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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6682/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per violazione di legge e per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Contestava che non fosse provata la provenienza furtiva delle ottantacinque schede elettorali a lui sequestrate (potendo esse essere uscite dal circuito di smaltimento per dimenticanza o superficialità degli addetti), e denunciava la violazione del principio di "oltre ogni ragionevole dubbio" e l'erronea applicazione dei criteri probatori relativi alla prova indiziaria, lamentando un illegittimo spostamento dell'onere della prova a suo carico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o generici e comunque manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse svolto una motivazione puntuale e priva di vizi, avendo correttamente valutato gli elementi indiziari e le spiegazioni dell'imputato (ritenute inverosimili). Ha confermato la valutazione che la disponibilità delle schede da parte di soggetti non legittimati era necessariamente il frutto di un illecito (furto) e che la ricettazione può essere accertata anche senza la piena ricostruzione del reato presupposto. Conseguentemente il giudizio di responsabilità e la pena determinata in Corte d'appello rimangono impregiudicati. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e sanzionato con euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La Corte richiama l'art. 648 c.p. in tema di ricettazione; osserva che l'accertamento della ricettazione non richiede necessariamente la prova giudiziale completa del reato presupposto né dei suoi autori, potendo il giudice fondarsi su prove logiche e circostanze che dimostrino la provenienza illecita della cosa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; consente inoltre la misura sanzionatoria accessoria (cassa delle ammende) per ricorso inammissibile con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito, legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Richiamato in relazione alla trattazione scritta del procedimento in Cassazione (attuazione delle disposizioni straordinarie di disciplina della trattazione scritta), la Corte segnala che la trattazione è stata disposta ai sensi di tale norma.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94, comma 2 e legge 30 dicembre 2022, n. 159

    Richiamate in ordine alla disciplina applicabile alla trattazione scritta; la Corte specifica che la norma è applicabile in forza delle modifiche introdotte dalla normativa di conversione citata.

Massime di principio

  • La valutazione della prova indiziaria avviene in due fasi: esame dei singoli indizi per valutarne la certezza e la valenza indicativa, poi valutazione globale degli indizi ritenuti certi per verificare se insieme consentono la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La ricettazione può essere affermata anche senza l'accertamento giudiziale completo del reato presupposto; è sufficiente una ricostruzione logico-probatoria che dimostri la provenienza illecita del bene.
  • L'assenza o l'inverosimiglianza di una spiegazione attendibile da parte dell'imputato circa la provenienza del bene può essere utilizzata dal giudice come elemento indicativo della consapevolezza della illiceità (non si impone all'imputato un onere probatorio, ma un onere di allegazione di elementi esplicativi).
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rinnovata valutazione del materiale probatorio se la motivazione del giudice di merito è coerente, logica e non manifestamente illogica o contraddittoria: i motivi generici che chiedono solo una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • In sede di impugnazione è necessario indicare vizi specifici e non limitarsi a riaffermare alternative ricostruttive non sostenute da concreti riscontri probatori; le ipotesi alternative astratte prive di riscontro non impediscono la formazione della prova indiziaria quando appaiono estranee all'ordine naturale e alla normale razionalità.

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