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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38668/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato nei confronti del ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati provvisoriamente contestati ex artt. 589-bis e 589-ter c.p. (sinistro stradale con esito mortale), con aggravanti per mancanza di patente e fuga. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria, sostenendo che il Tribunale del riesame aveva accettato acriticamente la ricostruzione del P.M. senza confrontarsi con le argomentazioni del GIP e senza attendere l'accertamento tecnico sulla dinamica del sinistro; 2) carenza o illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 lett. c) c.p.p.), evidenziando il sequestro del veicolo, la sua incensuratezza e il comportamento collaborativo (consenso agli accertamenti biologici e consegna del cellulare con codice).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari sia limitato a verificare che il provvedimento impugnato dia adeguata rappresentazione delle ragioni giuridicamente significative e sia privo di illogicità evidenti, senza poter riesaminare i fatti o riformulare la valutazione degli indizi. Ha ritenuto le censure generiche e ha confermato che il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione congrua e non illogica valorizzando: rilievi operativi (auto del ricorrente abbandonata sul luogo), esiti medico-legali sulla morte per politrauma da sinistro stradale, tracce di frenata e scarrocciamento indicanti velocità e invasione di corsia, dichiarazioni del testimone e del ricorrente stesso, la fuga, l'assenza di patente, il consumo di stupefacenti e l'inidoneità del contesto familiare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende; sono inoltre disposti gli adempimenti di esecutività.

Norme richiamate

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina le modalità di controllo (richieste dal P.M.), ma la misura degli arresti domiciliari è stata applicata senza l'adozione delle modalità previste da questo articolo; la Corte non entra nel merito di questa scelta, limitandosi a constatare che le esigenze cautelari sono state adeguatamente motivate.

  • artt. 589-bis e 589-ter cod. pen.

    Norme richiamate come fondamento dell'imputazione provvisoria: reati connessi al sinistro stradale con esito mortale (omicidio stradale e fattispecie connesse), con aggravanti contestate (assenza di patente e fuga). La Corte registra che tali contestazioni erano fondate su elementi indiziari valutati dal Tribunale del riesame.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione della condotta). La Corte ritiene che il Tribunale del riesame abbia motivato adeguatamente la sussistenza di dette esigenze sulla base della pericolosità della condotta, della fuga, dell'uso del veicolo, del consumo di stupefacenti e dell'inidoneità dell'ambiente familiare.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata come criterio formale per la sintesi del ricorso in Cassazione; il ricorso del ricorrente è stato comunque ritenuto generico nei profili di doglianza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti connessi all'esecutività della decisione impugnata che la cancelleria deve eseguire.

  • Cass. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 (Rv. 255460) - giurisprudenza richiamata

    Giurisprudenza richiamata per delineare i limiti del sindacato di legittimità in tema di misure cautelari: la Corte di Cassazione verifica solo la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti nel provvedimento impugnato, senza poter riqualificare fatti o riconsiderare il peso degli indizi.

  • Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186 - richiamo giurisprudenziale

    Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria quando il ricorso ha determinato l'inammissibilità per colpa; la Corte ha applicato la sanzione nei confronti del ricorrente.

Massime di principio

  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari il controllo è limitato: la Corte verifica che il provvedimento impugnato contenga ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicità evidenti, ma non può rinnovare la valutazione degli elementi di fatto né riqualificare il peso degli indizi.
  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare è necessario dedurre vizi specifici e immediatamente riscontrabili nel testo del provvedimento; censure generiche sulla valutazione degli elementi di fatto sono destinate all'inammissibilità.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione) può essere fondata su più elementi concreti: gravità e modalità della condotta (es. guida senza patente, fuga), caratteristiche del veicolo e del contesto familiare, consumo di stupefacenti e comportamento post-fatto; la Corte riconosce la legittimità di una valutazione complessiva del riesame su tali elementi.
  • La mancanza di un accertamento tecnico ancora in itinere non impedisce, di per sé, l'applicazione di una misura cautelare se il quadro indiziario complessivo appare gravemente sintomatico; la mancata acquisizione di una prova tecnica va valutata nel contesto della gravità indiziaria esistente.
  • Comportamenti cooperativi successivi (consenso ad accertamenti biologici, consegna del cellulare) e il sequestro del veicolo non annullano automaticamente la fondatezza delle esigenze cautelari qualora permangano elementi che giustificano il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese processuali e, se il ricorso ha determinato l'inammissibilità per colpa, anche l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

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