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Sentenza

Sentenza del 07/02/2022 n. 3854 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune aveva emesso avvisi di accertamento Ici per l'anno 2005 contestando che la società non avesse indicato e valorizzato componenti dell'opificio (opere idrauliche e manufatti) al servizio delle centrali. Il Comune rilevava che, dopo una variazione catastale del 2000, parte del compendio risultava in categoria F/4 (senza rendita) e che la società aveva versato l'ICI sulla base di una rendita antecedente e riferita solo ad una parte dell'impianto, omettendo di denunciare alcune aree/impianti. La ricorrente deduceva (i) illegittima applicazione del criterio contabile nonostante avvenuto accatastamento Docfa; (ii) carenza motivazionale e probatoria nell'uso di valori contabili di immobili similari; (iii) omessa pronuncia sulla non debenza delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi del ricorso (confermando che, in assenza di rendita e di elementi contabili idonei, il Comune poteva determinare l'imponibile applicando i criteri del D.Lgs. 504/1992, artt. 5 e 11, e che gli impianti essenziali delle centrali sono soggetti ad ICI). Ha però accolto il terzo motivo per omessa pronuncia sulla non debenza delle sanzioni: constatata l'esistenza di un'obiettiva incertezza normativa per l'anno 2005 (assenza dei chiarimenti giurisprudenziali e amministrativi successivi), la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni, dichiarando non dovute le sanzioni imposte con l'avviso di accertamento e compensando integralmente le spese del grado di giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992

    art. 5, commi 3 e 4; art. 11, comma 3

    Attribuisce ai Comuni il potere (per il periodo rilevante) di determinare provvisoriamente la base imponibile per fabbricati non catastati o privi di rendita: criterio principale basato su valori contabili se l'immobile è interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato (comma 3); criterio sussidiario basato sulla rendita dei fabbricati similari (comma 4). L'art.11 consente la rettifica delle dichiarazioni e l'accertamento d'ufficio.

  • L. n. 311 del 2004

    Introduce una procedura per l'accatastamento/aggiornamento su richiesta dei Comuni rivolgendosi all'Agenzia del Territorio, ma non esclude i poteri dei Comuni di agire ex D.Lgs. 504/1992 in materia di accertamento e determinazione dell'imponibile.

  • L. n. 296 del 2006

    Ha abrogato, con effetti successivi, alcune disposizioni del D.Lgs. 504/1992 (tra cui il comma 4 dell'art.5) ridisciplinando il quadro normativo; ma per l'annualità 2005 le disposizioni abrogate non avevano ancora efficacia.

  • D.L. n. 44 del 2005 (conv. L. n. 88/2005)

    Interpretazione autentica del R.D.L. 652/1939: per le centrali elettriche ai fini catastali vanno computati anche turbine, opere idrauliche e impianti connessi se costituiscono parti essenziali del bene complesso.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    art. 4 e art. 10 (richiamati/interpreti)

    Disciplina storica della nozione di immobile/opificio e delle componenti da computare nella rendita; interpretata alla luce dell'art.1-quinquies del D.L. 44/2005 per includere impianti essenziali delle centrali.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997

    Disciplina delle esimenti sanzionatorie; distingue l'incertezza normativa oggettiva dall'ignoranza incolpevole e prevede che l'accertamento dell'incertezza sia compito del giudice, con possibile esclusione delle sanzioni.

Massime di principio

  • Se un immobile speciale (es. centrale elettrica) non ha rendita catastale o è accatastato in categoria senza rendita, il Comune può determinare provvisoriamente la base imponibile e procedere ad accertamento d'ufficio ex D.Lgs. 504/1992 (art.5 e art.11), salvo che risulti applicabile il criterio contabile quando l'immobile è interamente posseduto e distintamente contabilizzato.
  • La presentazione di una dichiarazione Docfa tende ad avviare una situazione giuridica nuova: se il proprietario ha richiesto l'attribuzione della rendita, il metodo contabile perde efficacia esclusiva e la rendita catastale prevale una volta attribuita; tuttavia la verifica fattuale dell'effettivo inserimento/denuncia in Docfa è questione di fatto, non sindacabile in cassazione.
  • Gli impianti e le opere idrauliche essenziali alla produzione (turbine, condotte forzate, serbatoi ecc.) vanno, di regola, computati nella rendita della centrale se risultano fissi/strutturali o essenziali alla destinazione economica dell'unità; pertanto sono soggetti a imposizione se fanno parte del bene complesso.
  • L'onere di aggiornare la rendita catastale grava sul contribuente: il Comune non è obbligato a richiedere l'aggiornamento catastale al posto del proprietario, e può pertanto determinare l'imponibile in presenza di omissioni o inesattezze dichiarative.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento deve indicare i criteri astratti adottati per la determinazione dell'imponibile; ciò è sufficiente per delimitare le ragioni dell'Ufficio e consentire al contribuente di difendersi, senza necessità in primo grado di elencare tutti gli elementi di fatto.
  • Le sanzioni tributarie possono essere rimosse se sussiste un'obiettiva incertezza normativa: la presenza di orientamenti giurisprudenziali e amministrativi contrastanti o l'assenza di chiarimenti all'epoca dei fatti sono indici rilevanti per escludere la colpevolezza e la relativa sanzionabilità.

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