Tribunale, Sentenza T-202/21
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 2 February 2022. — Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Word mark VITABLOCS TriLuxe forte – Earlier EU word mark TRILUX – Relative ground for refusal – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-202/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso di EUIPO che aveva accolto l’opposizione basata sul marchio anteriore TRILUX. Per il Tribunale, i prodotti erano identici o simili e il segno contestato VITABLOCS TriLuxe forte presentava, nel suo complesso, somiglianze visive e fonetiche sufficienti, in particolare per via dell’elemento "triluxe" quasi identico a TRILUX. Ne consegue un rischio di confusione almeno per il pubblico italofono dell’Unione, sufficiente a impedire la registrazione del marchio internazionale.
Opposizione tra i segni VITABLOCS TriLuxe forte e TRILUX: la Corte conferma il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8(1)(b) del regolamento marchio UE.
La questione giuridica
Se la quarta commissione di ricorso di EUIPO abbia correttamente applicato l’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra il marchio internazionale designante l’Unione VITABLOCS TriLuxe forte e il marchio UE anteriore TRILUX, alla luce della valutazione della somiglianza visiva, fonetica e globale dei segni e dell’identità/similarità dei prodotti.
Principio di diritto
Quando il segno richiesto è un marchio complesso in cui uno degli elementi distintivi è quasi identico al marchio anteriore, e i prodotti sono identici o simili, può sussistere rischio di confusione anche se il segno contiene altri elementi aggiuntivi; nella valutazione globale contano l’impressione d’insieme, la somiglianza visiva e fonetica, il carattere distintivo normale del marchio anteriore e l’elevato livello di attenzione del pubblico. Il Tribunale conferma quindi la decisione della commissione di ricorso che aveva accolto l’opposizione e rigetta il ricorso.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8(1)(b)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 41
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 47(2)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 151
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 156
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8(1)(b)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 46 e 196
- Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 66-71
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106(3)
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134(1)
Opposizione tra VITABLOCS TriLuxe forte e TRILUX
La pronuncia riguarda un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di opposizione relativo a una registrazione internazionale designante l’Unione europea. La controversia verte sull’articolo 8(1)(b) del regolamento marchio UE, applicato a prodotti dentali e odontoiatrici di classi 5 e 10.
Fatti e procedimento amministrativo
La società Vita Zahnfabrik ottiene nel 2015 una registrazione internazionale per il segno verbale VITABLOCS TriLuxe forte, estesa all’Unione europea. VIPI, titolare del marchio UE anteriore TRILUX, propone opposizione contro la registrazione per tutti i prodotti rivendicati.
EUIPO chiede prova dell’uso del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 47(2) del regolamento n. 2017/1001; l’interveniente fornisce la prova e l’opposizione viene inizialmente respinta dalla divisione di opposizione. In sede di impugnazione, la quarta commissione di ricorso annulla tale decisione e accoglie l’opposizione, ritenendo sussistente il rischio di confusione per tutti i prodotti contestati.
Normativa applicabile
Il Tribunale ricorda che, poiché la data determinante della registrazione internazionale è anteriore all’entrata in vigore del regolamento n. 2017/1001, la causa è disciplinata sul piano sostanziale dal regolamento n. 207/2009, nella sua versione originaria. Le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento n. 2017/1001.
Sono richiamati, in particolare:
- articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009;
- articoli 41, 47(2), 151 e 156 del regolamento n. 207/2009;
- articoli 46, 66-71, 189 e 196 del regolamento n. 2017/1001;
- articolo 106(3) e articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale.
Criteri giuridici applicati
Il Tribunale richiama la giurisprudenza costante secondo cui il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:
- somiglianza dei segni;
- somiglianza dei prodotti o servizi;
- interdipendenza tra tali fattori;
- grado di attenzione del pubblico rilevante;
- carattere distintivo del marchio anteriore.
Ricorda inoltre che basta un rischio di confusione in una parte dell’Unione europea per giustificare il rigetto della domanda di marchio UE. Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva individuato come pubblici rilevanti il pubblico italofono e quello ispanofono; il Tribunale considera sufficiente il rischio di confusione per il pubblico italofono.
Carattere distintivo del marchio anteriore e pubblico rilevante
Il marchio anteriore TRILUX viene considerato dotato di carattere distintivo intrinseco normale, poiché il termine non ha significato per il pubblico rilevante. Il Tribunale non mette in discussione tale valutazione.
Quanto al pubblico, i prodotti sono destinati a professionisti del settore dentistico, ma anche i consumatori finali, ove interessati, prestano un livello di attenzione elevato, dato il collegamento con salute e aspetto estetico.
Comparazione dei prodotti
La commissione di ricorso aveva ritenuto che i prodotti coperti dalla registrazione internazionale fossero identici, altamente simili o simili ai prodotti coperti dal marchio anteriore per i quali l’uso effettivo era stato provato, in particolare gli "artificial teeth" e le "protheses" di classe 10. Il Tribunale conferma tale valutazione, che non è seriamente contestata.
Comparazione visiva dei segni
Il segno contestato è composto dagli elementi verbali "vitablocs", "triluxe" e "forte". Il Tribunale approva la lettura della commissione di ricorso secondo cui:
- "forte" ha ruolo secondario e descrittivo, almeno per il pubblico italofono, perché richiama l’idea di forza/durata;
- "vitablocs" è distintivo nella combinazione, ma il segmento "blocs" è evocativo per un pubblico specialistico in quanto riferibile ai blocchi dentali;
- "triluxe" è uno dei due elementi distintivi e risulta quasi identico al marchio anteriore TRILUX.
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la posizione iniziale di "vitablocs" o l’uso delle maiuscole gli conferirebbero un peso visivo maggiore: in un marchio verbale l’analisi riguarda la parola registrata, non la grafia particolare, e tutti gli elementi visibili devono essere considerati. La somiglianza visiva viene quindi confermata come media.
Comparazione fonetica dei segni
Sul piano fonetico, il Tribunale osserva che la differenza tra "trilux" e "triluxe" è debole, almeno per il pubblico italofono. Per questo la commissione di ricorso ha potuto concludere per una somiglianza fonetica almeno media, che può risultare maggiore se l’elemento "forte" non viene pronunciato da una parte del pubblico.
Il fatto che "vitablocs" sia più lungo da pronunciare non esclude la somiglianza complessiva, poiché la presenza nel segno contestato di un elemento quasi identico al marchio anteriore conserva rilevanza autonoma nella percezione del consumatore.
Comparazione concettuale
La commissione di ricorso aveva ritenuto che nessuno dei due segni avesse un significato chiaro; il Tribunale accetta tale valutazione e rileva che non vi sono elementi per metterla in dubbio.
Valutazione globale del rischio di confusione
La commissione di ricorso aveva fondato il rischio di confusione su più elementi convergenti:
- l’elemento "triluxe" del segno contestato è quasi identico al marchio anteriore;
- i segni presentano somiglianze visive e fonetiche almeno medie;
- i prodotti sono identici o simili;
- il marchio anteriore ha carattere distintivo normale;
- il pubblico ha un livello di attenzione elevato.
Il Tribunale respinge la tesi secondo cui la giurisprudenza Medion richiederebbe circostanze particolari ulteriori per riconoscere un ruolo distintivo indipendente all’elemento corrispondente al marchio anteriore. Nel caso di specie, la commissione non ha trascurato l’esame globale, ma ha correttamente tenuto conto del fatto che uno degli elementi distintivi del segno richiesto coincide quasi integralmente con il marchio anteriore.
Decisione
Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha correttamente applicato l’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009. Il ricorso viene pertanto respinto integralmente e Vita Zahnfabrik è condannata alle spese.
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