Cassazione Civile, Ordinanza n. 09161/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un soggetto è intervenuto volontariamente, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., in una causa promossa da una società lussemburghese che si dichiarava utilizzatrice di un complesso immobiliare alberghiero concesso in leasing. L'interveniente ha sostenuto di essere il vero titolare sostanziale dei rapporti contrattuali e del bene della vita azionato, assumendo che la società fosse solo uno schermo societario; ha quindi chiesto di aderire alle difese e di far valere in proprio le domande contro le società concedenti, deducendo asserite violazioni di correttezza e buona fede nella gestione e nella ristrutturazione del leasing, nonché la pretesa abusività della rinegoziazione che avrebbe ridotto la durata della locazione finanziaria. In primo grado l'intervento è stato dichiarato inammissibile e la domanda della società attrice è stata rigettata con condanna ex art. 96 c.p.c. La corte d'appello ha confermato la nullità/inammissibilità dell'intervento, rilevando la mancanza nell'atto di intervento delle ragioni giuridiche della legittimazione ad agire del soggetto interveniente e la genericità delle allegazioni sulla sua effettiva titolarità. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 156, 164 e 105 c.p.c. per avere la corte dichiarato nulla l'istanza di intervento nonostante l'intervento fosse autonomo e sorretto da specifiche ragioni; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, assumendo che la titolarità sostanziale dei rapporti in capo alla persona fisica fosse pacifica; 3) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna per lite temeraria, ritenuta impugnata sulla base di una valutazione di merito ingiustificata; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su motivi di appello. Le parti resistenti hanno eccepito anche l'improcedibilità del ricorso per tardività, eccezione disattesa dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto respinto l'eccezione di improcedibilità perché dagli atti risultava il deposito della copia autentica della sentenza e della prova della notificazione via PEC. Ha poi dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo non adeguatamente censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva fondato la decisione sulla mancanza, nell'atto di intervento, dell'indicazione dei titoli giuridici e degli elementi fondanti la legittimazione dell'interveniente, limitatosi a deduzioni generiche sulla propria effettiva titolarità e sulla asserita strumentalizzazione societaria. È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché volto a rimettere in discussione una valutazione di merito sulla condotta processuale qualificata come abuso del processo e lite temeraria. Il quarto motivo è stato ritenuto privo di decisività, poiché, una volta dichiarato nullo l'intervento, la corte d'appello correttamente non era tenuta a esaminare ulteriori motivi di appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 105 c.p.c.
L'intervento volontario richiede l'allegazione di una posizione giuridica e delle ragioni che sorreggono la legittimazione; non basta un'affermazione generica di titolarità sostanziale.
art. 156 c.p.c.
La censura non può fondarsi su una pretesa violazione del sistema delle nullità se la doglianza non colpisce la concreta ratio della decisione di merito.
art. 164 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne ha tratto un diverso esito: la critica è stata ritenuta generica e non idonea a superare la motivazione di appello.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione non è utilmente invocabile se la parte non indica in modo specifico i fatti e i titoli giuridici che fonderebbero la propria legittimazione.
art. 96 c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata può essere mantenuta quando il giudice di merito ravvisi una perseverante iniziativa processuale pretestuosa e un abuso del processo.
art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando, dichiarata la nullità dell'intervento, la corte d'appello non esamina ulteriori motivi di appello logicamente assorbiti.
art. 366 c.p.c.
Il motivo è inammissibile se si risolve in una mera contrapposizione assertiva e non censura in modo specifico la ratio decidendi.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata in adunanza camerale ai sensi del rito camerale semplificato.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
È stato disposto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'intervento autonomo richiede che chi interviene indichi con precisione il titolo giuridico della propria legittimazione e non si limiti a proclamare, in modo generico, di essere il vero titolare sostanziale del rapporto o del bene della vita.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione sulla mancanza di specifiche allegazioni giuridiche a supporto dell'intervento, il ricorso per cassazione deve attaccare quella specifica ratio decidendi; una critica meramente assertiva o di contrapposizione è inammissibile.
- Il principio di non contestazione non supplisce alla totale carenza di allegazione sui presupposti giuridici della legittimazione processuale o dell'intervento.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è sindacabile in cassazione solo nei limiti propri del controllo di legittimità; non è consentito sostituire una diversa valutazione del merito sulla pretestuosità dell'azione se la motivazione del giudice di merito è congrua.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la questione ulteriore è assorbita dalla preliminare declaratoria di nullità o inammissibilità del motivo principale o dell'atto processuale da cui dipende.
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