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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11566/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione prefettizia relativa a sanzioni per violazioni del Codice della strada. In primo grado l'opposizione viene rigettata e il giudice liquida spese a favore dell'amministrazione costituitasi per il tramite di un funzionario delegato. In appello la parte privata ottiene la riforma della statuizione sulle spese: il Tribunale ritiene che, se l'amministrazione sta in giudizio personalmente o tramite funzionario delegato e non tramite avvocato, non possa ottenere gli onorari di avvocato, ma solo le spese effettivamente sostenute e documentate; nel caso concreto, però, non prova adeguatamente le spese vive e quindi non le riconosce. La parte privata ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 91 c.p.c. perché, pur risultando vittoriosa in appello sul punto, il Tribunale avrebbe omesso di liquidare gli onorari/compensi per l'attività difensiva in suo favore, limitandosi a riconoscere le sole spese vive. La Corte accoglie il ricorso, rilevando che, una volta riformata la statuizione sulle spese e riconosciuta la soccombenza dell'amministrazione sul punto, vanno liquidati anche i compensi difensivi in favore della parte vittoriosa, oltre alle spese vive già riconosciute. La decisione viene poi oggetto di un successivo procedimento di correzione di errore materiale, in cui si chiarisce che il soggetto obbligato al pagamento era la Prefettura di Roma e non l'Amministrazione comunale, con esclusione di statuizioni sulle spese del procedimento di correzione.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso della parte privata, cassa l'ordinanza impugnata nei limiti indicati e decide nel merito: condanna l'amministrazione pubblica al pagamento dei compensi relativi al giudizio di appello e di legittimità, oltre agli esborsi già liquidati e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. In un successivo giudizio di correzione di errore materiale, la Corte rettifica il dispositivo dell'ordinanza precedente sostituendo l'indicazione dell'"Amministrazione comunale" con "Prefettura di Roma"; nel procedimento di correzione non liquida spese.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    In caso di soccombenza sulla statuizione relativa alle spese, la parte vittoriosa ha diritto alla liquidazione dei compensi per l'attività difensiva, oltre alle spese vive documentate; la mera costituzione dell'amministrazione tramite funzionario delegato non esclude in sé la liquidazione delle spese effettivamente dovute alla controparte vittoriosa.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione e provvedere direttamente nel merito sulla regolazione delle spese.

  • artt. 287 e 391-bis c.p.c.

    Il procedimento di correzione dell'errore materiale può essere utilizzato per rettificare un errore meramente materiale nel dispositivo della decisione di legittimità.

  • art. 288, comma 2, c.p.c.

    La correzione dell'errore materiale va annotata sull'originale del provvedimento corretto.

  • art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.

    Disciplina gli adempimenti di annotazione della correzione sull'originale del provvedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 285 c.p.c.

    Citato solo indirettamente nel contesto della distrazione delle spese al difensore antistatario, senza autonoma ratio decidendi esplicita.

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    È richiamato come fonte della violazione amministrativa presupposta, ma non incide sulla decisione di legittimità sulle spese.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione riguarda esclusivamente la regolazione delle spese, la parte che ottiene la riforma della statuizione impugnata ha diritto alla liquidazione dei compensi professionali relativi al grado in cui è risultata vittoriosa, oltre agli esborsi documentati.
  • Se l'amministrazione si costituisce personalmente o tramite funzionario delegato, la mancata presenza di un avvocato non esclude la condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese processuali dovute, ma può incidere sulla liquidabilità degli onorari di avvocato in favore dell'ente stesso.
  • In presenza di un errore materiale chiaramente desumibile dal contesto della decisione, la Corte può procedere alla correzione senza riaprire il merito e senza pronunciare sulle spese del procedimento di correzione.
  • La Corte di cassazione, quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito sulle spese di lite una volta cassata la sentenza impugnata.
  • La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario è compatibile con la liquidazione in sede di legittimità quando sia accertato il diritto della parte vittoriosa alla rifusione dei compensi.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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