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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26431/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca/revisione della confisca di prevenzione disposta nel 2010 nei confronti di Vlada Marinkovik. Lamentavano: vizio nella valutazione della pericolosità sociale (assenza di continuità temporale della condotta illecita e rilevanza di condanne remote o tentate), errata attribuzione di fatti (anche per una sentenza di condanna del 2017 a carico di altro soggetto relativa a fatti del 2009), nuova documentazione che proverebbe la provenienza lecita dei fondi usati per l'acquisto dell'immobile di Nerviano (cessioni e valutazione di beni attribuita a Nova/Mira Gorgievski e nota di Giulio Boffadini), e novità di carattere giurisprudenziale e costituzionale (sentenza Corte Cost. n.24/2019 e successivi sviluppi e pronunce CEDU) che, secondo la difesa, avrebbero imposto una rivalutazione della misura di prevenzione e dell'applicabilità retroattiva di alcune norme.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: la richiesta era sostanzialmente reiterativa di una domanda già dichiarata inammissibile dal Tribunale di Milano con decreto del 20 gennaio 2022, con effetto preclusivo; non sono state indicate prove nuove idonee a superare il giudicato di definitività; i documenti prodotti (es. fotocopia della nota di Boffadini) risultano insufficienti per dimostrare la lecita provenienza delle somme; le pronunce costituzionali e le interlocuzioni CEDU richiamate non comportano automaticamente la revisione dei provvedimenti definitivi e, nel caso concreto, non incidono sul giudicato; la revoca/revisione delle misure di prevenzione richiede "prove nuove" (anche preesistenti ma emerse dopo la definitività o sopravvenute) e non un mero riesame degli stessi elementi.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 7, art. 1, comma 1, n. 2)

    L'art. 7 disciplina la revoca/modifica della misura di prevenzione anteriore al codice antimafia; la revoca ex tunc è possibile solo per invalidità genetica e sulla base di "prove nuove". La competenza a decidere la revisione rimane l'organo che adottò la confisca originaria.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 1, art. 28)

    art. 1 (lett. a e b), art. 28

    Il d.lgs. ha riformulato le categorie di pericolosità; la lett. a) (pericolosità "qualificata") è stata oggetto di censura costituzionale dalla sentenza n.24/2019, mentre la lett. b) (pericolosità per chi vive anche in parte con proventi illeciti) è rimasta in vita. L'art. 28 disciplina la revocazione delle confische adottate dopo l'entrata in vigore del codice antimafia.

  • legge n. 575 del 1965 (art. 2-ter, comma 2)

    Richiamata quale norma originaria delle misure di prevenzione patrimoniali, come richiamata nel decreto genetico di confisca.

  • codice di procedura penale (artt. 125, 630, 636, 637, 649, 666, 678, 173 disp. att.)

    art. 630 (lett. c) e artt. 636-637 richiamati)

    Gli artt. 630 e segg. disciplinano la revisione in senso penale: il rimedio straordinario ammette "prove nuove" sopravvenute o non valutate. Gli artt. 636-637 richiamati per il procedimento di revisione della confisca ex art. 7 secondo la difesa; la Corte ricorda che la disciplina applicabile dipende dalla data della confisca.

  • legge n. 152 del 1975 (art. 19, comma 1)

    Collegamento formale che ha consentito l'estensione delle misure di prevenzione ad altre norme successive (rinvio formale), giustificando l'applicazione delle misure anche per reati come la truffa.

  • Corte costituzionale (sent. n. 24/2019; sent. n. 41/2024 citata dalla difesa)

    La sentenza n.24/2019 ha censurato la categoria della pericolosità generica nella parte riferita alla lett. a) (dedizione abituale a traffici delittuosi), ma ha lasciato in vita la lett. b), fornendo un'interpretazione compatibile che richiede accertamenti su abitualità, utilità economica e rilevanza per il reddito. La Corte di legittimità ha ritenuto che tale interpretazione non determini automaticamente l'annullamento del giudicato formato precedentemente.

  • Corte EDU (ordinanza 28 luglio 2023)

    Pronuncia interlocutoria che solleva questioni sulla qualificazione delle misure di prevenzione come sanzioni penali e sugli effetti retroattivi; la Corte di cassazione ritiene che, anche se richiamata, la pronuncia interlocutoria non sia idonea nel caso concreto a rimuovere il giudicato o a costituire prova nuova.

  • Giurisprudenza di legittimità rilevante (es. Sez. U n. 43668/2022 Lo Duca; Sez. U n. 57/2006 Auddino; Sez. 6, n. 41392/2012)

    segnalate nella motivazione

    Orientamenti sulla natura straordinaria della revisione/revocazione, sui criteri per la prova nuova, sull'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al penale e sul valore del giudicato. In particolare: la revisione richiede prova nuova idonea; il giudice della prevenzione può valutare autonomamente elementi anche se vi sono pronunce penali di assoluzione/archiviazione.

Massime di principio

  • La revoca o revisione di una confisca di prevenzione è un rimedio straordinario: occorrono "prove nuove" (sopravvenute dopo la definitività o preesistenti ma non valutate e giustificate) per giustificarne l'annullamento.
  • Una precedente declaratoria di inammissibilità alla stessa istanza ha effetto preclusivo: non si possono riproporre le stesse argomentazioni senza indicare elementi realmente nuovi.
  • Le pronunce costituzionali o gli interventi della CEDU non producono automaticamente l'annullamento dei provvedimenti definitivi; la loro rilevanza va valutata in concreto e può rendere necessario proporre specifiche prove nuove o ricorsi tempestivi.
  • L'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al penale consente al giudice di prevenzione di valorizzare fatti non sfociati in condanna penale; perciò assoluzioni o archiviazioni non impediscono di per sé l'adozione o il mantenimento di misure di prevenzione quando permangono elementi indiziari valutabili.
  • Documentazione debole, generica, non datata o in fotocopia e con sottoscrizioni illeggibili difficilmente costituisce prova nuova idonea a rimuovere una confisca; sono necessari elementi probatori chiari e documentati sulla provenienza lecita delle risorse.
  • Se la confisca è stata disposta prima dell'entrata in vigore del codice antimafia, si applicano le regole del previgente art. 7 (1956) e la competenza e la procedura per la revisione sono diverse rispetto alle confische disciplinate dal d.lgs. 159/2011.

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