Cassazione Penale, Sentenza n. 42894/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nel corso dell'udienza preliminare il Pubblico Ministero ha modificato l'imputazione originaria degli odierni ricorrenti, proponendo di contestare il reato di concorso in bancarotta semplice (per avere aggravato il dissesto omettendo la denuncia ex art. 2409 c.c.), mentre il GUP ha ritenuto corretta la precedente contestazione (che comprendeva un'ipotesi di concorso in bancarotta fraudolenta) e ha respinto la modifica richiesta dal P.M. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del GUP denunciandone l'abnormità per avere il giudice assunto una decisione eccedente i poteri a lui attribuiti, incidendo sul contenuto fattuale dell'imputazione e non limitandosi a una mera valutazione o a una diversa qualificazione giuridica del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto che il GUP, rigettando la modifica proposta dal P.M. e mantenendo/sostanziando una diversa versione del fatto rispetto a quella successivamente prospettata dal Pubblico Ministero, abbia oltrepassato i limiti del proprio potere (ipotesi di "abnormità" per carenza di potere). Perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GUP e il decreto che disponeva il giudizio nei confronti di Volpari Annunciata, Quinto Ernesto, Luisardi Marco e, per effetto estensivo, anche di Carboni Claudio, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 423 cod. proc. pen.
Disciplina la modificazione dell'imputazione nel corso dell'udienza preliminare; distingue tra "fatto diverso" (modifica che consente al P.M. di procedere senza consenso) e mera riqualificazione giuridica. La Corte interpreta restrittivamente la nozione di "fatto diverso" (dato empirico/storico) e ricorda che il potere di modificare l'imputazione spetta al P.M., mentre il giudice può dare solo una diversa qualificazione giuridica del fatto senza mutarne la sostanza.
art. 2409 cod. civ.
Norma sostanziale citata nella ricostruzione fattuale (omissione della denuncia). Nel caso, la contestazione formulata dal P.M. faceva riferimento all'omissione ex art. 2409 c.c. quale condotta aggravante del dissesto aziendale.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco)
Definisce 'fatto' come dato empirico e precisa la portata della nozione di "fatto diverso" ai fini della modificazione dell'imputazione.
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 5405 del 10/02/1998, Bellantoni)
Precisione sulla differenza tra 'fatto' storicamente invariato e 'fatto nuovo' quando siano alterati elementi spazio-temporali o costitutivi essenziali.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010, Carelli)
Approccio funzionale: la modifica del fatto si verifica quando la trasformazione della fattispecie concreta genera incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudizio per la difesa.
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 28481 del 17/04/2012)
Ribadisce che il giudice può sempre qualificare giuridicamente il fatto, ma non modificare il fatto materiale oggetto dell'imputazione.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009, Toni)
Concetto di abnormità: atto che eccede la funzione giurisdizionale e configura una carenza di potere quando il giudice esercita un potere non attribuitogli dall'ordinamento.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra modifica dell'imputazione (potere/dovere del P.M.) e diversa qualificazione giuridica del fatto (potere del giudice): il P.M. può cambiare il "fatto" contestato; il giudice può solo attribuire il nomen juris corretto al fatto già contestato.
- La nozione di "fatto diverso" è restrittiva: rileva il cambiamento del dato empirico/storico (condotta, oggetto, riferimenti spazio-temporali). Se il fatto sostanziale cambia, la modifica spetta al P.M. e, se effettuata dal giudice, può integrare abnormità.
- Il GUP non può sostituirsi al P.M. formulando o mantenendo una contestazione fattuale che il P.M. ha modificato in udienza: ciò può portare all'annullamento dell'ordinanza per eccesso di potere.
- In presenza di proposte di modifica dell'imputazione in udienza, la difesa deve valutare tempestivamente l'eventuale pregiudizio e può impugnare decisioni che alterino il contenuto fattuale dell'accusa; la parte pubblica deve invece esercitare la modifica nei limiti previsti dall'art. 423 c.p.p.
- Quando il GUP si limita a diversa qualificazione giuridica (nomen juris) senza alterare i dati fattuali essenziali, l'atto è legittimo; se invece l'atto implica una trasformazione della fattispecie concreta, è illegittimo.
- Per evitare rischi di nullità/annullamento, il P.M. dovrebbe formalizzare chiaramente in udienza le modifiche dell'imputazione e il GUP, in dubbio sulla natura del cambiamento, dovrebbe chiedere chiarimenti o rinviare le valutazioni che implichino la modificazione del "fatto" al processo o adottare provvedimenti che non incidano sulla materia riservata al P.M.
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