Cassazione Civile, Ordinanza n. 05121/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società titolare di un rapporto di conto corrente bancario, chiuso da tempo, ha convenuto in giudizio la banca per ottenere l'accertamento della nullità o inefficacia delle clausole contrattuali relative a interessi ultralegali, regolamento delle valute, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale e altre spese, nonché la ricostruzione del saldo effettivo del conto, la restituzione delle somme asseritamente indebitamente addebitate e il risarcimento dei danni per l'asserita ingiusta revoca del fido. La banca ha resistito producendo il contratto e solo parte degli estratti conto, eccependo l'irripetibilità delle somme, la prescrizione e la legittimità delle condizioni contrattuali applicate. Nei gradi di merito il Tribunale aveva effettuato il ricalcolo partendo dal saldo zero, mentre la Corte d'appello, ritenuta incompleta la documentazione, ha ritenuto che il ricalcolo dovesse partire dal primo estratto conto disponibile con saldo iniziale a debito. In cassazione la società ha denunciato, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che l'assenza di prova del saldo iniziale non potesse tradursi automaticamente in prova del credito bancario e che l'eventuale saldo di partenza fosse un fatto estintivo o impeditivo da provare dalla banca; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello attribuito efficacia probatoria decisiva al primo estratto utile senza valutarne la portata concreta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che, nell'azione di ripetizione di indebito promossa dal correntista, se non sono prodotti tutti gli estratti conto e non vi sono altri elementi documentali idonei a ricostruire l'andamento del rapporto, il saldo iniziale va individuato nel primo dato documentato, che nel caso concreto era a debito per il cliente, in quanto l'incompletezza probatoria grava sul correntista che agisce per ottenere la ripetizione degli indebiti pagamenti. La Corte ha inoltre precisato che l'orientamento invocato dalla ricorrente riguarda l'ipotesi diversa in cui sia la banca ad agire per il credito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
l'onere della prova della ripetizione di indebito grava sul correntista che agisce in giudizio; in mancanza di completa documentazione del rapporto, il difetto di prova del saldo iniziale non trasferisce automaticamente sulla banca l'onere di dimostrare un diverso credito di partenza, salvo che si versi nell'ipotesi in cui sia la banca a proporre la domanda.
art. 2033 c.c.
richiamato quale norma di riferimento dell'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista.
art. 115 c.p.c.
la censura è stata ritenuta assorbita; la Corte non ha ravvisato un autonomo errore nel valorizzare il primo estratto conto disponibile come base del ricalcolo.
art. 119 TUB
richiamato in via incidentale nel ragionamento sulla produzione della documentazione bancaria, ma non decisivo ai fini della soluzione.
art. 210 c.p.c.
richiamato in via incidentale rispetto all'eventuale ordine di esibizione della documentazione bancaria, senza assumere rilievo decisivo nella ratio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
utilizzato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione di somme indebitamente addebitate sul conto, l'onere di provare gli addebiti indebiti e la ricostruzione del rapporto grava sull'attore; se la documentazione prodotta è incompleta e mancano altri elementi idonei a ricostruire le movimentazioni, il ricalcolo deve partire dal primo saldo documentato, anche se sfavorevole al cliente.
- L'assenza degli estratti conto relativi al periodo iniziale del rapporto non comporta, di per sé, l'imputazione alla banca dell'onere di provare un diverso saldo di apertura quando sia il correntista ad agire in ripetizione; l'eventuale credito iniziale della banca non va confuso con un'eccezione in senso proprio che sposti automaticamente l'onere probatorio.
- I principi in tema di ricostruzione del saldo nel conto corrente bancario variano a seconda della posizione processuale: se agisce la banca per il saldo dovuto si possono valorizzare elementi idonei a escludere crediti del correntista nel periodo non documentato; se agisce il correntista, in mancanza di prova completa il conteggio va effettuato partendo dal primo saldo debitore disponibile.
- Quando una censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. si risolve nella contestazione della valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, essa non è idonea a sovvertire la regola sul riparto dell'onere della prova fissata dall'art. 2697 c.c.
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