Cassazione Penale, Sentenza n. 42646/2023 del 19/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le persone offese hanno impugnato l'ordinanza di archiviazione disponendo che la condotta dell'indagato integrava il reato di cui all'art. 610 c.p. (avrebbe ripetutamente impedito il passaggio delle automobili), hanno censurato la motivazione ritenuta insufficiente e hanno dedotto violazione dell'art. 127, comma 5, c.p.p. perché il GIP non avrebbe inviato gli atti al PM né avrebbe consentito ulteriori indagini né fatto ascoltare le persone offese che avrebbero riferito novità sui recenti episodi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dopo l'abrogazione dell'art. 409, comma 6 c.p.p. dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, il rimedio idoneo per le nullità previste dall'art. 127, comma 5 c.p.p. è il reclamo al tribunale monocratico ex art. 410-bis c.p.p.; fuori dalle ipotesi tassative di impugnazione non è ammesso ricorso. La Corte ha inoltre osservato che il terzo motivo non deduceva in realtà una violazione dell'art. 127, comma 5 (che riguarda la lesione del contraddittorio in udienza) ma la mancata restituzione degli atti al PM per ulteriori indagini, questione non sindacabile in cassazione né in reclamo nella fattispecie. Non risultando violato il diritto di partecipare all'udienza (le persone offese erano state presenti), il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
La norma è stata richiamata come titolo di reato contestato dai ricorrenti (impedimento al diritto di passaggio tramite condotte reiterate). La Corte non ha però esaminato nel merito la sussistenza del reato, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per motivi processuali.
art. 127, comma 5, cod. proc. pen.
Riguarda la nullità per violazione del contraddittorio in udienza. La Corte ha chiarito che la doglianza dei ricorrenti non attiene a questa fattispecie (le persone offese erano presenti all'udienza) e quindi non poteva essere fatta valere come motivo utile in reclamo o in cassazione nella forma proposta.
legge 23 giugno 2017 n. 103 (abrogazione art. 409, comma 6 c.p.p.)
Ha eliminato il precedente rimedio (ricorso per cessazione) per le violazioni dell'art. 127, comma 5 c.p.p.; oggi il rimedio per le nullità individuate è il reclamo ex art. 410-bis c.p.p.. La Corte ha richiamato questa modifica per escludere l'ammissibilità del ricorso per cassazione nelle ipotesi non tassativamente previste.
art. 410-bis cod. proc. pen.
Stabilisce il reclamo al tribunale monocratico per le nullità previste e richiamate nei commi specifici. La Corte ha indicato che il reclamo è il rimedio corretto per le nullità di cui ai commi 1 e 2; il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi eccezionali di natura decisoria dell'archiviazione.
art. 111, comma 7 Cost.
Consente il ricorso per cassazione contro provvedimenti che, pur non avendo forma di sentenza, abbiano in concreto natura decisoria accertando un fatto-reato non punibile (ad es. archiviazione per particolare tenuità). La Corte ha precisato che solo in tali casi l'archiviazione può essere sindacata in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende (euro 3.000), applicando questa norma.
Massime di principio
- Dopo la legge n. 103/2017 il rimedio contro violazioni della procedura legate al contraddittorio (art. 127, comma 5 c.p.p.) è il reclamo al tribunale ex art. 410-bis c.p.p.; il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativi o quando l'archiviazione abbia la natura di provvedimento decisorio ai sensi dell'art. 111, comma 7 Cost.
- Se la doglianza riguarda la mancata restituzione degli atti al PM per ulteriori indagini o scelte di opportunità investigativa, tale questione non è normalmente sindacabile in Cassazione contro un'ordinanza di archiviazione salvo che non emerga una palese violazione di legge riconducibile a una delle ipotesi tassative.
- L'art. 127, comma 5 c.p.p. va interpretato restrittivamente: riguarda la violazione del diritto di intervenire in udienza (lesione del contraddittorio), non qualunque omissione procedimentale successiva alla decisione camerale.
- Quando si impugna un'archiviazione è necessario qualificare correttamente il vizio: se si invoca una nullità da contraddittorio occorre dimostrare l'effettiva esclusione dalla partecipazione all'udienza; altrimenti il rimedio processuale può essere inammissibile.
- Il principio di tassatività delle impugnazioni limita i mezzi di gravame disponibili; è importante valutare preliminarmente quale rimedio sia competente (reclamo al tribunale, ricorso per cassazione solo in casi eccezionali).
- Le impugnative infondate o inammissibili possono comportare la condanna alle spese e, in Cassazione, l'obbligo di versare somme alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; quindi valutare costi/benefici prima di proporre ricorso.
Testo integrale
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