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Ordinanza

Ordinanza n. 1191/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del silenzio-rigetto formatosi dell’istanza di accesso formulata ai sensi dell’art. 25 co. l. 241/1990 alla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione di Roma, sul dato inserito nel sistema SIS, con riferimento al provvedimento di espulsione n. -OMISSIS-; Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: - del rigetto espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.10.2025

Giustizia amministrativa202513969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull'istanza di accesso al dato inserito nel sistema SIS e rigetto espresso della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata ai sensi dell'art. 25 l. 241/1990 alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, avente a oggetto il dato inserito nel sistema SIS in relazione a un provvedimento di espulsione. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo rigetto espresso della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia l'esigenza di verificare la documentazione istruttoria posta a fondamento dell'iscrizione del ricorrente nella banca dati SIS, anche quando sugli atti siano apposte classifiche di riservatezza.

La decisione

Il TAR ha adottato un'ordinanza istruttoria, senza definire il merito della domanda di accesso. Ha ordinato al Ministero dell'Interno di depositare in giudizio, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla notificazione se antecedente, la documentazione che ha condotto all'iscrizione del ricorrente nella banca dati SIS, adottando le cautele necessarie per tutelare le fonti informative e gli elementi non strettamente rilevanti. La documentazione dovrà essere acquisita dal Segretario della Sezione, conservata in busta sigillata ed esaminata esclusivamente dal Collegio giudicante. Il difensore del ricorrente dovrà essere previamente avvisato e potrà visionare gli atti senza estrarne copia, così da garantire il diritto di difesa nel rispetto della riservatezza. Il giudizio è stato rinviato all'udienza camerale del 5 maggio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 25 l. 241/1990

    Disciplina l'istanza di accesso agli atti e il relativo silenzio-rigetto, oggetto del ricorso introduttivo.

  • art. 42, comma 8, d.lgs. 127/2007

    Qualora l’autorità giudiziaria ordini l’esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all’autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia

    Consente l'acquisizione giudiziale di documenti classificati, imponendo modalità di conservazione riservate e garantendo alle parti la visione degli atti senza possibilità di estrarne copia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando documenti istruttori classificati sono rilevanti per la decisione di una controversia e non è opposto il segreto di Stato, il giudice amministrativo può ordinarne il deposito in giudizio, imponendo cautele di conservazione e protezione delle informazioni non rilevanti o delle fonti informative.
  • La classificazione di riservatezza può giustificare l'omessa divulgazione del contenuto degli atti da parte dell'amministrazione, ma non esclude in assoluto la conoscibilità giudiziale del documento quando essa sia necessaria per garantire il diritto di difesa.
  • La visione degli atti classificati può essere consentita al difensore della parte senza estrazione di copia, previo avviso e secondo modalità organizzative idonee a bilanciare il diritto di difesa con la tutela della riservatezza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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