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Sentenza

Sentenza n. 3383/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza n. 89/2022 del 28.12.2022, con la quale il Responsabile del Settore 6 del Comune di Brusciano ha ordinato al sig. Sabatino Maione la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi, nonché del verbale di accertamento prot. n. 533 del 08.01.2019 del Comando dei Vigili Urbani sez. Controllo Attività edilizie e della Relazione di sopralluogo ed accertamento tecnico redatta dall'Ufficio Settore 6 - Sez. Abusivismo Edilizio prot. 569 del 08.01.2019, entrambi richiamati nel provvedimento, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202302327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a plurime opere edilizie abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che gli ingiungeva, quale proprietario, la demolizione di un’unità abitativa, tettoie, un ampliamento di fabbricato rurale, una struttura per ricovero di galline e una piscina fuori terra con relativa pedana, realizzati senza titolo edilizio. Ha dedotto: estraneità alla realizzazione degli abusi e impossibilità di eseguire la demolizione perché l’area sarebbe nella disponibilità di altra persona; omessa valutazione della possibilità di demolizione parziale, con riferimento alle opere asseritamente difformi da un fabbricato esistente; mancata indicazione di uno specifico interesse pubblico, anche in ragione del tempo trascorso; difetto di motivazione e di istruttoria nella descrizione delle opere e nella valutazione della demolizione parziale; omessa indicazione della volumetria abusiva, dell’area di sedime e dell’ulteriore area da acquisire in caso di inottemperanza; violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; erronea qualificazione delle opere come abusive, sostenendo che rientrassero nell’edilizia libera. Il Comune ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per parziale acquiescenza e carenza di interesse, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, decidendo il merito.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 impone la notifica dell’ordine di demolizione sia al responsabile dell’abuso sia al proprietario. La misura demolitoria ha natura reale e può essere adottata nei confronti del proprietario anche se estraneo alla realizzazione dell’abuso e anche se non abbia l’attuale possesso materiale del bene; inoltre, l’asserita disponibilità dell’area da parte di altro soggetto non è stata provata né è stato indicato il titolo da cui tale disponibilità deriverebbe. Il secondo motivo è stato respinto poiché l’art. 34 d.P.R. 380/2001 presuppone la difformità dell’opera rispetto a un preesistente titolo edilizio, mentre nel caso concreto le opere erano state realizzate in assenza di titolo. I motivi relativi alla mancata motivazione sull’interesse pubblico, al decorso del tempo, al difetto di motivazione e alla violazione dell’art. 7 l. 241/1990 sono stati ritenuti infondati: l’ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato, adeguatamente motivato dalla descrizione delle opere e dall’indicazione della loro abusività; non occorre una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale e non sussiste un affidamento tutelabile sulla conservazione di opere prive del necessario titolo. La previa comunicazione di avvio non è necessaria perché la partecipazione non potrebbe modificare l’esito vincolato del procedimento. È stato respinto anche il motivo concernente la mancata indicazione dell’area da acquisire: tale indicazione non costituisce elemento essenziale dell’ordinanza di demolizione, ma rileva nel successivo provvedimento di accertata inottemperanza. Infine, il TAR ha escluso che le opere rientrassero nell’edilizia libera. L’unità abitativa e l’ampliamento sono volumi chiusi; le tettoie presentano consistenza, stabilità, uso permanente e rilevante impatto territoriale; la piscina, valutata anche insieme alle ulteriori opere, determina una significativa trasformazione del suolo. Si tratta quindi di interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.”

    L’ordine di demolizione deve essere rivolto sia al responsabile dell’abuso sia al proprietario; il proprietario può essere destinatario della misura anche se estraneo alla realizzazione dell’opera e indipendentemente dall’attuale possesso del bene. L’individuazione dell’area da acquisire non è elemento essenziale dell’ordine demolitorio, rilevando nel successivo accertamento dell’inottemperanza.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La disciplina della demolizione delle opere eseguite in parziale difformità presuppone l’esistenza di un pregresso titolo edilizio rispetto al quale valutare la difformità; non si applica alle opere realizzate integralmente in assenza di titolo.

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    Le opere descritte, in ragione della consistenza, stabilità, autonomia funzionale e significativa trasformazione del territorio, sono qualificabili come interventi di nuova costruzione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’ordine di demolizione, avente natura vincolata, quando la partecipazione del privato non potrebbe incidere sul contenuto finale della decisione.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata mediante la descrizione delle opere abusive e l’indicazione della loro abusività; non è necessaria una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità edilizia.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di un’opera abusiva può essere legittimamente adottato nei confronti del proprietario anche quando questi non abbia realizzato l’abuso, poiché l’abusività ha natura reale e il proprietario è titolare del potere-dovere di rimuovere l’opera, indipendentemente dall’accertamento di una sua responsabilità personale e dall’attuale possesso materiale dell’immobile.
  • L’art. 34 d.P.R. 380/2001, relativo alle opere eseguite in parziale difformità, presuppone la preesistenza di un titolo edilizio; per le opere realizzate integralmente senza titolo non è necessaria né applicabile una valutazione sulla demolizione parziale ai sensi di tale disposizione.
  • L’ordinanza di demolizione è un atto vincolato e dovuto, sufficientemente motivato con la descrizione delle opere e l’indicazione della loro abusività; non richiede la specifica dimostrazione di un interesse pubblico concreto e attuale né una ponderazione dell’affidamento del privato, poiché il decorso del tempo non consolida l’affidamento sulla conservazione di opere prive di titolo edilizio.
  • La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’adozione dell’ordine di demolizione quando, trattandosi di potere vincolato, la partecipazione procedimentale non potrebbe influire sull’esito del procedimento.
  • La mancata indicazione, nell’ordinanza di demolizione, dell’area di sedime e dell’ulteriore area da acquisire non determina l’illegittimità dell’ordine demolitorio, poiché tale individuazione rileva nel successivo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza.
  • Un’unità abitativa autonoma, un ampliamento volumetrico e tettoie dotate di stabilità, consistenza e destinazione permanente, nonché una piscina di rilevanti dimensioni e impatto territoriale, costituiscono interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire e non opere di edilizia libera.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

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