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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-536/20

Judgment of the General Court (First Chamber) of 2 February 2022. — LU v European Investment Bank. — Civil service – EIB staff – Dignity at Work Policy – Psychological harassment – Investigation procedure – Action for annulment – Final report of the investigation panel – Preparatory act – Inadmissibility – Decision rejecting the complaint – Act adversely affecting an official – Admissibility – Article 41 of the Charter of Fundamental Rights – Rights of the defence – Right to be heard – Obligation to state reasons – Liability. — Case T-536/20

Giurisprudenza europea62020TJ0536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto in parte il ricorso di un dipendente della BEI che contestava il rigetto della propria denuncia di molestia psicologica. Ha dichiarato irricevibili le censure rivolte al rapporto finale del panel investigativo, qualificato come atto preparatorio, e alla pretesa futura procedura disciplinare. Ha invece annullato la decisione del Presidente della BEI per violazione del diritto di essere ascoltato, poiché il ricorrente non aveva ricevuto un’adeguata sintesi delle dichiarazioni su cui la decisione si basava. Le richieste di risarcimento sono state respinte come irricevibili.

Ricorso di un membro del personale della BEI in materia di molestia psicologica: annullamento della decisione di rigetto della denuncia per violazione del diritto di essere ascoltato e della tutela dei diritti della difesa; irricevibilità del rapporto finale del panel investigativo come atto preparatorio.

La questione giuridica

Se il rapporto finale del panel investigativo interno della BEI costituisca un atto impugnabile o un atto preparatorio; se sia ricevibile una domanda di annullamento di un’ipotetica futura procedura disciplinare; se la decisione del Presidente che rigetta la denuncia di molestia sia viziata da violazione del diritto di essere ascoltato e dell’obbligo di motivazione; e se le domande risarcitorie siano sufficientemente circostanziate ai fini della ricevibilità.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che il rapporto finale del panel investigativo interno della BEI è un atto meramente preparatorio e, quindi, non è autonomamente impugnabile; parimenti, una domanda volta a far annullare una futura procedura disciplinare non ancora esistente è irricevibile. La decisione del Presidente della BEI che rigetta la denuncia di molestia, invece, è un atto che produce effetti giuridici lesivi ed è annullata perché il denunciante non è stato messo in condizione di conoscere, almeno in forma di sintesi anonimizzata, le dichiarazioni dei testimoni e degli accusati su cui la decisione si fondava, con conseguente violazione del diritto di essere ascoltato ex articolo 41 della Carta. Le domande risarcitorie sono state dichiarate irricevibili per difetto di specificità e di prova del nesso causale.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 50a(1) dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale

Molestia psicologica nel personale BEI e tutela procedurale del denunciante

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un membro del personale della BEI contro il rapporto finale del Dignity at Work Panel e contro la decisione del Presidente della BEI che aveva respinto la denuncia di molestia psicologica. Il Tribunale affronta, da un lato, i profili di ricevibilità degli atti impugnati e, dall’altro, la portata del diritto di essere ascoltato nel procedimento interno di esame di una denuncia di harassment.

Fatti e procedimento interno

Il ricorrente aveva presentato una seconda denuncia nel 2018 nell’ambito della Dignity at Work Policy della BEI, contro il suo ex supervisore B, il direttore A e il nuovo supervisore C. Gli venivano contestati, tra l’altro, obiettivi irraggiungibili, rimozione di progetti, valutazioni diffamatorie, critiche ingiustificate e micromanagement. Dopo varie vicende procedurali, il panel investigativo sentì il ricorrente, i testimoni e le persone denunciate; trasmise una bozza di rapporto per osservazioni e poi adottò il rapporto finale del 13 maggio 2020, concludendo per l’assenza di molestie, qualificando la denuncia come maliziosa e abusiva e raccomandando l’avvio di un procedimento disciplinare. Il 26 maggio 2020 il Presidente della BEI seguì tale raccomandazione e rigettò la denuncia.

Ricevibilità: rapporto del panel investigativo come atto preparatorio

Il Tribunale ricorda che, per poter essere impugnato, l’atto deve produrre effetti giuridici vincolanti e incidere direttamente e immediatamente sulla posizione dell’interessato. Applicando tale criterio, qualifica il rapporto finale del panel come misura intermedia, contenente soltanto una raccomandazione al Presidente. Ne deriva che il rapporto non è un atto lesivo autonomamente impugnabile; l’unico atto che chiude la procedura e produce effetti è la decisione del Presidente.

Ricevibilità: domanda relativa a una futura procedura disciplinare

La domanda diretta all’annullamento di ogni eventuale procedura disciplinare fondata sul rapporto e sulla decisione impugnata è stata dichiarata irricevibile perché, al momento della proposizione del ricorso, nessuna procedura disciplinare era ancora stata aperta. Il Tribunale richiama il principio secondo cui non è ammissibile un controllo giurisdizionale speculativo su atti ipotetici non ancora adottati.

Violazione del diritto di essere ascoltato

Sul merito della decisione del Presidente, il Tribunale si concentra sulla censura relativa al diritto di essere ascoltato, riconducibile all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. Ricorda la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di molestie presso la BEI, secondo cui il denunciante deve poter presentare utilmente le proprie osservazioni prima che sia adottata una decisione lesiva e deve ricevere, almeno in sintesi anonimizzata, il contenuto delle dichiarazioni dei testimoni e degli accusati, nei limiti necessari a preservarne la riservatezza.

Insufficienza della sola bozza o di estratti dei verbali

Il Tribunale osserva che, nel caso concreto, il ricorrente non aveva ricevuto una sintesi anonima completa delle dichiarazioni, ma soltanto estratti riportati nel rapporto. Tali estratti non consentivano di conoscere tutte le deposizioni considerate né il contesto degli episodi riferiti. Di conseguenza, il ricorrente non è stato messo in condizione di esporre efficacemente il proprio punto di vista prima della decisione che lo riguardava. Il vizio ha inciso sia sul rapporto del panel sia sulla decisione del Presidente, poiché una migliore difesa avrebbe potuto condurre a una diversa valutazione dei fatti e del loro peso probatorio.

Dispositivo sull’annullamento

Alla luce della violazione del diritto di essere ascoltato, il Tribunale annulla la decisione del Presidente della BEI del 26 maggio 2020 che respingeva la denuncia di molestia. Non esamina quindi gli altri motivi di ricorso relativi al merito della decisione o al rapporto investigativo.

Domande risarcitorie

Le richieste di risarcimento per danno morale e materiale sono dichiarate irricevibili. Il Tribunale rileva che il ricorrente si è limitato a elencare pretesi diritti violati e danni asseriti, senza fornire una spiegazione sufficiente né elementi probatori idonei a dimostrare il nesso causale tra le condotte della BEI e i danni lamentati. Le domande non soddisfano quindi i requisiti di specificità richiesti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

Spese

Poiché la BEI è risultata largamente soccombente sulla domanda principale di annullamento della decisione del Presidente, è stata condannata alle spese. Il Tribunale respinge invece la richiesta del ricorrente di una liquidazione provvisoria dell’importo delle spese, ricordando che la quantificazione avviene in sede separata se contestata.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego uepersonale beImolestie psicologichediritti della difesaresponsabilità extracontrattuale

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