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Circolare

Circolare numero 194 del 24-7-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione del D.M. 22 marzo 1991, collegato all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, che istituisce liste speciali per i lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi e per i lavoratori sospesi dal lavoro in trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi. Vengono indicate le modalità con cui l’INPS deve predisporre ed estrarre gli elenchi dei cassintegrati interessati, da trasmettere agli Uffici regionali del lavoro, e sono richiamate le istruzioni operative per la procedura automatizzata di estrazione, ordinamento e stampa. Sono inoltre chiariti i soggetti aventi titolo, gli uffici competenti al rilascio del nulla-osta, gli adempimenti delle Sezioni circoscrizionali per l’impiego e l’obbligo di acquisire dichiarazioni e certificazioni prima dell’avviamento.

Liste speciali per lavoratori in cassa integrazione e disoccupati da almeno 24 mesi; procedure di formazione e avviamento al lavoro

Liste speciali per lavoratori in cassa integrazione e disoccupati da almeno 24 mesi

La circolare disciplina l’attuazione del D.M. 22 marzo 1991, emanato in applicazione dell’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. L’obiettivo è rendere operative le liste speciali destinate ai lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi e ai lavoratori sospesi dal lavoro beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi, definendo al contempo le procedure di collaborazione tra INPS, Uffici regionali del lavoro e Sezioni circoscrizionali per l’impiego.

Quadro normativo e finalità della disciplina

Il D.M. 22 marzo 1991, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 1991, istituisce liste speciali nelle quali devono essere compresi i lavoratori disoccupati e i lavoratori in godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi. La circolare ministeriale n. 49/91 del 29 marzo 1991 chiarisce che la disciplina è funzionale alla concessione degli incentivi previsti dalla legge n. 407/1990 per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di tali soggetti.

Procedura INPS per l’individuazione dei lavoratori cassintegrati

Per i lavoratori in CIGS, l’INPS ha predisposto una procedura automatizzata che consente alle Sedi di estrarre dall’archivio dei beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale i nominativi da trasmettere agli Uffici regionali del lavoro. La rilevazione individua i lavoratori che abbiano percepito la CIG nel 24° mese precedente quello in cui viene attivata l’operazione e produce elenchi ordinati per comune di residenza.

Gli elenchi riportano:

  • i dati anagrafici del lavoratore, ossia cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, qualifica e indirizzo;
  • i dati identificativi dell’azienda, cioè denominazione, matricola INPS e indirizzo;
  • i mesi di corresponsione del trattamento CIG a zero ore, articolati in periodi cronologicamente contigui.

Il primo periodo elencato comprende il 24° mese antecedente la data di rilevazione e i mesi immediatamente precedenti o successivi in stretta successione cronologica; possono seguire ulteriori periodi di corresponsione successivi al primo periodo listato.

Modalità operative della procedura automatizzata

Le istruzioni operative indicano che la procedura si attiva da opid 2/3, 35/47, richiamando il PGM 6040 e selezionando l’opzione “6 - stampe”. Sul pannello successivo si deve scegliere l’opzione “7” relativa alle posizioni individuali dell’archivio storico e quindi la lista identificabile con l’opzione “6”. Il flusso operativo si sviluppa in quattro fasi successive:

  • estrazione dei lavoratori interessati;
  • ordinamento alfabetico per comune di residenza;
  • stampa nel gruppo “64”;
  • cancellazione della collezione di appoggio.

La cancellazione della collezione di appoggio è obbligatoria al cambio del mese di rilevazione, ma può essere eseguita anche in altri momenti, ogni volta che si intenda procedere a una nuova considerazione delle posizioni presenti in archivio.

Limiti funzionali e supporto cartaceo

La procedura rilasciata, per i tempi ristretti di studio e realizzazione, non consente scelte sull’ordinamento dei dati né la fornitura delle liste nominative su supporti diversi da quello cartaceo. La circolare segnala che eventuali miglioramenti potranno essere introdotti successivamente, anche sulla base delle esigenze rappresentate dall’utenza tramite le Sedi.

Liste regionali, liste circoscrizionali e certificazione

La circolare ministeriale n. 49/91 spiega che, per rendere operativa la legge, gli Uffici regionali del lavoro devono prendere contatti urgenti con le sedi periferiche INPS e impartire istruzioni alle Sezioni circoscrizionali per l’impiego, così da predisporre la lista speciale regionale secondo il D.M. 22 marzo 1991.

Le liste formate presso le Sezioni circoscrizionali per l’impiego sono considerate una sottoclasse della I classe delle liste di collocamento ai sensi dell’art. 10 della legge n. 56/1987. Esse non hanno natura di graduatoria con punteggi, ma costituiscono elenchi dei soggetti aventi diritto, utilizzabili anche a fini statistici, da trasmettere agli Uffici regionali del lavoro. Le liste trasmesse dalle Sedi agli Uffici regionali tengono luogo della certificazione richiesta dalla circolare ministeriale n. 5239/407.

Soggetti destinatari della norma

La circolare n. 5239/407 individua i soggetti che hanno titolo all’iscrizione nelle liste speciali regionali e all’avviamento al lavoro con richiesta nominativa ai sensi dell’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990:

  • lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, compresi coloro che, pur iscritti nella I classe, abbiano lavorato per meno di quattro mesi nell’anno solare o siano occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali;
  • lavoratori del settore agricolo, purché iscritti nelle liste ordinarie di collocamento o che richiedano tale iscrizione prima dell’atto di avviamento al lavoro e siano in possesso dei requisiti prescritti;
  • lavoratori iscritti nelle liste ordinarie dell’Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo e delle sezioni distaccate, con esclusione di artisti e tecnici dello spettacolo;
  • lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento di integrazione salariale a zero ore senza rotazione da almeno ventiquattro mesi, compresi i lavoratori contemplati dalla legge 8 agosto 1977, n. 501.

Per i lavoratori in CIGS, la possibilità di avviamento al lavoro comprende anche coloro che siano sospesi da almeno 24 mesi senza che sia ancora stato formalizzato il decreto autorizzativo della proroga oltre tale termine, nonché coloro che, dopo aver fruito della CIGS per almeno 24 mesi, siano stati successivamente licenziati e si siano iscritti nelle liste di collocamento.

Rilascio del nulla-osta e verifiche da effettuare

Nelle more della formazione o dell’aggiornamento delle liste regionali, le Sezioni circoscrizionali per l’impiego competenti devono rilasciare il nulla-osta all’avviamento al lavoro previa verifica dei requisiti soggettivi. Tale verifica avviene, per i lavoratori disoccupati, sulla base degli atti d’ufficio; per i lavoratori in CIGS, mediante idonea certificazione rilasciata dalla Sede INPS territorialmente competente o dall’azienda che ha alle dipendenze il lavoratore sospeso.

Il nulla-osta è rilasciato dalla Sezione circoscrizionale del luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa. Se necessario, il lavoratore può trasferire l’iscrizione alla sezione competente ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 56/1987.

Obblighi dei datori di lavoro e comunicazioni successive

Prima del rilascio del nulla-osta, la Sezione circoscrizionale deve acquisire una dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti che l’assunzione non avvenga in sostituzione di lavoratori dell’impresa licenziati o sospesi per qualsiasi causa nell’anno precedente, in analogia con l’art. 15 della legge n. 264/1949 come modificato dalla legge n. 1618/1962.

I nominativi dei lavoratori avviati devono essere comunicati immediatamente all’Ufficio regionale del lavoro e copia dell’atto di avviamento deve essere trasmessa alla sede INPS territorialmente competente per gli adempimenti di propria competenza. Sul nulla-osta deve essere apposta una dicitura che evidenzi che l’avviamento è stato effettuato ai sensi dell’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

Carattere transitorio delle direttive e richieste di chiarimento

La disciplina è presentata come innovativa e suscettibile di integrazioni successive in base ai problemi applicativi che dovessero emergere. Gli eventuali quesiti devono essere sottoposti agli Uffici regionali del lavoro; solo in caso di mancata soluzione, essi saranno trasmessi al competente Ufficio ministeriale con nota esplicativa e proposte di soluzione. Le Sedi sono invitate a fare da tramite nella rappresentazione di eventuali difficoltà applicative e di ulteriori esigenze operative.

Punti principali

Finalità della rilevazione e formazione delle liste speciali

La procedura serve a individuare i lavoratori che abbiano percepito il trattamento straordinario di integrazione salariale nel 24° mese antecedente l’operazione di rilevazione, per inserirli in appositi elenchi ordinati per comune di residenza. Gli elenchi riportano anche il periodo di trattamento in corso nel 24° mese e i periodi successivi di corresponsione, e vengono trasmessi agli Uffici regionali del lavoro per la formazione delle liste speciali previste dal D.M. 22 marzo 1991.

Procedura automatizzata INPS e fasi operative

Le Sedi possono attivare una procedura automatizzata che, partendo dall’archivio dei beneficiari di CIG a zero ore, estrae i lavoratori interessati, li ordina alfabeticamente per comune di residenza, prepara la stampa nel gruppo 64 e consente la cancellazione della collezione di appoggio. Le fasi sono: estrazione dei lavoratori, ordinamento, stampa e cancellazione; la cancellazione è obbligatoria al cambio del mese di rilevazione ma può essere eseguita anche prima per nuove elaborazioni.

Dati contenuti negli elenchi

Per ciascun lavoratore la lista riporta i dati anagrafici essenziali, come cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, qualifica e indirizzo, nonché i dati dell’azienda di appartenenza, cioè denominazione, matricola INPS e indirizzo. Sono inoltre indicati i mesi di corresponsione del trattamento CIG a zero ore, organizzati in periodi cronologicamente contigui, con evidenza del primo periodo comprensivo del 24° mese antecedente la rilevazione.

Soggetti destinatari della normativa

La circolare richiama i destinatari dell’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990: lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi; lavoratori che, pur iscritti nella I classe, abbiano lavorato meno di quattro mesi nell’anno solare o lavorino part-time entro 20 ore settimanali; lavoratori del settore agricolo iscritti o da iscrivere nelle liste ordinarie; lavoratori iscritti nelle liste ordinarie del collocamento spettacolo, esclusi artisti e tecnici; lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari di CIGS a zero ore senza rotazione da almeno 24 mesi, compresi i casi previsti dalla legge n. 501/1977.

Competenze degli uffici e rilascio del nulla-osta

Il nulla-osta per l’avviamento al lavoro è rilasciato dalla Sezione circoscrizionale per l’impiego del luogo in cui si svolge la prestazione. Se il lavoratore risiede altrove, può trasferire l’iscrizione alla sezione competente. Nelle more della formazione o dell’aggiornamento delle liste regionali, le Sezioni circoscrizionali devono procedere al rilascio del nulla-osta verificando i requisiti soggettivi mediante atti d’ufficio o certificazione INPS/aziendale.

Adempimenti e controlli prima dell’assunzione

Prima di rilasciare il nulla-osta, le Sezioni circoscrizionali devono acquisire una dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che attesti che l’assunzione non avviene in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi dall’impresa nell’anno precedente. I nominativi dei lavoratori avviati devono essere comunicati immediatamente all’Ufficio regionale del lavoro e copia dell’atto di avviamento va trasmessa alla sede INPS competente.

Indicazioni transitorie e rapporti tra liste regionali e circoscrizionali

Le liste circoscrizionali da formare presso i servizi per l’impiego sono considerate una sottoclasse della I classe delle liste di collocamento e non hanno natura di graduatoria, ma di elenchi utilizzabili anche a fini statistici. Esse servono a individuare i nominativi da trasmettere agli Uffici regionali del lavoro per la predisposizione delle liste speciali regionali, nelle more della piena operatività della procedura.

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