Circolare numero 192 del 22-7-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare precisa che l’assoggettamento a contribuzione, nella misura del 15% dell’ammontare, delle somme versate alle Casse Edili ha efficacia dall’aprile 1990. Restano quindi esenti le somme riferite a periodi precedenti. Sono inoltre fatti salvi i versamenti effettuati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 103/1991 (2 aprile 1991). Rimane confermato che le somme versate alle Casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono e restano integralmente soggette a contribuzione.
Contribuzione sulle somme versate alle Casse Edili: efficacia dal 1° aprile 1990
Contribuzione sulle somme versate alle Casse Edili
La circolare interviene a rettifica delle istruzioni già contenute nel paragrafo III della circolare n. 161 del 20 giugno 1991, fornendo un chiarimento sull’efficacia temporale dell’assoggettamento a contribuzione delle somme versate alle Casse Edili.
Ambito della precisazione
Viene richiamata la disciplina relativa all’interpretazione dell’art. 12 della legge n. 153/1969, con riferimento:
- all’esclusione dalla base imponibile delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili;
- alla successiva previsione di assoggettamento a contribuzione di tali somme nella misura del 15% del loro ammontare.
Decorrenza dell’assoggettamento a contribuzione
La circolare stabilisce che l’assoggettabilità a contribuzione nella misura del 15% decorre dall’aprile 1990. Ne consegue che:
- le somme riferite a periodi precedenti restano esenti da contribuzione;
- la nuova impostazione si applica solo ai periodi successivi alla decorrenza indicata.
Salvaguardia dei versamenti anteriori al D.L. n. 103/1991
È inoltre precisato che i versamenti effettuati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 103/1991, avvenuta il 2 aprile 1991, restano validi e conservano la loro efficacia. Tale previsione tutela i versamenti già eseguiti sulle somme in questione.
Somme per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
Resta fermo, infine, che le somme versate alle Casse edili per:
- ferie,
- gratifica natalizia,
- riposi annui, sono e rimangono interamente soggette a contribuzione, senza applicazione della limitazione al 15%.
Punti principali
Efficacia temporale dell’assoggettamento contributivo
La circolare modifica le indicazioni precedenti e stabilisce che l’assoggettabilità a contribuzione delle somme versate alle Casse Edili nella misura del 15% decorre dall’aprile 1990. Le somme riferite a periodi anteriori restano escluse da contribuzione.
Salvaguardia dei versamenti già effettuati
Sono espressamente salvi e conservano efficacia i versamenti eseguiti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 103/1991, cioè prima del 2 aprile 1991, per le somme in argomento.
Somme per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
Resta fermo il principio secondo cui le somme versate alle Casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui erano e rimangono integralmente soggette a contribuzione, senza limitazioni percentuali.
Testo integrale
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