Sentenza del 21/12/2016 n. 26545 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale in relazione a due riprese fiscali: le provvigioni passive corrisposte dalla società alla controllante sammarinese C.F. s.a. e i costi di incentivazione, ritenuti dall'Ufficio non adeguatamente giustificati e inerenti. La contribuente, con ricorso incidentale, contestava invece le sanzioni applicate per l'illegittima detrazione IVA derivante dalla registrazione in euro di una fattura originariamente emessa in lire, sostenendo che si trattasse di un errore meramente formale, incolpevole e privo di danno erariale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia quello incidentale della contribuente. Quanto alle provvigioni, ha ritenuto corretta la decisione regionale secondo cui l'Amministrazione non aveva provato uno scostamento, anche apparente, tra il corrispettivo pattuito e il valore normale richiesto per configurare il transfer pricing. Quanto ai costi di incentivazione, ha confermato che l'onere di provare effettività e inerenza gravava sulla società, ma ha ritenuto tale onere assolto mediante contratto, fatture, registrazioni contabili, bonifici, documentazione degli eventi e proporzionalità tra costi e ricavi. Per l'IVA, ha escluso la natura meramente formale della violazione, poiché incidente sulla determinazione dell'imponibile, e ha rilevato che la contribuente non aveva dimostrato un'obiettiva incertezza normativa. Il ravvedimento operoso non poteva essere utilizzato per ottenere il rimborso delle somme versate. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 75, 76, comma 5, e 110, comma 7
L'Amministrazione è onerata di provare lo scostamento almeno apparente tra il corrispettivo pattuito e il valore normale.
In materia di transfer pricing, l'Amministrazione deve fornire la prova dello scostamento tra il prezzo applicato tra parti correlate e il valore normale; non è sufficiente la sola esistenza di un rapporto di controllo o collegamento societario.
Art. 2697 c.c.
Il contribuente che deduce un costo deve provarne effettività, inerenza e deducibilità. La violazione della norma processuale sussiste soltanto quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5, 6 e 13
L'errore tributario può escludere la sanzione solo se ricorrono i presupposti previsti dalla legge. Il ravvedimento operoso presuppone il riconoscimento della violazione e non consente, di regola, di chiedere il rimborso delle somme versate a titolo di sanzione.
L. n. 212 del 2000, art. 10
La tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente richiede la dimostrazione di condizioni concrete idonee a determinare errore scusabile o obiettiva incertezza; non opera automaticamente per ogni errore contabile o fiscale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
La disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa richiede che il contribuente alleghi e dimostri specifici elementi di oggettiva difficoltà interpretativa.
Massime di principio
- Nei rapporti infragruppo, la sola presenza di una società controllante estera non dimostra il transfer pricing: l'Amministrazione deve indicare e provare uno scostamento tra il prezzo applicato e il valore normale.
- Per dedurre costi promozionali o di incentivazione, il contribuente deve documentarne effettività, inerenza e collegamento con l'attività d'impresa; contratti, fatture, pagamenti tracciabili e documentazione delle attività svolte sono elementi rilevanti.
- Un errore nella fatturazione o nella registrazione IVA non è automaticamente meramente formale: se incide sull'imponibile o ostacola i controlli, può giustificare l'applicazione di sanzioni.
- L'esimente dell'errore incolpevole o dell'obiettiva incertezza normativa deve essere specificamente provata dal contribuente e non può essere dedotta dalla sola natura tecnica dell'errore.
- Il ravvedimento operoso, una volta effettuato, costituisce normalmente riconoscimento della violazione e non consente di ottenere il rimborso delle sanzioni versate soltanto perché successivamente si contesta la legittimità dell'irrogazione.
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