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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 909 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Liquidazione della nuova imposta in presenza di somme già versate.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF, interessi, addizionali e compensi, emessa dopo la revoca delle agevolazioni fiscali previste per la rivalutazione di partecipazioni societarie. Aveva già versato euro 12.333,33 a titolo di imposta sostitutiva sulla base della perizia di stima e sosteneva che tale importo dovesse essere scomputato dalla nuova pretesa fiscale. Ha inoltre contestato la validità della notifica postale, la motivazione della cartella, l'indicazione degli interessi e degli aggi, nonché l'indicazione del responsabile del procedimento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato la cartella limitatamente alla parte corrispondente agli euro 12.333,33 già versati. L'Ufficio, nel liquidare la nuova imposta conseguente alla revoca dell'agevolazione, doveva infatti tenere conto dell'imposta sostitutiva già pagata; diversamente si sarebbe verificata una duplicazione d'imposta. Sono state invece respinte le ulteriori censure della contribuente sulla notifica, sulla motivazione della cartella, sugli interessi, sugli aggi e sul responsabile del procedimento. È stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'aggio di riscossione. L'appello incidentale dell'Ufficio è stato respinto. La contribuente è stata condannata alle spese, compensate nella misura del 20% per la soccombenza parziale dell'Ufficio.

Norme richiamate

  • Art. 5 della legge n. 448/2001

    possibilità di assumere, per le quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore attestato da perizia giurata e di pagare un'imposta sostitutiva

    La norma consentiva la rivalutazione fiscale delle partecipazioni mediante perizia giurata e pagamento di un'imposta sostitutiva; tuttavia, qualora l'agevolazione venga revocata, quanto già versato deve essere considerato nel calcolo della nuova imposta.

  • Art. 14 della legge n. 890/1982

    la notifica degli avvisi e degli altri atti tributari può eseguirsi per mezzo della posta direttamente dagli Uffici finanziari

    La disciplina speciale degli atti tributari consente la notificazione diretta a mezzo posta secondo le modalità previste dalla normativa fiscale e postale.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973

    la notifica può essere eseguita anche mediante l'invio di raccomandata, con avviso di ricevimento

    La cartella di pagamento può essere notificata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento; tale modalità è speciale rispetto alla disciplina ordinaria delle notificazioni degli atti processuali.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000

    gli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei Concessionari della riscossione sono motivati

    La sentenza distingue gli obblighi dell'Amministrazione finanziaria da quelli dell'agente della riscossione: la cartella deve contenere le informazioni richieste dalla norma, ma non deve necessariamente riprodurre integralmente la motivazione dell'atto presupposto quando il contribuente ne abbia già avuto conoscenza.

  • Art. 30 del D.P.R. n. 602/1973

    interessi di mora per ogni giorno di ritardo

    Gli interessi di mora sono dovuti in caso di pagamento tardivo e decorrono secondo le indicazioni contenute nella cartella e nella disciplina applicabile.

  • Art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999

    in caso di tardivo pagamento, l'aggio è posto integralmente a carico del debitore

    L'aggio costituisce il compenso per il servizio di riscossione; la sua debenza è stata ritenuta compatibile con la Costituzione perché il costo grava su chi non adempie spontaneamente e rende necessaria la riscossione coattiva.

  • Art. 3 della Costituzione

    La questione di disparità di trattamento in materia di aggio è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il pagamento spontaneo e la riscossione derivante da un procedimento contenzioso sono situazioni differenti.

  • Art. 24 della Costituzione

    L'aggio non è stato considerato un ostacolo al diritto di difesa, poiché disincentiva soltanto le impugnazioni infondate e rappresenta un costo conseguente alla riscossione coattiva in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Quando un'agevolazione fiscale viene revocata e l'Amministrazione liquida l'imposta ordinaria, deve detrarre o comunque imputare a scomputo le somme già versate dal contribuente per la precedente agevolazione; non può esigere due volte somme riferibili alla medesima operazione.
  • La contestazione della cartella non consente normalmente di rimettere in discussione il merito dell'avviso di accertamento o della sentenza presupposta, se tali atti sono ormai definitivi o sono stati esaminati dal giudice competente.
  • Le cartelle di pagamento possono essere validamente notificate direttamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in base alla disciplina speciale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
  • La cartella deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e le modalità di pagamento e ricorso; tuttavia, se il titolo della riscossione è una sentenza o un atto già conosciuto dal contribuente, non è sempre necessario allegarlo o riprodurne integralmente la motivazione.
  • Gli interessi e gli aggi possono essere legittimamente richiesti se risultano dalla cartella e sono calcolati secondo le norme applicabili; l'aggio è normalmente collegato all'attivazione del servizio di riscossione e può gravare integralmente sul debitore in caso di pagamento tardivo.
  • L'indicazione del responsabile del procedimento nella cartella è finalizzata all'individuazione dell'ufficio o del soggetto responsabile dell'attività, ma non implica necessariamente che tale persona abbia materialmente redatto ogni singolo atto o debba fornire personalmente tutte le spiegazioni al contribuente.

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