Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18702/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato a una società di spedizioni internazionali, operante come rappresentante indiretta di un importatore, un avviso di rettifica doganale e un atto di irrogazione di sanzioni per dazi, IVA e interessi. La contribuente aveva impugnato gli atti ottenendo accoglimento in primo grado. In appello, la commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente il gravame: aveva ritenuto legittima la ripresa dei maggiori diritti doganali per la responsabilità solidale del rappresentante indiretto, ma aveva annullato le sanzioni perché, a suo dire, non era stata addebitata al rappresentante una specifica negligenza e non si sarebbe tenuto conto del principio di proporzionalità. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando soprattutto la motivazione apparente della sentenza di merito nella parte in cui escludeva le sanzioni. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo, con il primo motivo, motivazione apparente anche sulla parte della decisione che aveva confermato la ripresa dei maggiori dazi, sostenendo la correttezza della dichiarazione di valore in dogana; gli ulteriori motivi incidentali restavano connessi e sono stati poi assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo entrambe le censure fondate per motivazione apparente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia anche sui profili rimasti assorbiti e provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi di ricorso principale e incidentale sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; la sua mera apparenza integra vizio di nullità.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla quando manca una reale esposizione delle ragioni della decisione o la motivazione è solo apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile in cassazione come error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; resta solo il controllo sul minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve esistere in modo non meramente grafico e deve essere obiettivamente comprensibile.

  • art. 1176 c.c.

    Al rappresentante indiretto è richiesta la diligenza qualificata del professionista, comprensiva di obbligo di informazione e di verifica dell'esattezza dei dati dichiarati.

  • art. 10 d.lgs. n. 472 del 1997

    L'esimente ivi prevista non opera a favore del rappresentante indiretto se la violazione è imputabile anche a sua colpa per difetto di diligenza professionale.

  • artt. 302 T.U. dogane, 5, 6 e 10 d.lgs. n. 472 del 1997

    In materia di sanzioni doganali si applicano tali disposizioni; per il rappresentante indiretto rileva la diligenza qualificata e la negligenza sanzionabile deve essere indiscutibile.

  • art. 220 C.D.C.

    La buona fede dell'importatore, rilevante nel recupero a posteriori dei dazi, non costituisce esimente per l'irrogazione delle sanzioni al rappresentante doganale indiretto.

Massime di principio

  • La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando si limita a formule apodittiche o assertive senza rendere percepibile il ragionamento decisorio e senza indicare il percorso logico-giuridico seguito.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono deducibili vizi di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo si limita al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
  • Il rappresentante doganale indiretto che presenta la dichiarazione in dogana è tenuto a una diligenza professionale qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., con obbligo di informazione e di verifica dell'esattezza dei dati dichiarati.
  • In tema di sanzioni doganali, l'esimente della buona fede dell'importatore non si estende automaticamente al rappresentante indiretto; ai fini dell'irrogazione delle sanzioni occorre verificare la colpa del dichiarante secondo il parametro della diligenza professionale.
  • La motivazione sul merito della ripresa doganale deve consentire di comprendere perché siano stati ritenuti corretti i maggiori diritti doganali e di confrontarsi con le difese della parte contribuente; una mera affermazione conclusiva non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.