Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28537/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. che aveva convalidato il provvedimento del Questore (30/12/2023) che vietava a Melioli l'accesso a manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale per otto anni e gli imponeva, per cinque anni, l'obbligo di presentarsi presso le autorità di pubblica sicurezza in occasione delle partite dell'"AC Reggiana 1919". Il ricorrente deduceva: a) nullità dell'atto per inosservanza dell'art. 6, comma 3, L. 13/12/1989, n.401, perché la convalida del G.i.p. sarebbe intervenuta prima del decorso delle 48 ore dalla notifica, con violazione del diritto di difesa; b) difetto di motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza che giustificavano la misura; c) eccessiva onerosità e indeterminatezza dell'obbligo di presentarsi (anche per partite amichevoli e in più occasioni per trasferte); d) omissione di valutazione di una memoria difensiva depositata il 10/1/2024 alle 16:08.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la notifica del provvedimento al Melioli è avvenuta l'8/1/2024 alle 17:30, mentre l'ordinanza del G.i.p. è stata emessa il 10/1/2024 alle 12:40, cioè prima del decorso delle 48 ore necessarie per consentire l'effettivo esercizio del contraddittorio cartolare. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 30/12/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione; ha inoltre rilevato che la memoria difensiva depositata entro le 48 ore non era stata esaminata.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3

    La Corte interpreta la normativa nel senso che la convalida giudiziale del provvedimento del Questore non può intervenire prima del decorso di 48 ore dalla notifica all'interessato, termine necessario a garantire il diritto di difesa e il contraddittorio cartolare (facoltà di presentare memorie o deduzioni).

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2-bis

    Riferita dalla Corte per evidenziare la "facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente"; la Corte dà a questa norma lettura costituzionalmente orientata, riconoscendo al destinatario un termine difensivo pari a 48 ore.

  • Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)

    La Corte ritiene che il mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore costituisca una nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178, lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • La convalida giudiziale di un provvedimento questorile che limita la libertà di accesso a manifestazioni sportive non può essere effettuata prima del decorso di 48 ore dalla notifica all'interessato; il mancato rispetto di tale termine produce nullità dell'atto.
  • Il termine di 48 ore serve a garantire il contraddittorio cartolare: l'interessato può presentare memorie o deduzioni al G.i.p. entro tale termine e tali atti devono essere esaminati prima della convalida.
  • Se la convalida avviene anticipatamente e la difesa ha depositato memorie entro le 48 ore, l'omessa valutazione di tali memorie è motivo decisivo per l'annullamento senza rinvio.
  • Le censure sulle motivazioni di necessità e urgenza e sull'eccessiva portata dell'obbligo di presentazione (es. applicazione anche a partite amichevoli o modalità ripetute per trasferte) sono valide in astratto, ma la nullità per violazione del termine dilatorio può rendere tali censure assorbite; tuttavia vanno valutate nel merito se il procedimento non fosse annullato per vizi procedurali.
  • In situazioni analoghe è fondamentale controllare la data e l'ora di notifica del provvedimento questorile e il momento in cui il G.i.p. ha emesso la convalida; se la convalida è anteriore a 48 ore dalla notifica, è consigliabile impugnare per nullità ai sensi dell'art.178 c.p.p.
  • Per la difesa: depositare memorie e deduzioni tempestivamente (entro le 48 ore), ottenere prova della notifica e conservare ricevute/alcuni documenti temporali (PEC, atti di notificazione) per dimostrare l'eventuale violazione del termine.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.