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Circolare

Circolare numero 192 del 22-7-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare precisa che l’assoggettamento a contribuzione, nella misura del 15% dell’ammontare, delle somme versate alle Casse Edili ha efficacia dall’aprile 1990. Restano quindi esenti le somme riferite a periodi precedenti. Sono inoltre fatti salvi i versamenti effettuati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 103/1991 (2 aprile 1991). Rimane confermato che le somme versate alle Casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono e restano integralmente soggette a contribuzione.

Contribuzione sulle somme versate alle Casse Edili: efficacia dal 1° aprile 1990

Contribuzione sulle somme versate alle Casse Edili

La circolare interviene a rettifica delle istruzioni già contenute nel paragrafo III della circolare n. 161 del 20 giugno 1991, fornendo un chiarimento sull’efficacia temporale dell’assoggettamento a contribuzione delle somme versate alle Casse Edili.

Ambito della precisazione

Viene richiamata la disciplina relativa all’interpretazione dell’art. 12 della legge n. 153/1969, con riferimento:

  • all’esclusione dalla base imponibile delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili;
  • alla successiva previsione di assoggettamento a contribuzione di tali somme nella misura del 15% del loro ammontare.

Decorrenza dell’assoggettamento a contribuzione

La circolare stabilisce che l’assoggettabilità a contribuzione nella misura del 15% decorre dall’aprile 1990. Ne consegue che:

  • le somme riferite a periodi precedenti restano esenti da contribuzione;
  • la nuova impostazione si applica solo ai periodi successivi alla decorrenza indicata.

Salvaguardia dei versamenti anteriori al D.L. n. 103/1991

È inoltre precisato che i versamenti effettuati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 103/1991, avvenuta il 2 aprile 1991, restano validi e conservano la loro efficacia. Tale previsione tutela i versamenti già eseguiti sulle somme in questione.

Somme per ferie, gratifica natalizia e riposi annui

Resta fermo, infine, che le somme versate alle Casse edili per:

  • ferie,
  • gratifica natalizia,
  • riposi annui, sono e rimangono interamente soggette a contribuzione, senza applicazione della limitazione al 15%.

Punti principali

Efficacia temporale dell’assoggettamento contributivo

La circolare modifica le indicazioni precedenti e stabilisce che l’assoggettabilità a contribuzione delle somme versate alle Casse Edili nella misura del 15% decorre dall’aprile 1990. Le somme riferite a periodi anteriori restano escluse da contribuzione.

Salvaguardia dei versamenti già effettuati

Sono espressamente salvi e conservano efficacia i versamenti eseguiti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 103/1991, cioè prima del 2 aprile 1991, per le somme in argomento.

Somme per ferie, gratifica natalizia e riposi annui

Resta fermo il principio secondo cui le somme versate alle Casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui erano e rimangono integralmente soggette a contribuzione, senza limitazioni percentuali.

Testo integrale

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