Ordinanza n. 3780/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento a) della determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Generale Sanità e Welfare della Regione Piemonte prot. n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”, nella parte in cui obbliga la ricorrente a corrispondere la propria quota di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; b) della comunicazione prot. BU47S4 del 24 novembre 2022 della Regione Piemonte recante “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022.”; c) ove occorrer possa: (i) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022; (ii) del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori; (iii) dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); (iv) della circo-lare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (già impugnati dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ora trasposto in sede giurisdizionale presso il TAR Lazio, Roma, Sez. III-Quater, rubricato al numero di R.G. 1036/2023); d) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ancorché esecutivi degli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione della Regione Piemonte che ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte nella parte in cui le imponeva di corrispondere la quota di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e, ove occorrente, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di annullamento degli atti regionali di rettifica delle quote di ripiano dovute dall'impresa. L'ordinanza non esamina gli altri motivi di ricorso né definisce il merito della controversia.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento. Rilevata d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione concernente il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti regionali di rettifica delle quote di ripiano, ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione. La decisione finale è quindi rinviata all'esito del contraddittorio sulla giurisdizione.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
memorie vertenti su una questione rilevata d'ufficio dopo il passaggio in decisione
Il Collegio utilizza la disposizione per consentire alle parti di interloquire su una questione rilevata d'ufficio e potenzialmente decisiva, relativa alla giurisdizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La norma è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio in decisione, il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva, deve assegnare alle parti un termine per presentare memorie sulla questione prima di definire il giudizio.
- La contestazione di atti regionali relativi alla rettifica e alla quantificazione delle quote di ripiano dovute dai fornitori di dispositivi medici può porre una specifica questione di giurisdizione, che deve essere esaminata dal giudice prima della decisione sul merito.
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