Tribunale, Sentenza T-694/20
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 2 February 2022. — Maria Alexandra Canisius v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark CCLABELLE VIENNA – Earlier EU word mark LABELLO – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-694/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione di EUIPO che aveva confermato in parte l’opposizione di Beiersdorf alla registrazione del marchio figurativo CCLABELLE VIENNA. Per i prodotti delle classi 3 e 16, il Tribunale ritiene corretta la valutazione di identità o forte somiglianza con i prodotti coperti dal marchio LABELLO e la conclusione di rischio di confusione. La censura relativa all’articolo 8, paragrafo 5, è dichiarata infondata perché la commissione di ricorso non aveva esaminato tale disposizione per quei prodotti.
Marchio UE: conferma del rifiuto parziale di registrazione del segno figurativo CCLABELLE VIENNA per rischio di confusione con il marchio anteriore LABELLO ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso abbia correttamente concluso per l’esistenza di un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto CCLABELLE VIENNA e il marchio anteriore LABELLO per i prodotti delle classi 3 e 16; e, in via subordinata, se fosse invocabile anche l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 rispetto a tali prodotti.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che sussiste un rischio di confusione quando i prodotti rivendicati sono in parte identici e in parte altamente simili e i segni presentano una somiglianza visiva debole ma una somiglianza fonetica elevata, anche se manca una somiglianza concettuale; in tal caso, la reputazione del marchio anteriore rafforza ulteriormente la conclusione. Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 5, non può essere esaminato dal Tribunale quando la commissione di ricorso non si è pronunciata su tale motivo per i prodotti controversi.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 173, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Rifiuto parziale del marchio UE figurativo CCLABELLE VIENNA per rischio di confusione con LABELLO
La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso oppone la richiedente Maria Alexandra Canisius a Beiersdorf AG, titolare del marchio anteriore LABELLO, con riferimento a prodotti delle classi 3, 16 e 25.
Fatti e procedimento amministrativo
La richiedente aveva depositato nel 2017 una domanda di registrazione per un segno figurativo contenente gli elementi "cclabelle" e "vienna", oltre a componenti figurativi, per prodotti di cosmesi, tissue cosmetici e abbigliamento. Beiersdorf aveva proposto opposizione fondandola sul marchio anteriore verbale LABELLO, registrato per "cosmetic preparations", e invocando sia l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.
La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione in toto. In sede di ricorso, la commissione aveva accolto solo in parte l’impugnazione: aveva escluso il rischio di confusione per la classe 25 e negato anche l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, per tali prodotti; per le classi 3 e 16, invece, aveva confermato il rifiuto basato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente sosteneva, in sostanza, due censure:
- violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), per errori nella comparazione dei prodotti, dei segni e nella valutazione globale del rischio di confusione;
- violazione dell’articolo 8, paragrafo 5), per non applicabilità della norma.
Inammissibilità o infondatezza della censura relativa all’articolo 8, paragrafo 5
Il Tribunale respinge anzitutto la censura fondata sull’articolo 8, paragrafo 5. Osserva che la commissione di ricorso aveva esaminato tale disposizione solo con riguardo ai prodotti della classe 25, per i quali aveva escluso sia l’articolo 8, paragrafo 5 sia l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Al contrario, per i prodotti delle classi 3 e 16 la commissione si era limitata a confermare l’opposizione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), senza pronunciarsi sull’articolo 8, paragrafo 5.
Richiamando la propria giurisprudenza, il Tribunale ribadisce che non spetta al giudice dell’Unione statuire su una questione non esaminata dalla commissione di ricorso.
Quadro normativo e criteri applicati per il rischio di confusione
Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale ricorda che il rischio di confusione si valuta globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, della percezione del pubblico di riferimento e del fatto che il rischio comprende anche l’associazione economica. La valutazione deve considerare il consumatore medio, ragionevolmente informato e attento, con un livello di attenzione variabile secondo la categoria dei prodotti.
Comparazione dei prodotti
Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui:
- i prodotti della classe 3, quali toiletries, detergenti e preparazioni profumanti, smalto per unghie, cosmetici e make-up, sono identici alle "cosmetic preparations" coperte dal marchio anteriore;
- i paper tissues for cosmetic use della classe 16 sono altamente simili ai prodotti del marchio anteriore, per la loro natura complementare rispetto all’applicazione e rimozione dei cosmetici.
Inoltre, per quanto riguarda i lip care products coperti dal marchio anteriore e rilevanti ai fini della reputazione, il Tribunale ritiene corretta la conclusione di identità o alta somiglianza con i prodotti della domanda, poiché tali prodotti rientrano nella categoria dei cosmetici o sono comunque strettamente correlati ai cosmetici, condividendo natura, finalità e canali distributivi.
Comparazione dei segni
Il Tribunale analizza il segno richiesto, composto da elementi figurativi e verbali, e il marchio anteriore LABELLO.
Sul piano visivo, riconosce che il segno richiesto è dominato dal dispositivo dei cherubini e dall’elemento verbale "cclabelle" o, secondo la percezione di una parte del pubblico, "labelle"; l’elemento "vienna" ha funzione secondaria e descrittiva. I due segni condividono la sequenza "labelle/labello", differendo solo nell’ultima lettera, e ciò giustifica una somiglianza visiva debole.
Sul piano fonetico, il Tribunale conferma che la somiglianza è elevata, almeno per una parte del pubblico, perché l’elemento dominante del segno richiesto verrà pronunciato in modo molto vicino a LABELLO; i due elementi iniziali "la-bel" coincidono e l’elemento "vienna" è improbabile che venga effettivamente pronunciato.
Sul piano concettuale, il Tribunale ritiene che i segni non siano simili: il marchio anteriore è privo di significato, mentre il marchio richiesto evoca chiaramente, per mezzo dei cherubini e delle rose, un contenuto concettuale percepibile dal pubblico. Pertanto, vi è dissimilarità concettuale.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale osserva che la combinazione tra identità o forte somiglianza dei prodotti e somiglianza visiva, seppur debole, e soprattutto fonetica elevata, è sufficiente a fondare il rischio di confusione. La reputazione del marchio LABELLO per i lip care products rafforza ulteriormente la protezione di cui gode il segno anteriore.
Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui l’uso previsto del segno richiesto riguarderebbe prodotti di moda o cosmetici colorati, rilevando che la valutazione deve basarsi sulla lista dei prodotti rivendicati e non sulle intenzioni soggettive della richiedente o sulle strategie commerciali ipotizzate.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione impugnata. La ricorrente è condannata alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.
Principi rilevanti per la pratica
La decisione ribadisce che, nelle opposizioni ai marchi UE:
- la comparazione dei prodotti deve avvenire sulla base delle specificazioni della domanda e della registrazione anteriore;
- la somiglianza fonetica può compensare una somiglianza visiva debole, specie quando i prodotti sono identici o molto simili;
- gli elementi descrittivi o secondari di un marchio composto hanno peso limitato nella valutazione globale;
- la reputazione del marchio anteriore può rafforzare la conclusione di rischio di confusione;
- il Tribunale non può esaminare un motivo non trattato dalla commissione di ricorso in relazione ai prodotti controversi.
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