettivamente svolta.
  • L'assenza del modello A1 impedisce di opporre, nel processo interno, la pretesa permanenza della legislazione previdenziale dello Stato di invio quale fondamento del distacco comunitario.
  • Nelle controversie sull'intermediazione illecita o irregolare di manodopera, l'accertamento del rapporto con l'effettivo utilizzatore può essere chiesto anche solo nei confronti di quest'ultimo, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto interposto.
  • Il giudizio di accertamento negativo del credito contributivo ha ad oggetto il rapporto previdenziale sostanziale e non la mera legittimità formale dell'atto ispettivo; le censure sull'atto amministrativo sono dunque irrilevanti se non si confrontano con la fondatezza della pretesa contributiva.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e autosufficienti, con indicazione o sintesi degli atti e documenti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
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