Cassazione Penale, Sentenza n. 48345/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli che aveva annullato la misura cautelare interdittiva (sospensione dall'esercizio di pubblico servizio) disposta dal Gip di S. Maria C.V., ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente applicato l'art. 414 c.p.p. sostenendo che le nuove indagini vertessero sulle medesime condotte già oggetto di precedente richiesta di archiviazione (autocertificazione ritenuta falsa). Il PM sosteneva invece che le indagini successive riguardavano fatti diversi e qualificazioni diverse (la veridicità della certificazione rilasciata dal dirigente scolastico Piscitelli e il reato di truffa aggravata), nonché che il nuovo esposto e la rinnovata presa di servizio dopo pronuncia del TAR avevano introdotto elementi nuovi. Era altresì in discussione la decorrenza della prescrizione, alla luce della qualificazione come "truffa a consumazione prolungata" in relazione agli emolumenti percepiti nel tempo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando gli atti al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale della Libertà non avesse chiarito in modo risolutivo l'identità tra le indagini e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste necessità di autorizzazione alla riapertura delle indagini quando la precedente richiesta di archiviazione aveva riguardato solo parte della notizia di reato o qualificazioni diverse. Inoltre la Corte ha condiviso la tesi secondo cui la fattispecie può rientrare nella categoria della truffa a consumazione prolungata: l'originario inganno ha determinato l'erogazione periodica di emolumenti indebiti, ciascuna erogazione integrando l'evento di danno/profitto tale da differire l'inizio del termine di prescrizione. Per tali ragioni la decisione impugnata è stata annullata con rinvio ai sensi dell'art. 309 comma 7 c.p.p.
Norme richiamate
art. 414 c.p.p.
Occorre autorizzazione alla riapertura delle indagini solo se le nuove indagini riguardano le medesime condotte già oggetto di richiesta di archiviazione; se la precedente archiviazione ha riguardato solo parte della notizia di reato o diverse qualificazioni, l'autorizzazione non è necessaria.
art. 640 c.p.
La Corte richiama la dottrina della "truffa a consumazione prolungata": l'originario inganno che produce erogazioni periodiche indebite determina una protrazione della situazione illecita, per cui ciascuna erogazione integra l'evento di danno/profitto e differisce l'inizio del termine di prescrizione.
art. 309 comma 7 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre il rinvio degli atti al Tribunale competente per nuovo giudizio dopo l'annullamento dell'ordinanza.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 18690 del 21/03/2022 - Raucci)
Se la richiesta di archiviazione ha riguardato solo parte della notizia di reato, non sussiste la necessità dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini per le parti non oggetto di archiviazione
La Corte applica questo principio per affermare che differenze nell'oggetto investigativo e nelle qualificazioni giuridiche escludono la necessità dell'autorizzazione ex art. 414 c.p.p.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36278 del 16/09/2022 - Mercurio; Sez. 2, n. 2576 del 17/12/2021 - Cecere)
Riferimenti giurisprudenziali utilizzati per sostenere la figura della truffa a consumazione prolungata e la rilevanza delle erogazioni periodiche come eventi che rinnovano il danno/profitto e incidono sulla prescrizione.
Massime di principio
- L'art. 414 c.p.p. richiede autorizzazione alla riapertura delle indagini solo quando le indagini successive vertono effettivamente sulle stesse condotte già archiviate; accertare l'identità degli oggetti d'indagine è essenziale e deve essere chiarito dal giudice con motivazione puntuale.
- Se la precedente archiviazione ha riguardato soltanto parte della notizia di reato o diverse qualificazioni giuridiche, non impedisce il procedimento per fatti o qualificazioni non compresi nell'archiviazione.
- La categoria della "truffa a consumazione prolungata" si applica quando un atto o inganno originario determina erogazioni periodiche indebite: ciascuna erogazione può rinnovare l'evento dannoso e quindi posticipare l'inizio della prescrizione.
- La distinzione tra falso di autocertificazione e falso materiale della certificazione rilasciata da terzi può essere decisiva per valutare la 'medesimezza' delle indagini; è necessario analizzare oggetto materiale e qualificazione giuridica.
- In presenza di motivazione del giudice di merito lacunosa o contraddittoria circa fatti e oggetto delle indagini, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per consentire un nuovo giudizio con motivazione conforme ai principi di legittimità.
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